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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22426/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Gustato e del procuratore dottor AndreaBenettin, entrambi in virtù di procura autenticata a ministero notar Trimarchi indata 20.2.2024, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Linneo, n. 8, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.RICORRENTEcontroMINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia perlegge.RESISTENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026avverso la sentenza n. 1752/2024 della Corte d’appello di Milano,Data pubblicazione 30/06/2026udita la relazione nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso edichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano,RILEVATO CHE1.

Con atto ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citava acomparire dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero dell’Economia e delleChiedeva condannarsi il Ministero convenuto a pagarle – a seguito delpagamento parziale avvenuto in corso di giudizio - l’importo di euro 187.127,29per sorte capitale, come da fatture allegate, oltre accessori (interessi di mora,interessi anatocistici ed importi ex art. 6, 2° co., d.lgs. n. 231/2002) pur conriferimento alle somme pagate in corso di causa.2.

Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Eccepiva pregiudizialmente l’incompetenza per territorio dell’adito tribunale.Instava nel merito per il rigetto della domanda.3.

Con sentenza n. 9582 del 5.12.2022 (nel giudizio iscritto al n. 40963/2020r.g.) il Tribunale di Milano accoglieva la domanda.4.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello.Reiterava l’eccezione di incompetenza ratione loci.Resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).Proponeva separato appello la [OSCURATO:SOCIETA]Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Numero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026Data pubblicazione 30/06/20265.

Riuniti i gravami, con sentenza n. 1752/2024 la Corte d’appello di Milanoaccoglieva l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in totaleriforma della gravata sentenza dichiarava la competenza per territorio delTribunale di Roma; condannava la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Milano che nella specie si controverteva in ordine adebiti pecuniari gravanti su di un’Amministrazione statale, sicché erano daapplicare le disposizioni in materia di contabilità di Stato - r.d. n. 2440/1923 er.d. n. 827/1924 – individuanti il luogo del pagamento presso la tesoreriadell’Ente debitore (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava dunque che, siccome i pagamenti delle forniture, da cui traevanotitolo i crediti ceduti ed azionati, sarebbero stati da eseguire presso la tesoreriadel Ministero, in Roma, era il Tribunale di Roma da reputare competente rationeloci (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava ulteriormente che era da escludere che il foro della tesoreria,quale forum destinatae solutionis, fosse da qualificare come non esclusivo quindicome concorrente (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava invero che in tal senso deponeva l’ordinanza n. 32766/2022 diquesta Corte di legittimità.6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenzala [OSCURATO:SOCIETA].; ha chiesto sulla scorta di un unico motivo farsi luogo allacassazione della sentenza della Corte di Milano e alla declaratoria di competenzadel Tribunale di Milano con ogni conseguente statuizione.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito ai soli fini dellapartecipazione all’eventuale udienza di discussione.7.

Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.CONSIDERATO CHENumero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026Data pubblicazione 30/06/20268.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 15 cod.proc. civ. e dell’art. 1182, 3° co., cod. civ.Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Milano, è competentequale forum destinatae solutionis il Tribunale di Milano.Deduce invero che in ipotesi di obbligazione pecuniaria gravante su diun’Amministrazione dello Stato il forum destinatae solutionis va individuato neltribunale del luogo ove ha sede l’ufficio della tesoreria della provincia nella qualeè domiciliato il creditore.Deduce che nella specie è incontestato che essa ricorrente ha sede in Milano,alla via Domenichino, n. 5.9.

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.10.

Va reiterato nella specie l’insegnamento di questa Corte secondo cui,nell’ipotesi di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti diuna Amministrazione dello Stato – è il caso de quo - per l’individuazione dellacompetenza per territorio occorre avere riguardo al luogo in cui ha sede l’ufficiodi tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilitàgenerale dello Stato, particolarmente contenuta negli articoli 278, lett. d), 287e 407 del regolamento approvato con r.d. 23 maggio 1924 n. 827; cosicché perle amministrazioni dello Stato non è applicabile la disciplina civilistica dettatadall’art. 1182 cod. civ. e in particolare non trova applicazione la norma per cuil’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiutaal domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza (cfr. Cass.14.6.1995, n. 6692).11.

