CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 19992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di VASTO•dato-avk,4se-efìe-pafti; 1/<22, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il ricorrente deduce vizi di motivazioni. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]