CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato (quanto al trattamento sanzionatorio) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto mira a contestare il ragionamento indiziario, ma senza cogliere, nel tessuto argomentativo della decisione avversata, falle logiche o omissioni tali da configurare vizi motivazionali rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Rv. 259537; Sez. 5, n. 12436 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259869; Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204; Sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, Rv. 251130; Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009, dep. 2010, Rv. 246882) ritiene che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato giacché la sanzione è stata ridotta e, in ordine al quantum di riduzione, non era richiesto un particolare onere motivazionale, dal momento che la pena è stata determinata in misura inferiore al medio edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. ,n, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.