Il riferito insegnamento è stato ribadito da questa Corte in epoca recente,per giunta in una fattispecie in cui la medesima [OSCURATO:SOCIETA], analogamente inqualità di cessionaria di crediti altrui, era del pari opposta ad un’AmministrazioneNumero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026dello Stato, ossia – in quella fattispecie - al Ministero della Giustizia (cfr. Cass.Data pubblicazione 30/06/2026(ord.) 2.8.2024, n. 21817, secondo cui nelle cause relative a debiti pecuniaridelle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determinain applicazione dell’art. 1182 cod. civ., bensì in base alle norme di contabilitàpubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lett. d), 287 e 407 r.d. n.827del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice delluogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, cheè quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne chel’amministrazione convenuta abbia un’unica Tesoreria di riferimento).Nell’occasione di cui al “precedente” n. 21817/2024, ulteriormente, questaCorte ha fatto luogo ad una duplice significativa puntualizzazione.Per un verso, ha rimarcato che, così come aveva correttamente osservato ilTribunale di Roma, nella ordinanza con cui il medesimo tribunale aveva negatola propria competenza ratione loci, poi non condivisa dal Tribunale di Milano cheaveva richiesto il regolamento d’ufficio, “la competenza del giudice del foroerariale, disciplinata dall’art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilitàdella stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dettenorma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n.17880 del 03/09/2004)” (si veda, viceversa, Cass. (ord.) 18.6.2020, n. 11781,con riferimento alla competenza territoriale in una controversia avente adoggetto il pagamento di somme di danaro da parte di una Amministrazione nonstatale).Per altro verso, ha rimarcato che “non è in contrasto con tale conclusione ilprecedente, evocato nell’ordinanza del giudice lombardo, di Cass. n. 32766dell’8 novembre 2022 - [il “precedente” anzidetto è stato evocato dalla Corte diNumero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026Milano pur nel caso de quo] -, relativo a fattispecie analoga, essendosi in essoData pubblicazione 30/06/2026affermata la competenza del Tribunale di Roma in considerazione del fatto chel’amministrazione convenuta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che haun’unica Tesoreria di riferimento a Roma, a differenza del Ministero dellaGiustizia che è dotato di più sezioni di Tesoreria provinciale, che di volta in voltasono incaricate dei pagamenti da effettuare ai diversi creditori”.12.

Va debitamente soggiunto un duplice rilievo.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze per nulla ha addotto di aver un’unicatesoreria di riferimento.In linea con i rilievi del P.M. la disciplina di cui agli artt. 27 e ss. [del Capo I(“ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreriadello Stato”) del Titolo II] del d.l. n. 73 del 21.6.2022, convertito conmodificazioni dalla legge n. 122 del 4.8.2022, non interferisce ratione temporisnella fattispecie (art. 5 cod. proc. civ.).13.

In accoglimento del ricorso per regolamento di competenza va dunquecassata la sentenza n. 1752/2024 della Corte d’appello di Milano e va dichiaratala competenza per territorio in primo grado del Tribunale di Milano.Le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d’Appello di Milano anche ai fini dellaregolamentazione delle spese del presente giudizio.14.

Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater,d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il ricorso per regolamento di competenza;cassa la sentenza n. 1752/2024 della Corte d’appello di Milano;Numero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiara la competenza per territorio in primo grado del Tribunale di Milano;rimette le parti, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità, dinanzi alla Corte d’appello di Milano nel termine di legge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 giugno 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Gustato e del procuratore dottor AndreaBenettin, entrambi in virtù di procura autenticata a ministero notar Trimarchi indata 20.2.2024, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Linneo, n. 8, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.RICORRENTEcontroMINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia perlegge.RESISTENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026avverso la sentenza n. 1752/2024 della Corte d’appello di Milano,Data pubblicazione 30/06/2026udita la relazione nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso edichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano,RILEVATO CHE1. Con atto ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citava acomparire dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero dell’Economia e delleChiedeva condannarsi il Ministero convenuto a pagarle – a seguito delpagamento parziale avvenuto in corso di giudizio - l’importo di euro 187.127,29per sorte capitale, come da fatture allegate, oltre accessori (interessi di mora,interessi anatocistici ed importi ex art. 6, 2° co., d.lgs. n. 231/2002) pur conriferimento alle somme pagate in corso di causa.2. Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Eccepiva pregiudizialmente l’incompetenza per territorio dell’adito tribunale.Instava nel merito per il rigetto della domanda.3. Con sentenza n. 9582 del 5.12.2022 (nel giudizio iscritto al n. 40963/2020r.g.) il Tribunale di Milano accoglieva la domanda.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello.Reiterava l’eccezione di incompetenza ratione loci.Resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).Proponeva separato appello la [OSCURATO:SOCIETA]Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Numero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026Data pubblicazione 30/06/20265. Riuniti i gravami, con sentenza n. 1752/2024 la Corte d’appello di Milanoaccoglieva l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in totaleriforma della gravata sentenza dichiarava la competenza per territorio delTribunale di Roma; condannava la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Milano che nella specie si controverteva in ordine adebiti pecuniari gravanti su di un’Amministrazione statale, sicché erano daapplicare le disposizioni in materia di contabilità di Stato - r.d. n. 2440/1923 er.d. n. 827/1924 – individuanti il luogo del pagamento presso la tesoreriadell’Ente debitore (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava dunque che, siccome i pagamenti delle forniture, da cui traevanotitolo i crediti ceduti ed azionati, sarebbero stati da eseguire presso la tesoreriadel Ministero, in Roma, era il Tribunale di Roma da reputare competente rationeloci (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava ulteriormente che era da escludere che il foro della tesoreria,quale forum destinatae solutionis, fosse da qualificare come non esclusivo quindicome concorrente (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava invero che in tal senso deponeva l’ordinanza n. 32766/2022 diquesta Corte di legittimità.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenzala [OSCURATO:SOCIETA].; ha chiesto sulla scorta di un unico motivo farsi luogo allacassazione della sentenza della Corte di Milano e alla declaratoria di competenzadel Tribunale di Milano con ogni conseguente statuizione.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito ai soli fini dellapartecipazione all’eventuale udienza di discussione.7. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.CONSIDERATO CHENumero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026Data pubblicazione 30/06/20268. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 15 cod.proc. civ. e dell’art. 1182, 3° co., cod. civ.Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Milano, è competentequale forum destinatae solutionis il Tribunale di Milano.Deduce invero che in ipotesi di obbligazione pecuniaria gravante su diun’Amministrazione dello Stato il forum destinatae solutionis va individuato neltribunale del luogo ove ha sede l’ufficio della tesoreria della provincia nella qualeè domiciliato il creditore.Deduce che nella specie è incontestato che essa ricorrente ha sede in Milano,alla via Domenichino, n. 5.9. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.10. Va reiterato nella specie l’insegnamento di questa Corte secondo cui,nell’ipotesi di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti diuna Amministrazione dello Stato – è il caso de quo - per l’individuazione dellacompetenza per territorio occorre avere riguardo al luogo in cui ha sede l’ufficiodi tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilitàgenerale dello Stato, particolarmente contenuta negli articoli 278, lett. d), 287e 407 del regolamento approvato con r.d. 23 maggio 1924 n. 827; cosicché perle amministrazioni dello Stato non è applicabile la disciplina civilistica dettatadall’art. 1182 cod. civ. e in particolare non trova applicazione la norma per cuil’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiutaal domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza (cfr. Cass.14.6.1995, n. 6692).11. Il riferito insegnamento è stato ribadito da questa Corte in epoca recente,per giunta in una fattispecie in cui la medesima [OSCURATO:SOCIETA], analogamente inqualità di cessionaria di crediti altrui, era del pari opposta ad un’AmministrazioneNumero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026dello Stato, ossia – in quella fattispecie - al Ministero della Giustizia (cfr. Cass.Data pubblicazione 30/06/2026(ord.) 2.8.2024, n. 21817, secondo cui nelle cause relative a debiti pecuniaridelle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determinain applicazione dell’art. 1182 cod. civ., bensì in base alle norme di contabilitàpubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lett. d), 287 e 407 r.d. n.827del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice delluogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, cheè quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne chel’amministrazione convenuta abbia un’unica Tesoreria di riferimento).Nell’occasione di cui al “precedente” n. 21817/2024, ulteriormente, questaCorte ha fatto luogo ad una duplice significativa puntualizzazione.Per un verso, ha rimarcato che, così come aveva correttamente osservato ilTribunale di Roma, nella ordinanza con cui il medesimo tribunale aveva negatola propria competenza ratione loci, poi non condivisa dal Tribunale di Milano cheaveva richiesto il regolamento d’ufficio, “la competenza del giudice del foroerariale, disciplinata dall’art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilitàdella stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dettenorma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n.17880 del 03/09/2004)” (si veda, viceversa, Cass. (ord.) 18.6.2020, n. 11781,con riferimento alla competenza territoriale in una controversia avente adoggetto il pagamento di somme di danaro da parte di una Amministrazione nonstatale).Per altro verso, ha rimarcato che “non è in contrasto con tale conclusione ilprecedente, evocato nell’ordinanza del giudice lombardo, di Cass. n. 32766dell’8 novembre 2022 - [il “precedente” anzidetto è stato evocato dalla Corte diNumero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026Milano pur nel caso de quo] -, relativo a fattispecie analoga, essendosi in essoData pubblicazione 30/06/2026affermata la competenza del Tribunale di Roma in considerazione del fatto chel’amministrazione convenuta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che haun’unica Tesoreria di riferimento a Roma, a differenza del Ministero dellaGiustizia che è dotato di più sezioni di Tesoreria provinciale, che di volta in voltasono incaricate dei pagamenti da effettuare ai diversi creditori”.12. Va debitamente soggiunto un duplice rilievo.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze per nulla ha addotto di aver un’unicatesoreria di riferimento.In linea con i rilievi del P.M. la disciplina di cui agli artt. 27 e ss. [del Capo I(“ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreriadello Stato”) del Titolo II] del d.l. n. 73 del 21.6.2022, convertito conmodificazioni dalla legge n. 122 del 4.8.2022, non interferisce ratione temporisnella fattispecie (art. 5 cod. proc. civ.).13. In accoglimento del ricorso per regolamento di competenza va dunquecassata la sentenza n. 1752/2024 della Corte d’appello di Milano e va dichiaratala competenza per territorio in primo grado del Tribunale di Milano.Le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d’Appello di Milano anche ai fini dellaregolamentazione delle spese del presente giudizio.14. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater,d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il ricorso per regolamento di competenza;cassa la sentenza n. 1752/2024 della Corte d’appello di Milano;Numero registro generale 18351/2024Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 22426/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiara la competenza per territorio in primo grado del Tribunale di Milano;rimette le parti, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità, dinanzi alla Corte d’appello di Milano nel termine di legge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 giugno 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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