CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna di entrambi gli imputati per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. 2. L'atto di ricorso si articola nei motivi qui di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità della Radosavljevic, atteso che il documento non era stato trovato in possesso dell'imputata, bensì in un immobile di cui ella non aveva la disponibilità.2.2. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla qualificazione giuridica del reato. I ricorrenti sostengono che i fatti devono essere riqualificati ai sensi dell'art. 489 cod. pen. ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 477-482 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e al diniego della sussistenza dei presupposti per riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. 2.4. Vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Tutti i motivi sono pedissequamente reiterativi di quelli proposti con l'atto di appello, disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette, congrue ed esenti da manifesta illogicità. 3. Nessuna rilevanza ha la circostanza che la carta di identità falsa con la foto che ritraeva la Radosavljevic sia stata rinvenuta in un immobile non abitato dalla donna, giacché i giudici di merito hanno evidenziato che l'imputata era stata in passato ristretta agli arresti domiciliari in quella abitazione. D'altronde, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, per l'integrazione del delitto di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., non è necessaria una contiguità fisica, attuale e costante, tra il documento falso ed il soggetto agente, essendo sufficiente che questi detenga o abbia detenuto, anche prima dell'accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria, l'atto certificativo in un luogo e con modalità tali da assicurarsene l'immediata disponibilità (Sez. 5, Sentenza n. 14029 del 26/01/2016, Rv. 267355; Sez. 5, Sentenza n. 17944 del 19/03/2014, Rv. 259075). 4. Sulla configurabilità del reato contestato ad entrambi gli imputati, va ricordato che integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso; pertanto, la valutazione della sua idoneità a offendere il bene tutelato, ai fini dell'applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve essere effettuata senza considerare le ulteriori circostanze del fatto (Sez. 5, sentenza n. 17792 del 21/02/2019, Rv. 276345; in senso conforme n. 39408 del 2012 rv. 253579 - 01, n. 40272 del 2016 rv. 267791 - 01). 5. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, va ribadito che integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, essendo irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all'interno della cosiddetta "area Schengen" (Sez. 5, sentenza n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548; in senso conforme, n. 46831 del 2007 rv. 238889 - 01, n. 35885 del 2007 rv. 237714 - 01, n. 47563 del 2015 rv. 265534 - 01). Va dunque disattesa anche la prospetta ipotesi di configurabilità del reato di cui agli artt.477-482 cod. pen. (si veda Sez. 5, sentenza n. 25218 del 13/07/2020, Rv. 279473; in senso conforme, n. 9723 del 2009 rv. 242772 - 01, n. 5061 del 2012 rv. 251836). Non consentita, poi, è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 6. Quanto alle censure sulla motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, si deve evidenziare che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838). Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s