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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 17734/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Firenze, in data 18 settembre 2023, ha confermato l'ordinanza di rigetto della richiesta di modifica del luogo degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Grosseto in data 4 agosto 2023.

2. La ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice del riesame non ha adeguatamente argomentato la inidoneità degli elementi nuovi, puntualmente dedotti, che attestano un'attenuazione delle esigenze cautelari, e che supportano l'istanza di modifica delle modalità di esplicazione della misura cautelare, consistente nella sostituzione del luogo di detenzione domiciliare dalla abitazione della madre in Roma, ove è stata disposta, all'abitazione ove è ristretto il coindagato, [OSCURATO:PERSONA], in Isola del Giglio, luogo ove la ricorrente è da tempo residente.

Rappresenta, al riguardo, di aver intrapreso un serio percorso di percorso di riabilitazione, di aver ripreso gli studi universitari in [OSCURATO:PERSONA], sostenendo un esame di profitto, di aver partecipato alla pubblicazione con l'Università di [OSCURATO:PERSONA], di un volumetto in lingua inglese, curandone la traduzione, di essere impegnata nella stesura di un libriccino ove vengono riassunte le lettere encicliche dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] II, unitamente a proprie riflessioni personali, di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico, di aver tenuto un buon comportamento processuale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 27/10/2023, la ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore all'uopo munito di procura speciale, vi ha rinunciato, in quanto, nelle more del presente procedimento, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, il G.i.p. del Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa in data 13/10/2023, allegata all'atto di rinuncia all'impugnazione, vista l'istanza di modifica della misura cautelare proposta dal PM, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, con previsione di ulteriori prescrizioni.2.

Vertendosi, nel caso in esame, in una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, non consegue alla dichiarazione di inammissibilità alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 Cc. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281785).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso all'udienza del 9 gennaio 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Firenze, in data 18 settembre 2023, ha confermato l'ordinanza di rigetto della richiesta di modifica del luogo degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Grosseto in data 4 agosto 2023. 2. La ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice del riesame non ha adeguatamente argomentato la inidoneità degli elementi nuovi, puntualmente dedotti, che attestano un'attenuazione delle esigenze cautelari, e che supportano l'istanza di modifica delle modalità di esplicazione della misura cautelare, consistente nella sostituzione del luogo di detenzione domiciliare dalla abitazione della madre in Roma, ove è stata disposta, all'abitazione ove è ristretto il coindagato, [OSCURATO:PERSONA], in Isola del Giglio, luogo ove la ricorrente è da tempo residente. Rappresenta, al riguardo, di aver intrapreso un serio percorso di percorso di riabilitazione, di aver ripreso gli studi universitari in [OSCURATO:PERSONA], sostenendo un esame di profitto, di aver partecipato alla pubblicazione con l'Università di [OSCURATO:PERSONA], di un volumetto in lingua inglese, curandone la traduzione, di essere impegnata nella stesura di un libriccino ove vengono riassunte le lettere encicliche dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] II, unitamente a proprie riflessioni personali, di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico, di aver tenuto un buon comportamento processuale. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 27/10/2023, la ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore all'uopo munito di procura speciale, vi ha rinunciato, in quanto, nelle more del presente procedimento, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, il G.i.p. del Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa in data 13/10/2023, allegata all'atto di rinuncia all'impugnazione, vista l'istanza di modifica della misura cautelare proposta dal PM, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, con previsione di ulteriori prescrizioni.2. Vertendosi, nel caso in esame, in una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, non consegue alla dichiarazione di inammissibilità alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 Cc. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281785). PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso all'udienza del 9 gennaio 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 17734/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris