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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04839/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla memoria in atti e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della provvisionale e il rigetto nel resto del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna (all'esito del giudizio dibattimentale instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) ha assolto [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen., dall'imputazione di omesso controllo rispetto alla pubblicazione di un articolo diffamatorio in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], elevata nei suoi confronti quale direttore responsabile del quotidiano II Resto del Carlino (artt. 57, 595, commi 2 e 3, 596 -bis cod. pen.); il Tribunale ha condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi innanzi al [OSCURATO:PERSONA] competente, con una provvisionale di euro 12.000.In particolare, la contestazione ha ad oggetto la pubblicazione di un articolo che dava conto dell'arresto di un altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA], indicato come fidanzato di [OSCURATO:PERSONA]), corredato da una fotografia del [OSCURATO:PERSONA] (che aveva avuto una relazione con la stessa [OSCURATO:PERSONA]), estraneo alla vicenda, correlando le generalità del primo all'immagine del secondo.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto appello, formulando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

La Corte distrettuale ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 586, comma 5, cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di impugnazione si è censurata la decisione di primo grado per avere affermato la sussistenza dell'illecito attribuito all'imputato, sia pure ritenuto non punibile per particolare tenuità, nonostante l'erronea associazione dell'immagine del [OSCURATO:PERSONA] a quella della persona effettivamente tratta in arresto risulti - come esposto dallo stesso Tribunale - frutto di un errore determinato dall'altrui inganno.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati l'erronea ricostruzione del fatto e il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'offesa.

2.3. Con il terzo motivo si è censurata la ritenuta sussistenza del fatto in imputazione, cui il Tribunale sarebbe pervenuto in maniera del tutto illogica senza neppure indicare in che termini ricorrerebbero la colpa e la conoscenza o conoscibilità della situazione tipica che è presupposto della responsabilità omissiva.

2.4. Con il quarto motivo ha mosso doglianze rispetto alla ritenuta sussistenza del danno e alla determinazione di una provvisionale di importo elevato, in difetto della prova di un pregiudizio (patrimoniale e non patrimoniale) e del nesso di causalità con il fatto; inoltre, la quantificazione di una provvisionale così elevata sarebbe in contraddizione con la ritenuta particolare tenuità del fatto.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato due motivi nuovi (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.).

3.1. Con il primo sono stati prospettati la violazione degli artt. 47, comma 1, e 48 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, ribadendo che l'affermazione della sussistenza del fatto in imputazione si fonderebbe su un iter che non ha tenuto conto dell'acclarato inganno ad opera di ignoti, non avrebbe indicato in che termini la condotta dell'imputato sarebbe negligente e non scusabile, tra l'altro perché determinata dall'altrui inganno.

3.2. Con il secondo motivo nuovo è stato denunciato il vizio di motivazione in ragione della sproporzione tra la riconosciuta particolare tenuità dell'offesa e la concessione di una provvisionale di elevata entità, rimarcando in particolare che il Tribunale non avrebbe argomentato sul riconoscimento, oltre che del danno di immagine, del lamentato danno patrimoniale.4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione ha presentato memoria, con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della provvisionale e il rigetto nel resto del ricorso.

Anzitutto, ha dedotto la corretta trasmissione degli atti da parte della Corte di appello, poiché l'impugnazione è stata proposta avverso una sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

Pur richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sentenza del giudice di pace che prosciolga l'imputato per la particolare tenuità del fatto, contestualmente condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile, è appellabile perché è una decisione di natura mista avente efficacia di giudicato nel giudizio civile sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 47630 del 28/10/2019, Bernardotto, Rv. 277550 - 01), la memoria ha tuttavia evidenziato come esso si fondi sulla previsione, non applicabile nella specie, dell'art. 37, comma 1, d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 374.

Ha poi concluso per l'infondatezza: - del primo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe conformata all'orientamento secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste la responsabilità a titolo di colpa ex art. 57 cod. pen. del direttore responsabile di un periodico per non aver svolto i dovuti controlli al fine di evitare che venisse dolosamente lesa la reputazione di un terzo, attraverso la pubblicazione della fotografia di questi correlata a una notizia non veritiera (Sez. 5, n. 71 del 20/11/2020, dep. 2021, Giacoia, Rv. 280410 - 01); - del secondo motivo, poiché nella specie il significato dell'articolo non sarebbe in discussione e il lettore medio ha potuto ricondurre l'identità della persona arrestata a quella effigiata nella fotografia; - del terzo motivo, perché il tribunale avrebbe ravvisato in ogni caso la colpa del direttore del giornale nel difetto di un'adeguata verifica prima della pubblicazione.

Infine, ha prospettato la fondatezza del quarto motivo deducendo che: - pur non essendo necessaria, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612 - 01); e quantunque, in tema di provvisionale la determinazione della somma assegnata sia riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Rv. 285723 - 01), e la motivata quantificazione della provvisionale si sottragga ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Mazzella, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Ottaviani, Rv. 269704), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria; - nella specie, l'ammontare della provvisionale non sarebbe in alcun modo motivata né contenuta nei limiti del danno prevedibile; e neppure congruente con la qualificazione del fatto come di particolare tenuità.4.

All'udienza del giorno 11 dicembre 2025, le parti hanno concluso come sopra indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, sussistendo un contrasto - quantomeno potenziale - sulla qualificazione della pronuncia di assoluzione emessa ex art. 131- bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile: - come sentenza di proscioglimento, dunque non appellabile dall'imputato nei casi previsti dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; - ovvero, proprio in ragione delle statuizioni civili, come una sentenza di condanna passibile di appello da parte dell'imputato.

Trattasi, peraltro, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], di una questione di particolare rilevanza, poiché destinata ad incidere sul regime delle impugnazioni che può interporre l'imputato, come si vedrà, rispetto a quelle consentite alla parte civile (ossia al suo contraddittore rispetto all'azione civile) e, dunque, su uno dei profili centrali del nostro sistema processuale, a fortiori se si considera l'ancora recente ampliamento dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ad opera del d.

Igs. 30 ottobre 2022, n. 150.

2. [OSCURATO:PERSONA] è imputato, quale direttore responsabile di un quotidiano, del reato di omesso controllo sulla pubblicazione sopra meglio indicata, dal contenuto diffamatorio, come esposto nell'editto accusatorio e ritenuto del Tribunale di Bologna.

Il primo [OSCURATO:PERSONA] lo ha assolto, perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen.; e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo le parti innanzi al [OSCURATO:PERSONA] civile e determinando la provvisionale in euro 12.000, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Il suo difensore ha presentato appello avverso la decisione e la Corte di appello di Bologna ha trasmesso gli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel presupposto che: - la decisione che afferma la non punibilità del fatto per particolare tenuità sia una sentenza di proscioglimento; - e, in quanto tale, nella specie essa sarebbe inappellabile poiché si procede per un reato punito con pena alternativa (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) e l'unica impugnazione esperibile sarebbe il ricorso per cassazione.

3. Non vi è dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] sia imputato di un delitto punito con pena alternativa (cfr. artt. 596-bis cod. pen. in relazione agli artt. 595 e 57 stesso codice).

3.1. L'art. 593 cod. proc. pen. (rubricato Casi di appello), per quel che qui importa: - alla regola generale, secondo cui «l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna» (comma 1, che fa «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680» cod. proc. pen.) nonché «contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine r'-' del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso» (comma 2); - fa seguire l'eccezione: «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» (comma 3).

È proprio quest'ultima disposizione - per l'appunto, nella parte in cui dispone che «sono in ogni caso inappellabili [...] le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» - a venire in rilievo, come si trae già dal provvedimento di trasmissione degli atti da parte della Corte distrettuale.

Non occorre, in questa sede, avere riguardo al regime di impugnazione previsto per il pubblico ministero, come da ultimo modificato in particolare dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 593, comma 2, cit.: «II pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2»), per la dirimente considerazione che nella presente fattispecie non vi è impugnazione della Parte pubblica, non legittimata ad impugnare le statuizioni civili (cfr. Sez. 4, n. 6287 del 30/11/2023 - dep. 2024, Guzzo, Rv. 285803 - 01; Sez. 1, n. 14174 del 20/03/2018, Merli, Rv. 272568 - 01) che hanno centralità nell'ottica che qui si prospetta.

Né viene in rilievo il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., relativo alle impugnazioni proposte per i soli interessi civili, dato che le censure dell'imputato attingono anche la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3.2.

Il testo dell'art. 593, comma 3, cit. è stato modificato dal d.

Igs. n. 150 del 2022 (cfr. art. 34, comma 1, lett. a) - in parallelo con la modifica dell'art. 428 cod. proc. pen. (cfr. art. 428, comma 3-quater, cit.: «Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa») - con il fine di implementare l'efficienza del sistema delle impugnazioni «attraverso una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze» (cfr.

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), appellabilità prima esclusa per le sentenze di proscioglimento relative non ai delitti ma alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (cfr. Sez.

U, ord. n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, Rv. 288155 - 01).

L'art. 593, comma 3, cit. va letto in combinato disposto con l'art. 574 cod. proc. pen. che, nel disciplinare l'«innpugnazione dell'imputato per gli interessi civili», prevede - per quanto qui più direttamente importa - che essa sia «proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza» (comma 3) e che «l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estend[a] i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato» (comma 4).

In breve, il regime dell'impugnazione agli effetti civili dell'imputato è mutuato da quello proprio dell'impugnazione (anche) agli effetti penali.Con la conseguenza che diviene qui fondamentale avere riguardo alla natura della sentenza impugnata - con appello - da parte dell'imputato e trasmessa dalla Corte di merito.

3.3. Proprio sotto tale profilo il piano normativo appena esposto va, poi, esaminato alla luce della sentenza della Corte cost., n. 173 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decid[a] sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile», a norma degli artt. 74 ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, per il tramite di una lettura coordinata degli artt. 131-bis cod. pen. e 651-bis cod. proc. pen. (quest'ultimo introdotto nel codice di rito dal medesimo atto normativo che ha inserito nel codice penale l'istituto della particolare tenuità: cfr. artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lett. b), d.

Igs. 16 marzo 2015, n. 28), richiamando il fondamento della causa di non punibilità come individuata dalle Sezioni Unite (Sez.

U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01), ha anzitutto evidenziato che il fatto di particolare tenuità «non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Corte cost., sent. n. 173 del 2022, cit., che così prosegue: «anche questa Corte (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione.

L'esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di "lieve" offensività, l'esigenza punitiva diviene recessiva»).

La Corte costituzionale ha pure sottolineato la «forza espansiva» impressa all'istituto dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che ha condotto all'ampliamento della sua sfera di operatività in forza del d.

Igs. n. 150 del 2022 (emanato in attuazione della delega).

In conformità con quanto espresso nella Relazione di accompagnamento al testo del d.

Igs. n. 28 del 2015, dall'art. 651-bis cod. proc. pen. - norma con cui, per evitare che l'applicazione della causa di non punibilità determinasse un «pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno», il Legislatore è «intervenuto sulla disciplina sostanziale del giudicato penale» -, la Consulta ha poi osservato che «l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, accertata con sentenza passata in giudicato in esito ad un rituale processo, non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile.

A questo accertamento penale, passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento, deve attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l'imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)».

Ragion per cui la decisione ex art. 131-bis cod. pen. è «una sentenza di proscioglimento che presenta una marcata peculiarità», in quanto «la disciplina dell'efficacia di giudicato di tale pronuncia nel giudizio civile di danno sta non già nell'art. 652 cod. proc. pen. (che riguarda le sentenze di assoluzione), bensì nell'art. 651-bis dello stesso codice, ripetitivo della formulazione dell'art. 651 cod. proc. pen. (che concerne le sentenze di condanna)» (Corte cost. n. 173 del 2022).

Più esplicitamente, «il giudicato», nel caso in cui il giudice ritenga la particolare tenuità del fatto, «è modellato su quello tipico delle sentenze di condanna e non già su quello delle sentenze di assoluzione» poiché, «al pari della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento (art. 651 cod. proc. pen.), anche quella dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti dell'imputato (condannato, nel primo caso; prosciolto nel secondo), nonché del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale (art. 651-bis cod. proc. pen.)» (ivi).

Tanto che, «a differenza di ogni altra pronuncia di proscioglimento che accerti la sussistenza di una causa di non punibilità, la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. va iscritta nel casellario giudiziario» (art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313); e «le sezioni unite della Corte di cassazione [Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592 - 01] hanno ritenuto in via interpretativa che, con la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice possa non di meno applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se l'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) richiede testualmente una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre in generale, con una sentenza di proscioglimento, il giudice non applica la sanzione amministrativa» (ivi).

In conclusione, «la sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., pur integrando una decisione di proscioglimento, contiene, dunque, già l'accertamento, con efficacia di giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento di una pretesa risarcitoria» e «si atteggia, pertanto, come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale» (ivi).

E, «una volta che nel processo si è accertato, con pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato (ex art. 651-bis cod. proc. pen.), che sussiste il fatto ascritto all'imputato e che egli lo ha commesso e, altresì, che tale fatto integra una fattispecie di illecito penale, sussistendo il relativo elemento soggettivo del dolo o della colpa, risulta irragionevole l'impossibilità di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria (o restitutoria) della parte civile, ad opera dello stesso giudice penale che contestualmente adotti una sentenza di proscioglimento dell'imputato per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.» (ivi).

La Corte costituzionale non ha mancato di rilevare - il che rafforza l'assimilazione alle decisioni di condanna della pronuncia liberatoria perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen. - la distinzione, proprio sotto tale profilo, tra quest'ultima pronuncia, da una parte, e, dall'altra, le ipotesi in cui il giudice penale si pronuncia «nel merito della pretesa civile risarcitoria (o restitutoria)» pur senza contestualmente emettere «una condanna penale (in deroga alla regola dell'art. 538 cod. proc. pen.)», incluse «quelle connotate comunque dalla distinta prosecuzione del giudizio solo sui capi civili» (vale a dire i casi di impugnazione della parte civile, di sentenze di prescrizione o improcedibilità del reato: cfr. artt. 576, 578 e 622 cod. proc. pen.); e ciò nel senso che in tali ultime ipotesi, a differenza della prima, «c'è una risposta di giustizia alla domanda della parte civile, anche in mancanza dell'accertamento, da parte del giudice penale, con effetto di giudicato, quanto "[a]lla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"» (ivi).

3.4. È utile, inoltre, avere riguardo al piano ermeneutico secondo il quale di recente le Sezioni Unite sono pervenute alla conclusione che, «in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa» (Sez.

U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.).

L'Alto consesso, nell'ottica che viene in rilievo rispetto al tema in esame, ha rimarcato sulla scorta dei propri precedenti arresti (cfr. Sez.

U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130 - 01; n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 - 01) nonché della giurisprudenza costituzionale, la natura di regola generale dell'art. 576 cod. proc. pen. in ordine all'impugnazione della parte civile; e, nell'escludere che si applichi ad essa la disciplina di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (così come la limitazione espressa dei rimedi impugnatori per il caso di impugnazione agli effetti penali della sentenza del giudice di pace ex art. 38, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), ha evidenziato come l'esegesi giurisprudenziale abbia avvertito l'esigenza di «accortamente evita[r]e» il «rischio di asimmetrie [...] nel rigoroso rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., comma 2»; e, proprio in tale prospettiva, ha affermato che «un diverso opinare» in ordine all'impugnazione della parte civile ex art. 576 cod. proc. pen. esporrebbe la disciplina processuale a un «profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dell'imputato, cui l'art. 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non appellabilità, consente di appellare anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al risarcimento del danno» (Sez.

U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.).

Con più diretto riguardo all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - oltre a valorizzarne il dato testuale e la finalità deflattiva (in cui - come rilevato - deve individuarsi l'intenti° legis oggettivata nella norma) ed oltre ad offrirne una lettura nel sistema delle impugnazioni anche alla luce della più recente disciplina di quelle proposte solo agli effetti civili ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - le Sezioni Unite hanno posto a sostegno della propria conclusione pure quanto espresso dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza della n. 173 del 2022 a proposito della natura della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Più in dettaglio, hanno ribadito che essa «si atteggia come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale» con «efficacia di giudicato» ex art. 651-bis cod. proc. pen.; e hanno osservato che «tale particolare contenuto decisorio della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. la quale ben può riguardare reati ricompresi nel novero di quelli enumerati nell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., stante il tenore della disposizione di cui al primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. - fonda, certamente, l'interesse della parte civile ad impugnarla anche tramite lo strumento dell'appello; appello cui, per quanto prima esposto, non è, però, legittimato il pubblico ministero, abilitato a contrastare il contenuto della pronuncia solo con il mezzo del ricorso per cassazione» (Sez.

U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.): rispetto al pubblico ministero «il rilevato disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni di parti processuali poste sullo stesso fronte non è, tuttavia, suscettibile di tradursi in una loro effettiva disparità di trattamento» poiché «l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto determina, infatti, la conversione in appello del ricorso per cassazione eventualmente proposto dal pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen.» (ivi).

4. Tanto premesso, la giurisprudenza delle Sezioni semplici non offre una qualificazione pienamente convergente della pronuncia di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. 4.1.

Difatti, per vero anteriormente a Sez.

U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit. e in relazione a una fattispecie in cui non vi era stata costituzione di parte civile, la sentenza che afferma la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è stata qualificata come una pronuncia «di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità» e, pertanto, ritenuta appellabile dal pubblico ministero (in particolare, se emessa all'esito di giudizio abbreviato, senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.: cfr. Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 - 01).

In tale prospettiva, si è sostenuto che le peculiarità evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale (già richiamata) e dalle Sezioni Unite (in particolare, da Sez.

U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.), comunque non incidano sulla natura della sentenza, che per l'appunto resta una decisione di proscioglimento.

Nel medesimo senso si è espressa Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02, in tema di inappellabilità, da parte dell'imputato, ex art. 443, comma 1, cod. proc. pen. della sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. emessa all'esito di giudizio abbreviato.

Questa decisione ha annoverato quest'ultimo tipo di pronuncia tra le sentenze di proscioglimento, valorizzando la sistematica del codice di rito e richiamando la rubrica dell'art. 651-bis cod. proc. pen. (che la definisce espressamente in tal senso), nonché i princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità già esposta (cfr. pure Sez. 9 6, n. 31762 del 11/06/2024, Parisi, n.m.; cfr. pure Sez. 5, n. 7990 del 14/02/2025, Faustini, n.m.).

Tale piano ermeneutico, da ultimo, è stato condiviso da Sez. 6, n. 1035 del 02/12/2025 - dep. 2026, P., n.m. - sopravvenuta alla presente deliberazione, che ha fondato tale lettura sul richiamo di Sez.

U, n. 23406/2025, Salerno, cit.

4.2. Come ricordato dal Procuratore generale, in giurisprudenza - sempre anteriormente a Sez.

U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit. e, in particolare, in un caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (disposti dal giudice di pace in data 8 ottobre 2015, ossia precedente a Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace») - si è pervenuti a una diversa qualificazione della sentenza, «pur [...] formalmente [...] di proscioglimento», segnatamente attribuendovi «natura mista» e, dunque, ritenendola appellabile da parte dell'imputato (Sez. 5, n. 47630/2019, cit.).

Tale conclusione è stata fondata proprio sull'efficacia di giudicato della sentenza nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato («Invero, pur essendo formalmente una pronuncia di proscioglimento - apparentemente rientrante nella disciplina di cui al 2° comma dell'art. 37 d.lgs. 274/2000 -, la sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. ha una natura mista, come si evince dall'art. 651 bis cod. proc. pen., che ne sancisce l'efficacia di giudicato quanto "all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso", in quanto contiene un accertamento, senza affermazione (quanto meno ai fini penali), di responsabilità; accertamento al quale consegue l'affermazione di responsabilità ai fini civili, la cui impugnazione rientra nella disciplina di cui al 1° comma dell'art. 37 cit.»: ivi).

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], proprio per questa ragione la qualificazione in discorso non è stata parametrata alla speciale disciplina prevista dal d.

Igs. n. 274 del 2000, che pure Sez. 5, n. 47630/2019, cit. richiama, essendo stata resa in relazione a un procedimento innanzi al giudice di pace.

Piuttosto, la pronuncia si pone in consonanza con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2022.

4.3. Merita pure menzione Sez. 5, n. 27458 del 25/03/2024, Cipolletta, che - pur dando conto dell'orientamento esposto sub 4.1 -, proprio alla stregua del piano argomentativo espresso da Corte cost. n. 173 del 2022 e Sez.

U, n. 13681/2016, Tushaj, ha dato conto della «forte peculiarità della sentenza di proscioglimento in esame», considerandola «ibrida per molti versi».

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in particolare dopo i chiarimenti da ultimo offerti da Sez.

U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit., sia da preferire l'interpretazione che conduce a considerare appellabile la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Deve muoversi dal presupposto, già sopra esposto, che la condanna al risarcimento del danno, derivante dal reato, consegue proprio all'accertamento di quest'ultimo, sia pure non punibile per particolare tenuità, ossia all'«accertamento, con efficacia di giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento di una pretesa risarcitoria» (Corte cost. n. 173 del 2022, cit.).

A ciò si aggiunga che il medesimo accertamento, «poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile», tanto che, secondo la giurisprudenza, quando la sentenza di appello applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., «in forza dell'effetto devolutivo» del gravame, si «impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto» (Sez. 6, n. 19567 del 11/04/2024, Giura, Rv. 286477 - 01).

Quest'ottica, pur correlata al caso in cui sia stato il giudice di secondo grado (sulla scorta di un diverso apprezzamento rispetto al primo giudice) a ritenere il fatto non punibile nonché a quel che ne consegue rispetto al risarcimento, in ogni caso ha evidenziato - in conformità ai princìpi di diritto elaborati più in generale per i casi di più favorevole apprezzamento del fatto da parte del giudice del gravame - che, anche in caso di particolare tenuità, proprio tale apprezzamento «assume diretta valenza e si ripercuote sulla quantificazione dell'ammontare del risarcimento» (ivi).

D'altra parte, anche da ultimo le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 40000 del 26/06/2025 - dep. 12/12/2025, E., Rv. 288799 - 01, di cui era già nota l'informazione provvisoria all'atto della presente decisione), nel dirimere il contrasto giurisprudenziale sull'interesse della parte civile a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale - richiamando tra l'altro proprio la diffamazione a mezzo stampa - hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza civile, «nelle situazioni in cui la fattispecie generatrice di responsabilità civile sia costituita da un reato [...] per valutare in sede civile ed in via equitativa l'entità del pregiudizio non patrimoniale si è utilizzato il criterio del disvalore del fatto di reato, ricostruito mediante i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non esclusi l'intensità del dolo e il grado della colpa, nonché tutte le connotazioni oggettive e soggettive del comportamento antigiuridico»; ossia che «nel giudizio civile, per compiere le operazioni di liquidazione del danno ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., è riconosciuta un'incidenza, seppur indiretta, anche alle varie graduazioni dell'elemento soggettivo, così come a quegli elementi tipici, seppur eventuali, del fatto», cioè anche ai parametri che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., richiamato dall'art. 131-bis, comma 1, cod. pen., il giudice penale deve apprezzare proprio nella prospettiva della particolare tenuità della condotta.

Ancora, la Corte costituzionale ha espressamente correlato «l'efficacia nel processo civile» dell'«accertamento penale [...] passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento», che caratterizza la sentenza ex art. 131-bis cod. pen., al presupposto che «l'imputato [abbia] avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)» (Corte cost. n. 173 del 2022, cit.).

Ma questa possibilità di difesa - pur non essendo costituzionalmente necessitato il doppio grado di merito (cfr. per tutte Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, Sergiovich, Rv. 286471 - 01, che richiama, tra l'altro, Corte Cost. 31 marzo 2008, n. 85) - comunque postula che tra chi ha esercitato l'azione civile nel procedimento penale e chi a tale domanda resiste non sussista quella che le Sezioni Unite hanno definito un'«intollerabile asimmetria», incompatibile con «il rigoroso rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., comma 2» (Sez.

U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.).

Ebbene, tale asimmetria dovrebbe ravvisarsi, se si pervenisse alla conclusione che, mentre - proprio alla luce della regola generale posta dall'art. 576 cod. proc. pen. - la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa (cfr. Sez.

U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.), l'imputato non può azionare il medesimo rimedio impugnatorio avverso la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che lo condanna al risarcimento del danno, potendo adire solo il giudice di legittimità nei limiti consentiti dalla legge processuale che, come si sa, consentono un ambito di censura ben distinto (e più limitato) rispetto al giudizio di merito di secondo grado.

Tanto più che, nel caso in esame, con l'originario atto di impugnazione si sono sollevate censure anche in ordine all'ammontare della provvisionale, rispetto alla particolare tenuità del fatto, poi ribadite con il secondo motivo aggiunto.

E per costante giurisprudenza «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01).

Ne deriva che, ritenendo non appellabile bensì solo ricorribile per cassazione la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, nonostante le sue peculiarità sopra indicate che la equiparano, agli effetti civili, a una pronuncia di condanna, l'imputato non potrà muovere alcuna censura avverso la concessione e quantificazione di una provvisionale, profilo invece che la parte civile potrebbe sottoporre al vaglio del giudice di appello.

Né può ipotizzarsi che il disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni delle parti private contrapposte, trovi soluzione evitando una disparità di trattamento alla stessa stregua di quanto ritenuto da Sez.

U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit., con riferimento al pubblico ministero e alla parte civile.

A differenza di questi ultimi, che l'Alto consesso indica come «parti processuali poste sullo stesso fronte» (ivi), le cui azioni (rispettivamente penale e civile) in effetti si collocano su piani distinti ma non contrapposti - l'imputato e la parte civile (per quanto qui interessa), rispetto alla sussistenza dei presupposti di un danno risarcibile e alla sua liquidazione, si pongono in una prospettiva antitetica.

Risulta, allora, ben più limitata l'evenienza che sia il primo sia la seconda abbiano un interesse concreto e attuale a impugnare la medesima sentenza di primo grado (in quanto tale interesse può riconoscersi solo alla parte cui può attribuirsi una soccombenza).

Di conseguenza, diviene residuale - e, dunque, non rassicurante sotto il profilo della neutralizzazione di una effettiva disparità di trattamento - la legittimazione della parte civile a proporre l'appello avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto cui consegue la conversione in appello del ricorso per cassazione eventualmente proposto dall'imputato (artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen.).

E ciò a prescindere dai parametri di valutazione del ricorso per cassazione oggetto di conversione che, come già chiarito dalla giurisprudenza, conserva la propria natura di impugnazione di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257326 - 01).

6. In conclusione, il contrasto interpretativo - quantomeno potenziale - sopra delineato, la cui risoluzione è necessaria per provvedere, considerata pure la particolare importanza della questione, impone di rimett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla memoria in atti e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della provvisionale e il rigetto nel resto del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna (all'esito del giudizio dibattimentale instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) ha assolto [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen., dall'imputazione di omesso controllo rispetto alla pubblicazione di un articolo diffamatorio in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], elevata nei suoi confronti quale direttore responsabile del quotidiano II Resto del Carlino (artt. 57, 595, commi 2 e 3, 596 -bis cod. pen.); il Tribunale ha condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi innanzi al [OSCURATO:PERSONA] competente, con una provvisionale di euro 12.000.In particolare, la contestazione ha ad oggetto la pubblicazione di un articolo che dava conto dell'arresto di un altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA], indicato come fidanzato di [OSCURATO:PERSONA]), corredato da una fotografia del [OSCURATO:PERSONA] (che aveva avuto una relazione con la stessa [OSCURATO:PERSONA]), estraneo alla vicenda, correlando le generalità del primo all'immagine del secondo. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto appello, formulando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). La Corte distrettuale ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 586, comma 5, cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si è censurata la decisione di primo grado per avere affermato la sussistenza dell'illecito attribuito all'imputato, sia pure ritenuto non punibile per particolare tenuità, nonostante l'erronea associazione dell'immagine del [OSCURATO:PERSONA] a quella della persona effettivamente tratta in arresto risulti - come esposto dallo stesso Tribunale - frutto di un errore determinato dall'altrui inganno. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati l'erronea ricostruzione del fatto e il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'offesa. 2.3. Con il terzo motivo si è censurata la ritenuta sussistenza del fatto in imputazione, cui il Tribunale sarebbe pervenuto in maniera del tutto illogica senza neppure indicare in che termini ricorrerebbero la colpa e la conoscenza o conoscibilità della situazione tipica che è presupposto della responsabilità omissiva. 2.4. Con il quarto motivo ha mosso doglianze rispetto alla ritenuta sussistenza del danno e alla determinazione di una provvisionale di importo elevato, in difetto della prova di un pregiudizio (patrimoniale e non patrimoniale) e del nesso di causalità con il fatto; inoltre, la quantificazione di una provvisionale così elevata sarebbe in contraddizione con la ritenuta particolare tenuità del fatto. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato due motivi nuovi (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.). 3.1. Con il primo sono stati prospettati la violazione degli artt. 47, comma 1, e 48 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, ribadendo che l'affermazione della sussistenza del fatto in imputazione si fonderebbe su un iter che non ha tenuto conto dell'acclarato inganno ad opera di ignoti, non avrebbe indicato in che termini la condotta dell'imputato sarebbe negligente e non scusabile, tra l'altro perché determinata dall'altrui inganno. 3.2. Con il secondo motivo nuovo è stato denunciato il vizio di motivazione in ragione della sproporzione tra la riconosciuta particolare tenuità dell'offesa e la concessione di una provvisionale di elevata entità, rimarcando in particolare che il Tribunale non avrebbe argomentato sul riconoscimento, oltre che del danno di immagine, del lamentato danno patrimoniale.4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione ha presentato memoria, con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della provvisionale e il rigetto nel resto del ricorso. Anzitutto, ha dedotto la corretta trasmissione degli atti da parte della Corte di appello, poiché l'impugnazione è stata proposta avverso una sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Pur richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sentenza del giudice di pace che prosciolga l'imputato per la particolare tenuità del fatto, contestualmente condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile, è appellabile perché è una decisione di natura mista avente efficacia di giudicato nel giudizio civile sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 47630 del 28/10/2019, Bernardotto, Rv. 277550 - 01), la memoria ha tuttavia evidenziato come esso si fondi sulla previsione, non applicabile nella specie, dell'art. 37, comma 1, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 374. Ha poi concluso per l'infondatezza: - del primo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe conformata all'orientamento secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste la responsabilità a titolo di colpa ex art. 57 cod. pen. del direttore responsabile di un periodico per non aver svolto i dovuti controlli al fine di evitare che venisse dolosamente lesa la reputazione di un terzo, attraverso la pubblicazione della fotografia di questi correlata a una notizia non veritiera (Sez. 5, n. 71 del 20/11/2020, dep. 2021, Giacoia, Rv. 280410 - 01); - del secondo motivo, poiché nella specie il significato dell'articolo non sarebbe in discussione e il lettore medio ha potuto ricondurre l'identità della persona arrestata a quella effigiata nella fotografia; - del terzo motivo, perché il tribunale avrebbe ravvisato in ogni caso la colpa del direttore del giornale nel difetto di un'adeguata verifica prima della pubblicazione. Infine, ha prospettato la fondatezza del quarto motivo deducendo che: - pur non essendo necessaria, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612 - 01); e quantunque, in tema di provvisionale la determinazione della somma assegnata sia riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Rv. 285723 - 01), e la motivata quantificazione della provvisionale si sottragga ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Mazzella, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Ottaviani, Rv. 269704), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria; - nella specie, l'ammontare della provvisionale non sarebbe in alcun modo motivata né contenuta nei limiti del danno prevedibile; e neppure congruente con la qualificazione del fatto come di particolare tenuità.4. All'udienza del giorno 11 dicembre 2025, le parti hanno concluso come sopra indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, sussistendo un contrasto - quantomeno potenziale - sulla qualificazione della pronuncia di assoluzione emessa ex art. 131- bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile: - come sentenza di proscioglimento, dunque non appellabile dall'imputato nei casi previsti dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; - ovvero, proprio in ragione delle statuizioni civili, come una sentenza di condanna passibile di appello da parte dell'imputato. Trattasi, peraltro, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], di una questione di particolare rilevanza, poiché destinata ad incidere sul regime delle impugnazioni che può interporre l'imputato, come si vedrà, rispetto a quelle consentite alla parte civile (ossia al suo contraddittore rispetto all'azione civile) e, dunque, su uno dei profili centrali del nostro sistema processuale, a fortiori se si considera l'ancora recente ampliamento dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ad opera del d. Igs. 30 ottobre 2022, n. 150. 2. [OSCURATO:PERSONA] è imputato, quale direttore responsabile di un quotidiano, del reato di omesso controllo sulla pubblicazione sopra meglio indicata, dal contenuto diffamatorio, come esposto nell'editto accusatorio e ritenuto del Tribunale di Bologna. Il primo [OSCURATO:PERSONA] lo ha assolto, perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen.; e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo le parti innanzi al [OSCURATO:PERSONA] civile e determinando la provvisionale in euro 12.000, nonché alla rifusione delle spese di lite. Il suo difensore ha presentato appello avverso la decisione e la Corte di appello di Bologna ha trasmesso gli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel presupposto che: - la decisione che afferma la non punibilità del fatto per particolare tenuità sia una sentenza di proscioglimento; - e, in quanto tale, nella specie essa sarebbe inappellabile poiché si procede per un reato punito con pena alternativa (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) e l'unica impugnazione esperibile sarebbe il ricorso per cassazione. 3. Non vi è dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] sia imputato di un delitto punito con pena alternativa (cfr. artt. 596-bis cod. pen. in relazione agli artt. 595 e 57 stesso codice). 3.1. L'art. 593 cod. proc. pen. (rubricato Casi di appello), per quel che qui importa: - alla regola generale, secondo cui «l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna» (comma 1, che fa «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680» cod. proc. pen.) nonché «contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine r'-' del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso» (comma 2); - fa seguire l'eccezione: «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» (comma 3). È proprio quest'ultima disposizione - per l'appunto, nella parte in cui dispone che «sono in ogni caso inappellabili [...] le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» - a venire in rilievo, come si trae già dal provvedimento di trasmissione degli atti da parte della Corte distrettuale. Non occorre, in questa sede, avere riguardo al regime di impugnazione previsto per il pubblico ministero, come da ultimo modificato in particolare dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 593, comma 2, cit.: «II pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2»), per la dirimente considerazione che nella presente fattispecie non vi è impugnazione della Parte pubblica, non legittimata ad impugnare le statuizioni civili (cfr. Sez. 4, n. 6287 del 30/11/2023 - dep. 2024, Guzzo, Rv. 285803 - 01; Sez. 1, n. 14174 del 20/03/2018, Merli, Rv. 272568 - 01) che hanno centralità nell'ottica che qui si prospetta. Né viene in rilievo il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., relativo alle impugnazioni proposte per i soli interessi civili, dato che le censure dell'imputato attingono anche la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3.2. Il testo dell'art. 593, comma 3, cit. è stato modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022 (cfr. art. 34, comma 1, lett. a) - in parallelo con la modifica dell'art. 428 cod. proc. pen. (cfr. art. 428, comma 3-quater, cit.: «Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa») - con il fine di implementare l'efficienza del sistema delle impugnazioni «attraverso una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze» (cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), appellabilità prima esclusa per le sentenze di proscioglimento relative non ai delitti ma alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (cfr. Sez. U, ord. n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, Rv. 288155 - 01). L'art. 593, comma 3, cit. va letto in combinato disposto con l'art. 574 cod. proc. pen. che, nel disciplinare l'«innpugnazione dell'imputato per gli interessi civili», prevede - per quanto qui più direttamente importa - che essa sia «proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza» (comma 3) e che «l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estend[a] i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato» (comma 4). In breve, il regime dell'impugnazione agli effetti civili dell'imputato è mutuato da quello proprio dell'impugnazione (anche) agli effetti penali.Con la conseguenza che diviene qui fondamentale avere riguardo alla natura della sentenza impugnata - con appello - da parte dell'imputato e trasmessa dalla Corte di merito. 3.3. Proprio sotto tale profilo il piano normativo appena esposto va, poi, esaminato alla luce della sentenza della Corte cost., n. 173 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decid[a] sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile», a norma degli artt. 74 ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, per il tramite di una lettura coordinata degli artt. 131-bis cod. pen. e 651-bis cod. proc. pen. (quest'ultimo introdotto nel codice di rito dal medesimo atto normativo che ha inserito nel codice penale l'istituto della particolare tenuità: cfr. artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lett. b), d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28), richiamando il fondamento della causa di non punibilità come individuata dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01), ha anzitutto evidenziato che il fatto di particolare tenuità «non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Corte cost., sent. n. 173 del 2022, cit., che così prosegue: «anche questa Corte (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione. L'esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di "lieve" offensività, l'esigenza punitiva diviene recessiva»). La Corte costituzionale ha pure sottolineato la «forza espansiva» impressa all'istituto dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che ha condotto all'ampliamento della sua sfera di operatività in forza del d. Igs. n. 150 del 2022 (emanato in attuazione della delega). In conformità con quanto espresso nella Relazione di accompagnamento al testo del d. Igs. n. 28 del 2015, dall'art. 651-bis cod. proc. pen. - norma con cui, per evitare che l'applicazione della causa di non punibilità determinasse un «pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno», il Legislatore è «intervenuto sulla disciplina sostanziale del giudicato penale» -, la Consulta ha poi osservato che «l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, accertata con sentenza passata in giudicato in esito ad un rituale processo, non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile. A questo accertamento penale, passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento, deve attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l'imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)». Ragion per cui la decisione ex art. 131-bis cod. pen. è «una sentenza di proscioglimento che presenta una marcata peculiarità», in quanto «la disciplina dell'efficacia di giudicato di tale pronuncia nel giudizio civile di danno sta non già nell'art. 652 cod. proc. pen. (che riguarda le sentenze di assoluzione), bensì nell'art. 651-bis dello stesso codice, ripetitivo della formulazione dell'art. 651 cod. proc. pen. (che concerne le sentenze di condanna)» (Corte cost. n. 173 del 2022). Più esplicitamente, «il giudicato», nel caso in cui il giudice ritenga la particolare tenuità del fatto, «è modellato su quello tipico delle sentenze di condanna e non già su quello delle sentenze di assoluzione» poiché, «al pari della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento (art. 651 cod. proc. pen.), anche quella dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti dell'imputato (condannato, nel primo caso; prosciolto nel secondo), nonché del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale (art. 651-bis cod. proc. pen.)» (ivi). Tanto che, «a differenza di ogni altra pronuncia di proscioglimento che accerti la sussistenza di una causa di non punibilità, la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. va iscritta nel casellario giudiziario» (art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313); e «le sezioni unite della Corte di cassazione [Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592 - 01] hanno ritenuto in via interpretativa che, con la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice possa non di meno applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se l'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) richiede testualmente una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre in generale, con una sentenza di proscioglimento, il giudice non applica la sanzione amministrativa» (ivi). In conclusione, «la sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., pur integrando una decisione di proscioglimento, contiene, dunque, già l'accertamento, con efficacia di giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento di una pretesa risarcitoria» e «si atteggia, pertanto, come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale» (ivi). E, «una volta che nel processo si è accertato, con pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato (ex art. 651-bis cod. proc. pen.), che sussiste il fatto ascritto all'imputato e che egli lo ha commesso e, altresì, che tale fatto integra una fattispecie di illecito penale, sussistendo il relativo elemento soggettivo del dolo o della colpa, risulta irragionevole l'impossibilità di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria (o restitutoria) della parte civile, ad opera dello stesso giudice penale che contestualmente adotti una sentenza di proscioglimento dell'imputato per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.» (ivi). La Corte costituzionale non ha mancato di rilevare - il che rafforza l'assimilazione alle decisioni di condanna della pronuncia liberatoria perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen. - la distinzione, proprio sotto tale profilo, tra quest'ultima pronuncia, da una parte, e, dall'altra, le ipotesi in cui il giudice penale si pronuncia «nel merito della pretesa civile risarcitoria (o restitutoria)» pur senza contestualmente emettere «una condanna penale (in deroga alla regola dell'art. 538 cod. proc. pen.)», incluse «quelle connotate comunque dalla distinta prosecuzione del giudizio solo sui capi civili» (vale a dire i casi di impugnazione della parte civile, di sentenze di prescrizione o improcedibilità del reato: cfr. artt. 576, 578 e 622 cod. proc. pen.); e ciò nel senso che in tali ultime ipotesi, a differenza della prima, «c'è una risposta di giustizia alla domanda della parte civile, anche in mancanza dell'accertamento, da parte del giudice penale, con effetto di giudicato, quanto "[a]lla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"» (ivi). 3.4. È utile, inoltre, avere riguardo al piano ermeneutico secondo il quale di recente le Sezioni Unite sono pervenute alla conclusione che, «in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa» (Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.). L'Alto consesso, nell'ottica che viene in rilievo rispetto al tema in esame, ha rimarcato sulla scorta dei propri precedenti arresti (cfr. Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130 - 01; n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 - 01) nonché della giurisprudenza costituzionale, la natura di regola generale dell'art. 576 cod. proc. pen. in ordine all'impugnazione della parte civile; e, nell'escludere che si applichi ad essa la disciplina di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (così come la limitazione espressa dei rimedi impugnatori per il caso di impugnazione agli effetti penali della sentenza del giudice di pace ex art. 38, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), ha evidenziato come l'esegesi giurisprudenziale abbia avvertito l'esigenza di «accortamente evita[r]e» il «rischio di asimmetrie [...] nel rigoroso rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., comma 2»; e, proprio in tale prospettiva, ha affermato che «un diverso opinare» in ordine all'impugnazione della parte civile ex art. 576 cod. proc. pen. esporrebbe la disciplina processuale a un «profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dell'imputato, cui l'art. 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non appellabilità, consente di appellare anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al risarcimento del danno» (Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.). Con più diretto riguardo all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - oltre a valorizzarne il dato testuale e la finalità deflattiva (in cui - come rilevato - deve individuarsi l'intenti° legis oggettivata nella norma) ed oltre ad offrirne una lettura nel sistema delle impugnazioni anche alla luce della più recente disciplina di quelle proposte solo agli effetti civili ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - le Sezioni Unite hanno posto a sostegno della propria conclusione pure quanto espresso dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza della n. 173 del 2022 a proposito della natura della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Più in dettaglio, hanno ribadito che essa «si atteggia come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale» con «efficacia di giudicato» ex art. 651-bis cod. proc. pen.; e hanno osservato che «tale particolare contenuto decisorio della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. la quale ben può riguardare reati ricompresi nel novero di quelli enumerati nell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., stante il tenore della disposizione di cui al primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. - fonda, certamente, l'interesse della parte civile ad impugnarla anche tramite lo strumento dell'appello; appello cui, per quanto prima esposto, non è, però, legittimato il pubblico ministero, abilitato a contrastare il contenuto della pronuncia solo con il mezzo del ricorso per cassazione» (Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.): rispetto al pubblico ministero «il rilevato disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni di parti processuali poste sullo stesso fronte non è, tuttavia, suscettibile di tradursi in una loro effettiva disparità di trattamento» poiché «l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto determina, infatti, la conversione in appello del ricorso per cassazione eventualmente proposto dal pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen.» (ivi). 4. Tanto premesso, la giurisprudenza delle Sezioni semplici non offre una qualificazione pienamente convergente della pronuncia di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. 4.1. Difatti, per vero anteriormente a Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit. e in relazione a una fattispecie in cui non vi era stata costituzione di parte civile, la sentenza che afferma la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è stata qualificata come una pronuncia «di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità» e, pertanto, ritenuta appellabile dal pubblico ministero (in particolare, se emessa all'esito di giudizio abbreviato, senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.: cfr. Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 - 01). In tale prospettiva, si è sostenuto che le peculiarità evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale (già richiamata) e dalle Sezioni Unite (in particolare, da Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.), comunque non incidano sulla natura della sentenza, che per l'appunto resta una decisione di proscioglimento. Nel medesimo senso si è espressa Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02, in tema di inappellabilità, da parte dell'imputato, ex art. 443, comma 1, cod. proc. pen. della sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. emessa all'esito di giudizio abbreviato. Questa decisione ha annoverato quest'ultimo tipo di pronuncia tra le sentenze di proscioglimento, valorizzando la sistematica del codice di rito e richiamando la rubrica dell'art. 651-bis cod. proc. pen. (che la definisce espressamente in tal senso), nonché i princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità già esposta (cfr. pure Sez. 9 6, n. 31762 del 11/06/2024, Parisi, n.m.; cfr. pure Sez. 5, n. 7990 del 14/02/2025, Faustini, n.m.). Tale piano ermeneutico, da ultimo, è stato condiviso da Sez. 6, n. 1035 del 02/12/2025 - dep. 2026, P., n.m. - sopravvenuta alla presente deliberazione, che ha fondato tale lettura sul richiamo di Sez. U, n. 23406/2025, Salerno, cit. 4.2. Come ricordato dal Procuratore generale, in giurisprudenza - sempre anteriormente a Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit. e, in particolare, in un caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (disposti dal giudice di pace in data 8 ottobre 2015, ossia precedente a Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace») - si è pervenuti a una diversa qualificazione della sentenza, «pur [...] formalmente [...] di proscioglimento», segnatamente attribuendovi «natura mista» e, dunque, ritenendola appellabile da parte dell'imputato (Sez. 5, n. 47630/2019, cit.). Tale conclusione è stata fondata proprio sull'efficacia di giudicato della sentenza nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato («Invero, pur essendo formalmente una pronuncia di proscioglimento - apparentemente rientrante nella disciplina di cui al 2° comma dell'art. 37 d.lgs. 274/2000 -, la sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. ha una natura mista, come si evince dall'art. 651 bis cod. proc. pen., che ne sancisce l'efficacia di giudicato quanto "all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso", in quanto contiene un accertamento, senza affermazione (quanto meno ai fini penali), di responsabilità; accertamento al quale consegue l'affermazione di responsabilità ai fini civili, la cui impugnazione rientra nella disciplina di cui al 1° comma dell'art. 37 cit.»: ivi). Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], proprio per questa ragione la qualificazione in discorso non è stata parametrata alla speciale disciplina prevista dal d. Igs. n. 274 del 2000, che pure Sez. 5, n. 47630/2019, cit. richiama, essendo stata resa in relazione a un procedimento innanzi al giudice di pace. Piuttosto, la pronuncia si pone in consonanza con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2022. 4.3. Merita pure menzione Sez. 5, n. 27458 del 25/03/2024, Cipolletta, che - pur dando conto dell'orientamento esposto sub 4.1 -, proprio alla stregua del piano argomentativo espresso da Corte cost. n. 173 del 2022 e Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, ha dato conto della «forte peculiarità della sentenza di proscioglimento in esame», considerandola «ibrida per molti versi». 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in particolare dopo i chiarimenti da ultimo offerti da Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit., sia da preferire l'interpretazione che conduce a considerare appellabile la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Deve muoversi dal presupposto, già sopra esposto, che la condanna al risarcimento del danno, derivante dal reato, consegue proprio all'accertamento di quest'ultimo, sia pure non punibile per particolare tenuità, ossia all'«accertamento, con efficacia di giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento di una pretesa risarcitoria» (Corte cost. n. 173 del 2022, cit.). A ciò si aggiunga che il medesimo accertamento, «poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile», tanto che, secondo la giurisprudenza, quando la sentenza di appello applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., «in forza dell'effetto devolutivo» del gravame, si «impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto» (Sez. 6, n. 19567 del 11/04/2024, Giura, Rv. 286477 - 01). Quest'ottica, pur correlata al caso in cui sia stato il giudice di secondo grado (sulla scorta di un diverso apprezzamento rispetto al primo giudice) a ritenere il fatto non punibile nonché a quel che ne consegue rispetto al risarcimento, in ogni caso ha evidenziato - in conformità ai princìpi di diritto elaborati più in generale per i casi di più favorevole apprezzamento del fatto da parte del giudice del gravame - che, anche in caso di particolare tenuità, proprio tale apprezzamento «assume diretta valenza e si ripercuote sulla quantificazione dell'ammontare del risarcimento» (ivi). D'altra parte, anche da ultimo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025 - dep. 12/12/2025, E., Rv. 288799 - 01, di cui era già nota l'informazione provvisoria all'atto della presente decisione), nel dirimere il contrasto giurisprudenziale sull'interesse della parte civile a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale - richiamando tra l'altro proprio la diffamazione a mezzo stampa - hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza civile, «nelle situazioni in cui la fattispecie generatrice di responsabilità civile sia costituita da un reato [...] per valutare in sede civile ed in via equitativa l'entità del pregiudizio non patrimoniale si è utilizzato il criterio del disvalore del fatto di reato, ricostruito mediante i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non esclusi l'intensità del dolo e il grado della colpa, nonché tutte le connotazioni oggettive e soggettive del comportamento antigiuridico»; ossia che «nel giudizio civile, per compiere le operazioni di liquidazione del danno ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., è riconosciuta un'incidenza, seppur indiretta, anche alle varie graduazioni dell'elemento soggettivo, così come a quegli elementi tipici, seppur eventuali, del fatto», cioè anche ai parametri che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., richiamato dall'art. 131-bis, comma 1, cod. pen., il giudice penale deve apprezzare proprio nella prospettiva della particolare tenuità della condotta. Ancora, la Corte costituzionale ha espressamente correlato «l'efficacia nel processo civile» dell'«accertamento penale [...] passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento», che caratterizza la sentenza ex art. 131-bis cod. pen., al presupposto che «l'imputato [abbia] avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)» (Corte cost. n. 173 del 2022, cit.). Ma questa possibilità di difesa - pur non essendo costituzionalmente necessitato il doppio grado di merito (cfr. per tutte Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, Sergiovich, Rv. 286471 - 01, che richiama, tra l'altro, Corte Cost. 31 marzo 2008, n. 85) - comunque postula che tra chi ha esercitato l'azione civile nel procedimento penale e chi a tale domanda resiste non sussista quella che le Sezioni Unite hanno definito un'«intollerabile asimmetria», incompatibile con «il rigoroso rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., comma 2» (Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.). Ebbene, tale asimmetria dovrebbe ravvisarsi, se si pervenisse alla conclusione che, mentre - proprio alla luce della regola generale posta dall'art. 576 cod. proc. pen. - la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa (cfr. Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.), l'imputato non può azionare il medesimo rimedio impugnatorio avverso la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che lo condanna al risarcimento del danno, potendo adire solo il giudice di legittimità nei limiti consentiti dalla legge processuale che, come si sa, consentono un ambito di censura ben distinto (e più limitato) rispetto al giudizio di merito di secondo grado. Tanto più che, nel caso in esame, con l'originario atto di impugnazione si sono sollevate censure anche in ordine all'ammontare della provvisionale, rispetto alla particolare tenuità del fatto, poi ribadite con il secondo motivo aggiunto. E per costante giurisprudenza «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01). Ne deriva che, ritenendo non appellabile bensì solo ricorribile per cassazione la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, nonostante le sue peculiarità sopra indicate che la equiparano, agli effetti civili, a una pronuncia di condanna, l'imputato non potrà muovere alcuna censura avverso la concessione e quantificazione di una provvisionale, profilo invece che la parte civile potrebbe sottoporre al vaglio del giudice di appello. Né può ipotizzarsi che il disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni delle parti private contrapposte, trovi soluzione evitando una disparità di trattamento alla stessa stregua di quanto ritenuto da Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit., con riferimento al pubblico ministero e alla parte civile. A differenza di questi ultimi, che l'Alto consesso indica come «parti processuali poste sullo stesso fronte» (ivi), le cui azioni (rispettivamente penale e civile) in effetti si collocano su piani distinti ma non contrapposti - l'imputato e la parte civile (per quanto qui interessa), rispetto alla sussistenza dei presupposti di un danno risarcibile e alla sua liquidazione, si pongono in una prospettiva antitetica. Risulta, allora, ben più limitata l'evenienza che sia il primo sia la seconda abbiano un interesse concreto e attuale a impugnare la medesima sentenza di primo grado (in quanto tale interesse può riconoscersi solo alla parte cui può attribuirsi una soccombenza). Di conseguenza, diviene residuale - e, dunque, non rassicurante sotto il profilo della neutralizzazione di una effettiva disparità di trattamento - la legittimazione della parte civile a proporre l'appello avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto cui consegue la conversione in appello del ricorso per cassazione eventualmente proposto dall'imputato (artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen.). E ciò a prescindere dai parametri di valutazione del ricorso per cassazione oggetto di conversione che, come già chiarito dalla giurisprudenza, conserva la propria natura di impugnazione di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257326 - 01). 6. In conclusione, il contrasto interpretativo - quantomeno potenziale - sopra delineato, la cui risoluzione è necessaria per provvedere, considerata pure la particolare importanza della questione, impone di rimett
Decreto Cassazione n. 04839/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris