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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 13128/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26790/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende , ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. edEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTOavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 948/04/17pronunciata in data 6 aprile 2017 e pubblicata in data 14 aprile 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con la sentenza oggetto di ricorso la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto da Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cosenza, contro la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, previa riunione di diversi ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, li avevaaccolti.

In particolare,la C.T.R. dichiarava inammissibile l’appello proposto da Agenzia delle entrate poiché non era stata data esecuzione all’ordinanza di integrazione del contraddittorio nel termine di sessanta giorni,non essendo stato depositato l’originale del ricorso introduttivo notificato al contraddittore necessario, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione Agenzia delle entrate, affidato a due motivi.

Sono rimasti intimati Agenzia delle entrate R iscossione e NapolitanoAurelio.

La causa, ordinata l’acquisizione del fascicolo processuale di merito, è stata fissata per l’udienza camerale del 13 aprile 2023.

Considerato che:

1. Agenzia delle entratepremette che il giudizio di merito aveva ad oggetto otto distinti ricorsi contro avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e un’intimazione di pagamento, riuniti davanti alla C.T.P. e decisi con unica sentenza di accoglimento; proposto appello, la C.T.R. aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossioneEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.; a seguito di tale ordinanza si era costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ma la C.T.R. aveva d ic hiar ato inammissibile l’appello per il mancato deposito dell’originale del ricorso introduttivo notificato al contraddittore necessario.

2. L’Agenzia ricorre con due motivi con cui deduce la nulli tà della sentenza e del procedimento ex ar tt. 22 e 53 , comma 2 , d.lgs. 31/12/1992, n. 546, e la violazione de gli artt. 331 e 332 cod . proc . civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ. , sotto due distinti profili.

Deduce infatti, con il primo motivo,che alcune delle cause riunite non riguardavano affatto l'operato del concessionario e pertanto l'inammissibilità non poteva travolgere l'appello anche indetti giudizi, trattandosi di cause scindibili alle quali è applicabile il disposto dell'art. 332 cod.proc. civ . e non quello dell'art . 331 cod . proc . civ .

Comunque, nel caso di specie , deduce col secondo motivo, il concessionario si era costituito,non essendo applicabile una pronuncia di inammissibilità non espressamente prevista. 3.Il ricorso è stato notificato in data 10 - 14 novembre 2017 a d [OSCURATO:PERSONA], presso il difensore costituito in appello, [OSCURATO:PERSONA]; nonché ad Agenzia delle entrate Riscossione (non solo presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ma, per quanto qui rileva) alla stessa, quale successore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] servizi di riscossione s.p.a. presso la sede in Roma, via Giuseppe Grezar14, ove è stata ricevuta in data 14 novembre 2017.

Quest’ultima notifica è valida in quanto in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate -Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origineconferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016 (Cass., Sez.

U., 08/06/2021, n. 15911).

4. In corso di causa, l’Ufficio ha: -chiesto, con nota del 6 novembre 2020, pronunciarsi la parziale cessazione della materia del contendere, in relazione alle cartelle nn. 03420060066380947, 0342011002897114, 03420120013759818, avendo, per esse, revocato atto di diniego della domanda di definizione agevolata proposta ai sensi dell’art. 6 d.l. 119 del 2018; -chiesto, con nota del 28 dicembre 2020, l ’ estinzione parziale del giudizio in relazione alle predette cartelle e dichiarato permanere il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio quanto alla cartella n. 034201000291737 (allegando diniego notificato in data 1giugno 2020 con ritiro presso l’ufficio postale) nonché agli avvisi numero R112M00359, anno d'imposta 2003, e TD3010902708 del 2011, anno d'imposta 2006.

5. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

5.1. La mera riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processoove non si tratti di cause inscindibili o dipendenti; non v'è dubbio che, nel caso in esame, la riunione delle cause abbia comportato un litisconsorzio facoltativo improprio (exartt. 103 e 274 cod. p roc . civ .), che determina la contestualità della trattazione a fini di economia processuale, ma non anche una sistematica e biunivoca osmosi tra elementi (anche istruttori) dell'una e dell'altra.

Ciò è tanto vero che - anche ai fini dell'impugnazione, ex artt. 331 e 332 cod.p roc . c iv . - la sentenza che definisca il giudizio con più cause riunite viene considerata unitariamente resa soltanto ove si tatti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (quando cioè si tratti dilitisconsorzio necessario), mentre si ritiene che essa consti di tante pronunce quante siano le cause riunite ove si tatti di litisconsorzio facoltativo improprio (in termini: Cass. n. 19937/2004; Cass. n. 11386/2013; Cass. n. 19373 / 2017 ; Cass. n. 8450/2020).

Pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato(Cass. n. 18649/2018).

5.2. Dalla sentenza di primo grado, pervenuta unitamente al fascicolo di merito del giudizio davanti alla C.T.R., emerge che [OSCURATO:SOCIETA] sud s.p.a. era parte dei giudizi iscritti ai nn. 637/07 (oggetto di cessata materia del contendere), 336/2010, 5189/2010, 5281/2011 (oggetto di cessata materia del contendere), 5364/2011, 3440/2012 (oggetto di cessata materia del contendere) ma non era parte (né costituita né contumace) dei giudizi iscritti ai nn. 903/2009 e 5905/2011, aventi ad oggetto rispettivamente gli avvisi RH2M000359 e TD3010902708.

5.3. La C.T.R., allora, nel dichiarare inammissibile l’appello in tutti i giudizi riuniti, ha violato il principio, sopra evidenziato, dell’autonomia dei giudizi riuniti, estendendo indebitamente ad ognuno di essi le conseguenze della rilevata mancata prova della integrazione del contraddittorio, senza verificare di quali giudizi l’agente della riscossione fosse effettivamente parte.

6. Il secondo motivoè infondato.La C.T.R. hacorrettamente ritenuto che non fosse stata depositata la prova dell’integrazione del contraddittorio e il concessionario si era costituito tardivamente.

Occorre infatti ribadire il principio che il termine per la notificazione dell'atto di integrazionedel contraddittorio in cause inscindibili fissato exart. 331 cod. proc. civ. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. n. 31316/2018; Cass. n. 7528/2007).

7. Occorre quindi in primo luogo dare atto della parziale cessazione della materia del contendere in merito agli atti evidenziati dall’Agenzia delle entrate.

