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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42245/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO Liato par-ti3 QS)*11 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22387/24 Sorrentino OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata parzialmente modificata (limitatamente all'eliminazione della pena accessoria) quella di primo grado con cui era stato condannato alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO Liato par-ti3 QS)*11 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22387/24 Sorrentino OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata parzialmente modificata (limitatamente all'eliminazione della pena accessoria) quella di primo grado con cui era stato condannato alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso