CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale processuale e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale specifico riguardo deve osservarsi come nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione da parte del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e come tale accertamento sia rimesso all'esclusiva valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, come nel caso di specie (cfr. Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.g. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666 - 01; si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come il complessivo quadro probatorio analizzato dal giudice di prime cure e confluito in grado di appello risultasse completo ed inequivocabile con riferimento alla ricostruzione delle modalità del fatto ed alle responsabilità ascrivibili all'imputato); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge processuale in relazione alla erronea valutazione delle prove assunte nel corso del dibattimento, non è consentito in questa sede perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente provata l'identificazione dell'[OSCURATO:PERSONA] quale autore dei fatti di reato allo stesso contestati); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);considerato, infine, che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati; che in argomento le Sezioni Unite hanno avuto modo di pronunciarsi, statuendo che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisando altresì che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01); che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio, considerato che nel caso di specie gli aumenti di pena effettuati per la continuazione risultano assai contenuti, così che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. appaiono rispettati; che deve altresì rilevarsi, sotto altro profilo, come sia ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il quantum dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Pg, Rv. 276117 - 01), interesse che nel caso di specie non risulta affatto prospettato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M