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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 16764/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14073-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 69/2021 del TRIBUNALE di SASSARI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riunite in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

Ric. 2021 n. 14073 sez.

SU - ud. 05-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. il giudice ordinario e chiesto «previa disapplicazione degli atti presupposti e consequenziali, di modificare e/o integrare la [OSCURATO:PERSONA] per le Supplenze compilata ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, di cui al Decreto del 4.9.2020, nella parte in cui la ricorrente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], risulta esclusa, con conseguente inserimento della medesima».

A fondamento della domanda ha esposto che l'esclusione dalla [OSCURATO:PERSONA] per le Supplenze era stata determinata dall'attribuzione di dieci crediti formativi ad uno degli esami integrativi (e precisamente all'esame di economica politica) sostenuti presso l'Università degli Studi di Sassari in luogo dei dodici richiesti, e dedotto la sussistenza del prescritto requisito osservando che secondo la disciplina ratione temporis applicabile ciò che rilevava era I' avere sostenuto l'esame integrativo di economia politica con valenza annuale e che in base al d.

P.R. n. 19 del 2016 tanto dava diritto all'attribuzione di dodici crediti formativi universitari in luogo dei dieci riconosciuti dall'Università.

2. Il giudice ha accolto il ricorso ordinando alle P.A. resistenti, ognuna per la parte di sua competenza, di modificare o integrare immediatamente la graduatoria in questione nella parte in cui la Spanu risultava esclusa, con conseguente inserimento della suddetta.

3. Il Tribunale, pronunziando in sede di reclamo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

La decisione è stata adottata in dichiarata adesione alla sentenza n. 2007/2021 del Consiglio di Stato che in relazione a fattispecie riferita alla medesima graduatoria aveva ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, declinata in prime cure dal TAR Sardegna.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, poi illustrata con memoria.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'[OSCURATO:PERSONA] - Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Sassari, [OSCURATO:PERSONA] e per Geometri ITCG- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso.

Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile in quanto proposto nell'ambito di un procedimento cautelare instaurato ante causam .

Trova applicazione il principio secondo il quale il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari di tal genere, poiché, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della S.C. (Cass. Sez.

Un. n. 26557, n. 21761 e n. 8774 del 2021, [OSCURATO:PERSONA].

Un. n. 14041 del 2014, C:ass.

Sez.

Un. n. 1144 del 2007).

In questa prospettiva è' stato in particolare affermato che «anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in I. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effedì della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art.111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, ..., neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire» (Cass. Sez.

Un. n. 6039 del 2019, e, in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez.

Un. n. 406 del 2011, Cass. Sez.

Un. n. 27537 del 2008, Cass. Sez.

Un. n. 27187 del 2007, Cass. Sez.

Un. n. 20128 del 2005).

Le spese del regolamento vanno compensate tenuto conto della qualità delle parti e anche della difforme conclusione del Procuratore generale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite, il 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14073-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 69/2021 del TRIBUNALE di SASSARI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riunite in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 14073 sez. SU - ud. 05-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. il giudice ordinario e chiesto «previa disapplicazione degli atti presupposti e consequenziali, di modificare e/o integrare la [OSCURATO:PERSONA] per le Supplenze compilata ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, di cui al Decreto del 4.9.2020, nella parte in cui la ricorrente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], risulta esclusa, con conseguente inserimento della medesima». A fondamento della domanda ha esposto che l'esclusione dalla [OSCURATO:PERSONA] per le Supplenze era stata determinata dall'attribuzione di dieci crediti formativi ad uno degli esami integrativi (e precisamente all'esame di economica politica) sostenuti presso l'Università degli Studi di Sassari in luogo dei dodici richiesti, e dedotto la sussistenza del prescritto requisito osservando che secondo la disciplina ratione temporis applicabile ciò che rilevava era I' avere sostenuto l'esame integrativo di economia politica con valenza annuale e che in base al d. P.R. n. 19 del 2016 tanto dava diritto all'attribuzione di dodici crediti formativi universitari in luogo dei dieci riconosciuti dall'Università. 2. Il giudice ha accolto il ricorso ordinando alle P.A. resistenti, ognuna per la parte di sua competenza, di modificare o integrare immediatamente la graduatoria in questione nella parte in cui la Spanu risultava esclusa, con conseguente inserimento della suddetta. 3. Il Tribunale, pronunziando in sede di reclamo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La decisione è stata adottata in dichiarata adesione alla sentenza n. 2007/2021 del Consiglio di Stato che in relazione a fattispecie riferita alla medesima graduatoria aveva ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, declinata in prime cure dal TAR Sardegna. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, poi illustrata con memoria. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'[OSCURATO:PERSONA] - Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Sassari, [OSCURATO:PERSONA] e per Geometri ITCG- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso. Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile in quanto proposto nell'ambito di un procedimento cautelare instaurato ante causam . Trova applicazione il principio secondo il quale il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari di tal genere, poiché, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della S.C. (Cass. Sez. Un. n. 26557, n. 21761 e n. 8774 del 2021, [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 14041 del 2014, C:ass. Sez. Un. n. 1144 del 2007). In questa prospettiva è' stato in particolare affermato che «anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in I. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effedì della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art.111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, ..., neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire» (Cass. Sez. Un. n. 6039 del 2019, e, in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 406 del 2011, Cass. Sez. Un. n. 27537 del 2008, Cass. Sez. Un. n. 27187 del 2007, Cass. Sez. Un. n. 20128 del 2005). Le spese del regolamento vanno compensate tenuto conto della qualità delle parti e anche della difforme conclusione del Procuratore generale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del regolamento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite, il 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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