CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STRATIVA, in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma alla via E. Faà di Bruno n. 4 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (I.N.A.I.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144 presso la sede legale dell’ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4544/2018 pubblicata il 4 luglio 2018 Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 16877/2012 del 7 settembre 2012 il Tribunale di Roma condannava il convenuto I.N.A.I.L. a pagare all’istante Edilspada soc. coop. a r.l. la somma di 2.980.738,40 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale per l’ingiustificata rottura delle trattative intercorse fra le parti in vista della conclusione della compravendita di un fabbricato sito in Imola (BO) da adibire a sede degli uffici del predetto istituto assicurativo. La decisione veniva impugnata in via principale dall’I.N.A.I.L., che instava per l’integrale rigetto dell’avversa pretesa, e in via incidentale dall’Edilspada, nel frattempo posta in liquidazione, che invece reclamava un più cospicuo risarcimento del danno patrimoniale subìto. Con sentenza n. 4544/2018 del 4 luglio 2018, accogliendo per quanto di ragione il gravame principale e rigettando quello incidentale, l’adìta Corte d’Appello di Roma rideterminava in 500.000 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura stabilita dal primo giudice, l’importo spettante a titolo risarcitorio all’Edilspada - che nelle more era stata messa in liquidazione coatta amministrativa- e condannava quest’ultima a restituire all’I.N.A.I.L. la somma di 1.621.641,87 euro dallo stesso corrisposta in virtù della provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado, con l’aggiunta degli interessi legali dall’11 febbraio 2014 fino al soddisfo; nel contempo, condannava l’istituto assicurativo a rifondere alla controparte 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, per il resto compensate. Riteneva il collegio capitolino che, ferma restando la responsabilità precontrattuale dell’I.N.A.I.L. già accertata dal Tribunale, non fossero dovuti all’Edilspada né il risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata conclusione del contratto di compravendita dell’immobile, né il rimborso degli oneri finanziari sostenuti in relazione alle annualità 2011 e 2012, in difetto di una specifica domanda di parte in tal senso. Contro la menzionata sentenza d’appello l’”Edilspada soc. coop. a r.l. -in liquidazione“ in l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistiti con controricorso dall’INAIL. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art.1223 c.c.. Viene rimproverato alla Corte d’Appello di Roma di aver tratto conseguenze incoerenti rispetto alla pur corretta premessa giuridica dalla quale era partito il suo percorso argomentativo. Si evidenzia che, dopo aver condivisibilmente affermato che la responsabilità precontrattuale dell’ente pubblico per la lesione dell’affidamento riposto dal privato nella correttezza dell’azione amministrativa è inquadrabile nello schema della responsabilità da contatto sociale qualificato , risultando, pertanto, soggetta alla disciplina dettata dall’art. 1218 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni, il collegio capitolino ha contraddittoriamente negato la risarcibilità del danno da lucro cessante subìto dall’Edilspada; danno consistito nel mancato conseguimento dell’utilitas che sarebbe derivata alla società dalla vendita dell’immobile all’I.N.A.I.L. (pag. 23 del ricorso, penultimo periodo), Con il secondo motivo è dedotta la falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.. Si assume che la Corte romana, una volta individuata nell’art. 1218 c.c. la norma di riferimento della fattispecie in esame, non avrebbe dovuto contenere il risarcimento del danno nei limiti dello stretto interesse negativo, con l’esclusione del c.d. ”lucro cessante“ , in applicazione dei princìpi di diritto operanti in materia di responsabilità precontrattuale. Il giudice d’appello sarebbe, inoltre, incorso in errore di calcolo (pag. 29 del ricorso, rigo 9) al momento della quantificazione dell’ammontare del danno da lucro cessante da detrarre dall’importo complessivamente liquidato a titolo risarcitorio dal Tribunale, non avendo correttamente interpretato le conclusioni contenute sul punto nella perizia suppletiva depositata il 17 febbraio 2011 dal c.t.u. nominato in prime cure, né tenuto conto delle ammissioni dello stesso INAIL. Con il terzo motivo viene prospettata la violazione degli artt. 52, 111-bis, 201 e 207 L.F.. Si sostiene che il giudice distrettuale non avrebbe potuto emettere condanna restitutoria nei confronti dell’”Edilspada soc. coop. a r.l. - in liquidazione“ in liquidazione coatta amministrativa, ostando all’adozione di una siffatta pronuncia la normativa disciplinante l’anzidetta procedura concorsuale, la quale prevede che l’accertamento di qualsiasi credito, anche se rientrante fra quelli cd. prededucibili, debba necessariamente avvenire secondo le regole del concorso. I primi due motivi, che possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi, sono privi di fondamento. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità precontrattuale dell’I.N.A.I.L. nei confronti dell’Edilspada per violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, imposto dall’art. 1337 c.c. (pag. 7 della sentenza, secondo periodo). In linea con il più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 14188/2016, Cass. n. 25644/2017, Cass. Sez. Un. n. 8236/2020), il giudice distrettuale ha precisato che la responsabilità precontrattuale della P.A. «non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale da ”contatto sociale qualificato“, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 codice civile». L’operato inquadramento dell’istituto nell’àmbito della responsabilità di tipo contrattuale non può, tuttavia, condurre alle conseguenze prospettate dalla ricorrente, rimanendo tuttora fermo il tradizionale insegnamento di questa Corte Suprema secondo cui il pregiudizio risarcibile in caso di accertata responsabilità precontrattuale deve ritenersi circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo ( id quod interest contractum non fuisse ), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del negozio, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, senza estendersi all’interesse positivo ( quantum lucrari potuit ), e in particolare al lucro cessante risarcibile (ex artt. 1218, 1223 e 1453, comma 1, c.c.) se il contratto (ove ipoteticamente concluso) non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte (cfr. Cass. n. 19883/2005, Cass. n. 2525/2006, Cass. n. 24625/2015, Cass. n. 4718/2016, Cass. n. 30186/2021, Cass. n. 19202/2023). Al suenunciato principio di diritto si è correttamente attenuto il collegio capitolino, il quale ha accolto il motivo di gravame articolato sul punto dall’I.N.A.I.L., rilevando che, «in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è quello circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo, contrapposto all’interesse positivo (…) e non può comprendere anche il lucro cessante che sarebbe derivato dal contratto non concluso» (pagg. 8-9 della sentenza). A torto, dunque, l’Edilspada in l.c.a. addebita alla Corte laziale di aver erroneamente escluso la risarcibilità del danno da mancato guadagno consistito nella perdita dell’utile economico da essa conseguibile qualora le trattative condotte con l’I.N.A.I.L. fossero sfociate nella stipula del contratto di compravendita in cui aveva fatto affidamento. La ricorrente pretenderebbe, infatti, di ottenere il risarcimento del danno da lesione dell’interesse positivo all’esecuzione del contratto non concluso, cioè di un detrimento patrimoniale insuscettibile di ristoro ove la responsabilità dedotta in causa sia fondata sull’inosservanza del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative precontrattuali. D’altro canto, se è pur vero che il danno risarcibile nei limiti dell’interesse negativo comprende anche il lucro cessante rappresentato dalla perdita del vantaggio economico che la parte avrebbe potuto conseguire se, invece di essere coinvolta in una trattativa rivelatasi inutile, si fosse dedicata ad altre contrattazioni, è nondimeno vero che non è questo il pregiudizio di cui l’impugnante lamenta il mancato riconoscimento ad opera del giudice distrettuale. Alla luce di ciò, non può, dunque, ritenersi configurabile la denunciata violazione delle norme di legge evocate nella rubrica dei motivi in disamina. Il terzo motivo è fondato. Come accertato dall’impugnata sentenza, in data 11 febbraio 2014 l’I.N.A.I.L. ha provveduto a corrispondere all’Edilspada, all’epoca ancora in bonis, la somma di 1.621.641,87 euro in forza della sentenza di primo grado, la cui provvisoria esecutività era stata solo parzialmente sospesa ex art. 283, comma 1, c.p.c. su istanza dello stesso istituto appellante. Una volta sopravvenuta, nelle more del giudizio d’appello, la messa in liquidazione coatta amministrativa della prefata società, non poteva essere proposta nei confronti del commissario liquidatore domanda di condanna alla restituzione della suddetta somma, trattandosi di credito da far accertare in seno alla procedura concorsuale. Invero, nellaliquidazione coatta amministrativa tutti i crediti v erso l’imprenditore insolvente, ivi compresi quelliprededucibili (tali essendo, ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, L.F., quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla stessa legge), devono essere fatti valere e accertati esclusivamente in sede di formazione e verifica dello stato passivo davanti agli organi della procedura, nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 L.F.. Ne consegue che, ove la relativa azione sia esercitata nell’àmbito di un giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che la messa in l.c.a. sia stata dichiarata prima della proposizione della domanda (come nella specie) o in corso di causa, trattandosi di una questione «litis ingressus impediens». L’unico limite preclusivo rimane quello dell’intervenuto giudicato interno, espresso o implicito, operante nel caso in cui la cennata questione sia stata esaminata o comunque sottoposta al giudice ed egli abbia egualmente inteso pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti degli organi della procedura, ove l’eventuale nullità derivante da tale vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso su una simile domanda; e ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. n. 9461/2020, Cass. n. 24156/2018, Cass. n. 16844/2015, Cass. n. 20284/2014, Cass. n. 339/2013). Giova precisare, per completezza, che non appaiono applicabili al caso di specie i seguenti princìpi di diritto affermati da questa Corte: -«il giudizio di condanna instaurato contro una società poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile per effetto di tale procedura, ove la sentenza di merito, sebbene di natura non definitiva, sia già stata pronunciata»; -«la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile, posto che tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa -nonostante l’assenza di rinvio diretto nell’art. 201 l.f.- e, con essa, la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile» (si vedano, in tal senso, Cass. n. 27163/2023; e Cass. n. 12948/2022). Occorre, al riguardo, tener presente: -che il pagamento della somma di cui è stata disposta la restituzione è avvenuto, in pendenza del giudizio d’appello, a favore dell’Edilspada ancora in bonis; -che la condanna restitutoria è stata invece emessa dalla Corte distrettuale contro l’Edilspada in l.c.a.; -che l’art. 96, comma 2, n. 3), L.F. prevede l’ammissione al passivo con riserva dei «crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento»: deve, quindi, trattarsi di sentenza resa nei confronti dell’imprenditore non ancora dichiarato fallito; -che soltanto in tale evenienza la pronuncia di accertamento del credito vantato nei riguardi dell’imprenditore poi fallito - ma lo stesso discorso, come si è visto, vale anche per il credito accertato verso l’impresa successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa- è opponibile alla procedura concorsuale e il curatore o il commissario liquidatore deve proporre o proseguire il giudizio di impugnazione (il quale non diviene, perciò, improcedibile, in deroga al principio generale fissato dall’art. 52, comma 2, L.F.), ove intenda ottenere la riforma della decisione ed evitare che su di essa si formi il giudicato (cfr. Cass. n. 2949/2021); -che, all’infuori di questa eccezionale ipotesi - alla quale va equiparata quella in cui il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del soggetto sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda avanzata dal suo creditore (cfr. Cass. n. 3165/2021, Cass. n. 7741/2020, Cass. n. 11362/2018)-, opera la vis attractiva della procedura concorsuale, con la conseguenza che la pretesa creditoria non può essere fatta valere in sede ordinaria. L’accertata fondatezza del terzo motivo di ricorso conduce, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., alla cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza, limitatamente al capo recante condanna della liquidazione coatta amministrativa dell’Edilspada alla restituzione delle somme percette dalla società in bonis in esecuzione della pronuncia di primo grado, poiché la relativa domanda non poteva essere proposta. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., deve provvedersi alla regolamentazione delle spese di appello e di quelle del presente giudizio di legittimità, incidendo la qui disposta cassazione senza rinvio sulla sola condanna restitutoria emessa dalla Corte distrettuale in accoglimento della domanda formulata sul punto dall’I.N.A.I.L. in secondo grado. Ritiene, in proposito, il Collegio che possa essere mantenuta ferma la statuizione sulle spese di appello adottata dal giudice a quo, rimanendo sostanzialmente inalterato, anche a sèguito del parziale accoglimento del presente ricorso, l’esito finale e complessivo della controversia, avuto riguardo alla sorte della domanda avanzata dall’originaria parte attrice, costituente l’oggetto effettivo della lite. Le spese dell’odierno giudizio di cassazione possono essere interamente compensate fra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza conseguente al riconoscimento della parziale fondatezza del proposto gravame di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa senza rinvio l’impugnata sentenza, limitatamente alla statuizione di cui al capo n. 2) del dispositivo, perché la relativa domanda non poteva essere proposta; conferma la regolamentazione delle spese di appello disposta dalla predetta sentenza e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio tenuta in data 8 novembre 2023 dalla Seconda Sezione C