In secondo luogo, rigettato il secondo motivo, in accoglimento del primo, la sentenza va cassata in relazione ai giudizi iscritti in primo gradoai nn. 903/2009 e 5905/2011, aventi ad oggetto rispettivamente gli avvisi RH2M000359 e TD3010902708; per l’effetto la causa va rinviata, in relazione a tali avvisi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui va demandato anche il compito di regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. dichiaraparzialmente estinto il giudizio in relazione alle cartelle ai nn. 03420060066380947, 0342011002897114, 03420120013759818, per intervenuta cessazione della materia del contendere; accoglie in parte il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rigetta il secondo motivo; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26790/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende , ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. edEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTOavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 948/04/17pronunciata in data 6 aprile 2017 e pubblicata in data 14 aprile 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con la sentenza oggetto di ricorso la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto da Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cosenza, contro la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, previa riunione di diversi ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, li avevaaccolti. In particolare,la C.T.R. dichiarava inammissibile l’appello proposto da Agenzia delle entrate poiché non era stata data esecuzione all’ordinanza di integrazione del contraddittorio nel termine di sessanta giorni,non essendo stato depositato l’originale del ricorso introduttivo notificato al contraddittore necessario, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione Agenzia delle entrate, affidato a due motivi. Sono rimasti intimati Agenzia delle entrate R iscossione e NapolitanoAurelio. La causa, ordinata l’acquisizione del fascicolo processuale di merito, è stata fissata per l’udienza camerale del 13 aprile 2023. Considerato che: 1. Agenzia delle entratepremette che il giudizio di merito aveva ad oggetto otto distinti ricorsi contro avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e un’intimazione di pagamento, riuniti davanti alla C.T.P. e decisi con unica sentenza di accoglimento; proposto appello, la C.T.R. aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossioneEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.; a seguito di tale ordinanza si era costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ma la C.T.R. aveva d ic hiar ato inammissibile l’appello per il mancato deposito dell’originale del ricorso introduttivo notificato al contraddittore necessario. 2. L’Agenzia ricorre con due motivi con cui deduce la nulli tà della sentenza e del procedimento ex ar tt. 22 e 53 , comma 2 , d.lgs. 31/12/1992, n. 546, e la violazione de gli artt. 331 e 332 cod . proc . civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ. , sotto due distinti profili. Deduce infatti, con il primo motivo,che alcune delle cause riunite non riguardavano affatto l'operato del concessionario e pertanto l'inammissibilità non poteva travolgere l'appello anche indetti giudizi, trattandosi di cause scindibili alle quali è applicabile il disposto dell'art. 332 cod.proc. civ . e non quello dell'art . 331 cod . proc . civ . Comunque, nel caso di specie , deduce col secondo motivo, il concessionario si era costituito,non essendo applicabile una pronuncia di inammissibilità non espressamente prevista. 3.Il ricorso è stato notificato in data 10 - 14 novembre 2017 a d [OSCURATO:PERSONA], presso il difensore costituito in appello, [OSCURATO:PERSONA]; nonché ad Agenzia delle entrate Riscossione (non solo presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ma, per quanto qui rileva) alla stessa, quale successore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] servizi di riscossione s.p.a. presso la sede in Roma, via Giuseppe Grezar14, ove è stata ricevuta in data 14 novembre 2017. Quest’ultima notifica è valida in quanto in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate -Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origineconferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016 (Cass., Sez. U., 08/06/2021, n. 15911). 4. In corso di causa, l’Ufficio ha: -chiesto, con nota del 6 novembre 2020, pronunciarsi la parziale cessazione della materia del contendere, in relazione alle cartelle nn. 03420060066380947, 0342011002897114, 03420120013759818, avendo, per esse, revocato atto di diniego della domanda di definizione agevolata proposta ai sensi dell’art. 6 d.l. 119 del 2018; -chiesto, con nota del 28 dicembre 2020, l ’ estinzione parziale del giudizio in relazione alle predette cartelle e dichiarato permanere il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio quanto alla cartella n. 034201000291737 (allegando diniego notificato in data 1giugno 2020 con ritiro presso l’ufficio postale) nonché agli avvisi numero R112M00359, anno d'imposta 2003, e TD3010902708 del 2011, anno d'imposta 2006. 5. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. 5.1. La mera riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processoove non si tratti di cause inscindibili o dipendenti; non v'è dubbio che, nel caso in esame, la riunione delle cause abbia comportato un litisconsorzio facoltativo improprio (exartt. 103 e 274 cod. p roc . civ .), che determina la contestualità della trattazione a fini di economia processuale, ma non anche una sistematica e biunivoca osmosi tra elementi (anche istruttori) dell'una e dell'altra. Ciò è tanto vero che - anche ai fini dell'impugnazione, ex artt. 331 e 332 cod.p roc . c iv . - la sentenza che definisca il giudizio con più cause riunite viene considerata unitariamente resa soltanto ove si tatti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (quando cioè si tratti dilitisconsorzio necessario), mentre si ritiene che essa consti di tante pronunce quante siano le cause riunite ove si tatti di litisconsorzio facoltativo improprio (in termini: Cass. n. 19937/2004; Cass. n. 11386/2013; Cass. n. 19373 / 2017 ; Cass. n. 8450/2020). Pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato(Cass. n. 18649/2018). 5.2. Dalla sentenza di primo grado, pervenuta unitamente al fascicolo di merito del giudizio davanti alla C.T.R., emerge che [OSCURATO:SOCIETA] sud s.p.a. era parte dei giudizi iscritti ai nn. 637/07 (oggetto di cessata materia del contendere), 336/2010, 5189/2010, 5281/2011 (oggetto di cessata materia del contendere), 5364/2011, 3440/2012 (oggetto di cessata materia del contendere) ma non era parte (né costituita né contumace) dei giudizi iscritti ai nn. 903/2009 e 5905/2011, aventi ad oggetto rispettivamente gli avvisi RH2M000359 e TD3010902708. 5.3. La C.T.R., allora, nel dichiarare inammissibile l’appello in tutti i giudizi riuniti, ha violato il principio, sopra evidenziato, dell’autonomia dei giudizi riuniti, estendendo indebitamente ad ognuno di essi le conseguenze della rilevata mancata prova della integrazione del contraddittorio, senza verificare di quali giudizi l’agente della riscossione fosse effettivamente parte. 6. Il secondo motivoè infondato.La C.T.R. hacorrettamente ritenuto che non fosse stata depositata la prova dell’integrazione del contraddittorio e il concessionario si era costituito tardivamente. Occorre infatti ribadire il principio che il termine per la notificazione dell'atto di integrazionedel contraddittorio in cause inscindibili fissato exart. 331 cod. proc. civ. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. n. 31316/2018; Cass. n. 7528/2007). 7. Occorre quindi in primo luogo dare atto della parziale cessazione della materia del contendere in merito agli atti evidenziati dall’Agenzia delle entrate. In secondo luogo, rigettato il secondo motivo, in accoglimento del primo, la sentenza va cassata in relazione ai giudizi iscritti in primo gradoai nn. 903/2009 e 5905/2011, aventi ad oggetto rispettivamente gli avvisi RH2M000359 e TD3010902708; per l’effetto la causa va rinviata, in relazione a tali avvisi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui va demandato anche il compito di regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiaraparzialmente estinto il giudizio in relazione alle cartelle ai nn. 03420060066380947, 0342011002897114, 03420120013759818, per intervenuta cessazione della materia del contendere; accoglie in parte il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rigetta il secondo motivo; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra
Sentenza Cassazione n. 13128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris