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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36193/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/02/2020 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6 febbraio 2020 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 12 gennaio 2018 del Tribunale di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell'omessa dichiarazione della somma di euro 880.000 derivante dalla vendita della partecipazione sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di Cortina d'Ampezzo, con evasione di un'imposta pari ad euro 385.913,00.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato eccepisce la violazione di legge in ordine alla natura giuridica del pagamento ricevuto, perché non vi era stata alcuna cessione.

Con il secondo deduce la violazione di legge in ordine all'applicazione egli art. 42 e 47 cod. pen.

Precisa di aver fatto affidamento sul consiglio dei commercialisti che lo avevano rassicurato della neutralità fiscale dell'operazione.

Se non vi fosse stata la neutralità, avrebbe stipulato una transazione a condizioni più convenientir, tenuto anche conto del fatto che l'importo percepito era stato impiegato nella misura del 30% per remunerare l'avvocato che l'aveva assistito.

Ritiene l'assenza del dolo o comunque l'errore scusabile sulla norma extrapenale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo attiene all'accertamento del reato.

I Giudici hanno ricostruito che il reddito di euro 880.000,00, non dichiarato dall'imputato, doveva essere ricompreso tra "i redditi diversi", perché derivante da un accordo transattivo intervenuto nel corso di un giudizio instaurato per accertare il trasferimento di proprietà della quota della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dai precedenti proprietari, Bruno e [OSCURATO:PERSONA] nonché Marilisa e [OSCURATO:PERSONA], all'imputato e ad [OSCURATO:PERSONA], in virtù di un atto di offerta irrevocabile di acquisto per persona da nominare sottoscritto il 2 marzo 2007.

La persona nominata era stata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto di aver accettato a titolo d'indennizzo la minor somma di euro 880.000,00, nell'ambito della maggior somma di euro 2 milioni e che, in quanto indennizzo, la somma non doveva essere dichiarata.

In realtà, lo stesso imputato aveva ammesso di aver inteso acquistare la partecipazione sociale per poi rivenderla, lucrando il maggior valore, sicché correttamente i Giudici di merito hanno escluso che l'operazione avesse a che fare con un risarcimento o con un indennizzo, siccome l'effetto finale era stato quello del trasferimento della quota.

E' pacifico che l'atto notarile rogato il 13 luglio 2011 era composto da vari negozi collegati: 1) la transazione della causa tra Rampogna-Todini e Alverà-Dipol, grazie alla quale era stato convenuto il trasferimento della partecipazione sociale, eventualmente per persona da nominare; 2) la cessione della quota di [OSCURATO:PERSONA] (interdetto) al Todini e al Rampogna per sé o per persona da nominare; 3) la dichiarazione di nomina da parte di Todini e Rampogna dell'[OSCURATO:SOCIETA]. come acquirente e l'accettazione della nomina da parte della società; 4) la dichiarazione fiscale che per la nomina non era stato pattuito alcun corrispettivo.

Accertata la corresponsione della somma di euro 880.000,00 dall'[OSCURATO:SOCIETA]. al Rampogna (documentata da assegni circolari), i Giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni rese al notaio ai fini fiscali non corrispondevano ai reali accordi.

Infatti, se le parti si erano premurate di mettere per iscritto ogni clausola dell'accordo, non esisteva tuttavia alcuna scrittura avente ad oggetto gli accordi intervenuti tra il Todini e il Rampogna da un lato e la [OSCURATO:SOCIETA] dall'altro.

Con motivazione logica e razionale, l'assenza di tale scrittura è stata considerata indicativa dell'intenzione dell'imputato di sottrarre all'imposizione la somma di euro 880.000,00 che invece concorreva a formare la base imponibile IRPEF.

Va disatteso anche il secondo motivo sull'assenza dell'elemento psicologico.

Con argomentazione logica, la Corte territoriale ha evidenziato che non era sostenibile che l'evasione fiscale dipendesse da un errore scusabile in merito alla qualificazione fiscale della somma percepita, giacché il presunto parere del legale non era documentato e comunque dall'atto notarile era emersa una dichiarazione non vera: il Rampogna aveva affermato che non aveva ricevuto alcuna somma né a titolo di corrispettivo per le reciproche concessioni della transazione né a titolo di corrispettivo per la dichiarazione di nomina dell'acquirente.

Sta di fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato la quota pagando almeno euro 880.000 al Rampogna nonché la parcella del difensore che l'aveva assistito nella transazione.

Peraltro, nella scrittura privata del 13 luglio 2011, che aveva preceduto il rogito, le parti avevano fatto riferimento al pagamento, a fronte di una cessione del contratto precedente, indicato come scrittura privata del 2 marzo 2007.

Era chiaro quindi che il denaro fosse stato versato dalla [OSCURATO:SOCIETA] come corrispettivo per il suo subingresso nella posizione contrattuale del Rampogna.

Il dolo è compendiato nelle stesse dichiarazioni dell'imputato ai finanzieri, allorché aveva riferito che era intervenuto nell'operazione con l'intenzione di acquistare le quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da vendere ad altri soggetti, non avendo la disponibilità finanziaria per l'acquisto diretto.

E' pertanto immune da censure la sentenza impugnata secondo cui non vi era stato un errore sulla norma extrapenale, dal momento che la somma guadagnata aveva comportato per lui un aumento delle disponibilità finanziarie e patrimoniali e quindi un arricchimento e un aumento di reddito imponibile ai fini IRPEF.

Il ricorrente non si è confrontato con la decisione, reiterando censure sul profilo oggettivo e soggettivo già disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/02/2020 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 febbraio 2020 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 12 gennaio 2018 del Tribunale di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell'omessa dichiarazione della somma di euro 880.000 derivante dalla vendita della partecipazione sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di Cortina d'Ampezzo, con evasione di un'imposta pari ad euro 385.913,00. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato eccepisce la violazione di legge in ordine alla natura giuridica del pagamento ricevuto, perché non vi era stata alcuna cessione. Con il secondo deduce la violazione di legge in ordine all'applicazione egli art. 42 e 47 cod. pen. Precisa di aver fatto affidamento sul consiglio dei commercialisti che lo avevano rassicurato della neutralità fiscale dell'operazione. Se non vi fosse stata la neutralità, avrebbe stipulato una transazione a condizioni più convenientir, tenuto anche conto del fatto che l'importo percepito era stato impiegato nella misura del 30% per remunerare l'avvocato che l'aveva assistito. Ritiene l'assenza del dolo o comunque l'errore scusabile sulla norma extrapenale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo attiene all'accertamento del reato. I Giudici hanno ricostruito che il reddito di euro 880.000,00, non dichiarato dall'imputato, doveva essere ricompreso tra "i redditi diversi", perché derivante da un accordo transattivo intervenuto nel corso di un giudizio instaurato per accertare il trasferimento di proprietà della quota della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dai precedenti proprietari, Bruno e [OSCURATO:PERSONA] nonché Marilisa e [OSCURATO:PERSONA], all'imputato e ad [OSCURATO:PERSONA], in virtù di un atto di offerta irrevocabile di acquisto per persona da nominare sottoscritto il 2 marzo 2007. La persona nominata era stata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto di aver accettato a titolo d'indennizzo la minor somma di euro 880.000,00, nell'ambito della maggior somma di euro 2 milioni e che, in quanto indennizzo, la somma non doveva essere dichiarata. In realtà, lo stesso imputato aveva ammesso di aver inteso acquistare la partecipazione sociale per poi rivenderla, lucrando il maggior valore, sicché correttamente i Giudici di merito hanno escluso che l'operazione avesse a che fare con un risarcimento o con un indennizzo, siccome l'effetto finale era stato quello del trasferimento della quota. E' pacifico che l'atto notarile rogato il 13 luglio 2011 era composto da vari negozi collegati: 1) la transazione della causa tra Rampogna-Todini e Alverà-Dipol, grazie alla quale era stato convenuto il trasferimento della partecipazione sociale, eventualmente per persona da nominare; 2) la cessione della quota di [OSCURATO:PERSONA] (interdetto) al Todini e al Rampogna per sé o per persona da nominare; 3) la dichiarazione di nomina da parte di Todini e Rampogna dell'[OSCURATO:SOCIETA]. come acquirente e l'accettazione della nomina da parte della società; 4) la dichiarazione fiscale che per la nomina non era stato pattuito alcun corrispettivo. Accertata la corresponsione della somma di euro 880.000,00 dall'[OSCURATO:SOCIETA]. al Rampogna (documentata da assegni circolari), i Giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni rese al notaio ai fini fiscali non corrispondevano ai reali accordi. Infatti, se le parti si erano premurate di mettere per iscritto ogni clausola dell'accordo, non esisteva tuttavia alcuna scrittura avente ad oggetto gli accordi intervenuti tra il Todini e il Rampogna da un lato e la [OSCURATO:SOCIETA] dall'altro. Con motivazione logica e razionale, l'assenza di tale scrittura è stata considerata indicativa dell'intenzione dell'imputato di sottrarre all'imposizione la somma di euro 880.000,00 che invece concorreva a formare la base imponibile IRPEF. Va disatteso anche il secondo motivo sull'assenza dell'elemento psicologico. Con argomentazione logica, la Corte territoriale ha evidenziato che non era sostenibile che l'evasione fiscale dipendesse da un errore scusabile in merito alla qualificazione fiscale della somma percepita, giacché il presunto parere del legale non era documentato e comunque dall'atto notarile era emersa una dichiarazione non vera: il Rampogna aveva affermato che non aveva ricevuto alcuna somma né a titolo di corrispettivo per le reciproche concessioni della transazione né a titolo di corrispettivo per la dichiarazione di nomina dell'acquirente. Sta di fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato la quota pagando almeno euro 880.000 al Rampogna nonché la parcella del difensore che l'aveva assistito nella transazione. Peraltro, nella scrittura privata del 13 luglio 2011, che aveva preceduto il rogito, le parti avevano fatto riferimento al pagamento, a fronte di una cessione del contratto precedente, indicato come scrittura privata del 2 marzo 2007. Era chiaro quindi che il denaro fosse stato versato dalla [OSCURATO:SOCIETA] come corrispettivo per il suo subingresso nella posizione contrattuale del Rampogna. Il dolo è compendiato nelle stesse dichiarazioni dell'imputato ai finanzieri, allorché aveva riferito che era intervenuto nell'operazione con l'intenzione di acquistare le quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da vendere ad altri soggetti, non avendo la disponibilità finanziaria per l'acquisto diretto. E' pertanto immune da censure la sentenza impugnata secondo cui non vi era stato un errore sulla norma extrapenale, dal momento che la somma guadagnata aveva comportato per lui un aumento delle disponibilità finanziarie e patrimoniali e quindi un arricchimento e un aumento di reddito imponibile ai fini IRPEF. Il ricorrente non si è confrontato con la decisione, reiterando censure sul profilo oggettivo e soggettivo già disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] dec