CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30581/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 187/RG 271 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, contestando la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. I giudici del gravame con motivazione completa e non manifestamente illogica, con cui il ricorrente non si misura limitandosi a mere asserzioni, hanno dato conto dell'univoco quadro probatorio che ha dimostrato la condotta di evasione (pag. 3), rimasta sostanzialmente non contestata, essendo stato trovato l'imputato anziché nell'appartamento in cui era detenuto agli arresti domiciliari, in una strada con amici, non escludendo il dolo la prospettata volontà di assumere stupefacenti per suicidarsi. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. P.Q.M