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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 maggio 2009

Cassazione n. 23139/2026

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d'appello di Firenze.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado e di quella di primogrado;letta la memoria depositata dalla difesa dell’imputato, che ha illustrato i motivi diricorso,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, inriforma della sentenza emessa il 11/05/2009 dal Tribunale di Firenze, harideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previstodall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in anni dieci di reclusione ed€ 70.000,00 di multa.La Corte ha premesso la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primogrado; il quale aveva ritenuto (sulla base di un compendio probatoriorappresentato dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dai servizi diosservazione e dai sequestri) che l’[OSCURATO:PERSONA] si fosse reso responsabile – in unperiodo individuato tra l’ottobre del 2002 e il maggio del 2003 - del concorsonell’importazione di non meno di 20 kg di eroina e che, in particolare, lo stessofosse il soggetto incaricato di reperire lo stupefacente in Albania e di procederealla successiva consegna per la cessione a terzi.Con riguardo all’unico motivo di appello proposto dal difensore d’ufficiodell’imputato, già dichiarato latitante, attinente alla sola dosimetria della pena. laCorte territoriale ha ritenuto che lo stesso potesse trovare accoglimento, conconseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel senso suddetto.2.

Con ordinanza del 20/10/2025, la Corte di appello di Firenze ha accoltol’istanza presentata dal difensore dell’[OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato chiesto didichiarare il carattere non definitivo della predetta sentenza, con conseguenterevoca dell’ordine di esecuzione emesso a carico del prevenuto e notificato il14/05/2025.In tale ordinanza, la Corte ha osservato che, nel procedimento di merito, ilricorrente era stato giudicato in contumacia e dichiarato latitante con ordinanzadel 25/11/2004, con conseguente notifica di tutti gli atti successivi al difensorenominato d’ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che l’istanza di rimessione in termini,valutabile ai sensi del previgente testo dell’art.175, comma 2, cod.proc.pen., fossestata tempestivamente proposta.Nel merito, ha ritenuto l’istanza fondata; ha, difatti, osservato che l’estrattocontumaciale della sentenza di secondo grado era stato notificato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore nominato d’ufficio; che, altresì, nel fascicolonon erano rinvenibili il decreto di latitanza emesso nei confronti dell’imputato, inforza del quale tutte le notifiche erano state poi effettuate nei confronti delpredetto difensore d’ufficio; ha pure osservato che la pronuncia del decreto dilatitanza non era idonea a escludere un’incolpevole mancata conoscenza delprocedimento, non essendo emersa l’instaurazione di un effettivo rapporto con ildifensore d’ufficio stesso; ha quindi ritenuto che, dovendosi accogliere l’istanzafinalizzata alla dichiarazione di non esecutività della sentenza, non dovesse essereemessa specifica pronuncia sulla richiesta di restituzione in termini.3.

Avverso la predetta sentenza di appello ha quindi presentato ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi diimpugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – la violazione di legge in relazione agli artt. 170 e 604, comma 4,cod.proc.pen., per effetto della nullità del provvedimento disponente il giudizio edella sentenza di primo grado, in quanto pronunciata nei confronti di imputatoerroneamente dichiarato latitante.Ha argomentato la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminaree di tutti gli atti conseguenti, ovvero della sentenza emessa dal Tribunale il11/05/2009, in quanto l’imputato non era stato validamente dichiarato latitante,con conseguente invalidità della costituzione del contraddittorio; ha osservato che,nel giudizio in questione, l’imputato era stato assistito da un difensore d’ufficio(Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze) con il quale non aveva mai instauratoalcun rapporto professionale, venendo a conoscenza della celebrazione del giudiziosolo a seguito dell’estradizione e della conseguente consegna all’Autorità italiana,avvenuta il 14/05/2025; ha esposto che, nel fascicolo, non erano rinvenibili né ilverbale di vane ricerche e né il provvedimento dichiarativo della latitanza, ai finidella notifica della misura cautelare della custodia in carcere; ne conseguiva chela Corte di appello di Firenze avrebbe dovuto rilevare la relativa nullità etrasmettere gli atti all’Autorità procedente al momento in cui la stessa si eraverificata, ovvero l’ufficio del giudice per le indagini preliminari.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen. – l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità inriferimento agli artt. 178, comma 1, lett.a) e 179 cod.proc.pen., in ordine agli artt.165, 293, 295, 296, 429, 484, 548 e 601 cod.proc.pen., a motivo della illegittimadichiarazione di latitanza e di contumacia.Ha ribadito l’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienzapreliminare e del decreto disponente il giudizio nonché degli atti conseguenti, finoalla sentenza di appello emessa dalla Corte territoriale; tanto per effetto dellaingiustificata dichiarazione di latitanza e della conseguente notifica degli atti aldifensore nominato d’ufficio, sempre in relazione alla mancata presenza delverbale di vane ricerche e della dichiarazione richiesta dall’art.296 cod.proc.pen..Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen. – l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, conriferimento agli artt. 178, comma 1, lett.c), 179, 165 e 601 cod.proc.pen., pereffetto della mancata notifica del decreto di citazione in grado di appello aldifensore di ufficio e all’imputato.Ha osservato che la notifica del decreto di citazione in appello del11/09/2018 era stato notificato a difensore d’ufficio (Avv. [OSCURATO:PERSONA],proponente l’impugnazione) nominato ai sensi dell’art.97, comma 4, cod.proc.pen.e non a quello originariamente nominato e mai sostituito o cessato dalle propriefunzioni (Avv.[OSCURATO:PERSONA]); ribadendo che alcun rapporto professionale era maistato instaurato con i predetti difensori.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado.La difesa del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, riproduttivedi quelle indicate in sede di impugnazione e con formulazione, altresì, di richiestadi dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato in ordine ai primi due motivi, con logico assorbimentodel terzo motivo.2.

In relazione al contenuto dei motivi spiegati in sede di ricorso vapremesso, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error inprocedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte dilegittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puòaccedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dalriferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), delcitato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01, insenso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 - 01).Va altresì osservato – in riferimento a considerazioni trasversali rispetto atutti e tre i motivi di ricorso – che la citata ordinanza della Corte di appello dila non definitività della sentenza emessa dalla stessa Corte oggi impugnata inragione dell’erronea notifica dell’estratto contumaciale a difensore d’ufficio diversorispetto a quello ritenuto validamente nominato, assorbe ogni questione attinentealla richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione, in riferimento altesto dell’art.175 cod.proc.pen. vigente anteriormente alle modifiche apportatecon la l. 28 aprile 2014, n.67 (e applicabile ratione temporis); tanto in base alprincipio per cui la dichiarazione di invalidità del titolo esecutivo è pregiudizialerispetto alla richiesta di restituzione nel termine, che invece presuppone la ritualitàdell’atto cui è legata la decorrenza del termine scaduto (cfr. Sez. 4, n. 50571 del14/11/2019, Rv. 278441 – 01; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Rv. 251927 –01).3.

Ciò posto, i primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamenteesaminati, in quanto attinenti alla nullità verificatasi a seguito dell’adozione dellemodalità di notifica degli atti, in quanto presupponenti la preesistenza di unadichiarazione di latitanza; modalità utilizzata sin dalla fase della celebrazionedell’udienza preliminare, in mancanza tanto del verbale di vane ricerche quantodella dichiarazione medesima regolata dall’art.296 cod.proc.pen. (nel testoantecedente rispetto alle modifiche apportato dal d.lgs. n.150 del 2022, condecorrenza dal 30 dicembre 2022).Sotto tale profilo, va ricordato che un’erronea dichiarazione di latitanza – eciò anche in presenza di un decreto validamente emesso e motivato e per carenzadei necessari presupposti - inficia la validità della citazione a giudizio che è daconsiderare tamquam non esset e travolge ogni atto successivo, imponendo laregressione del procedimento di fronte all’autorità cui sia ascrivibile la relativanullità (Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Rv. 281864 – 01; Sez. 3, n. 1621 del30/09/2015, Rv. 266687 – 01).A tale proposito, in alcuni recenti arresti, questa Corte ha ritenuto chel'erronea dichiarazione di latitanza non sia causa di nullità assoluta per omessacitazione dell'imputato, ma di nullità a regime intermedio, nel caso in cui,all'irregolarità delle notifiche, non si accompagna l'effettiva ignoranza della vocatioin ius, per avere l'imputato comunque acquisito conoscenza della pendenza delprocesso a suo carico (Sez. 6, n. 1801 del 03/12/2025, dep. 2026, Rv. 289221 –01; Sez. 6, n. 13458 del 12/01/2023, Rv. 284573 – 01); si tratta, però, di principinon conferenti al caso di specie, in quanto attinenti a fattispecie in cui l’imputatoera stato presente nel corso del giudizio e non aveva eccepito la relativa nullità senon in sede di legittimità.Mentre, in altro e più recente arresto, questa Corte ha anche enunciato ilprincipio per cui la nullità assoluta conseguente alla notifica del decreto di citazionea giudizio all'imputato erroneamente dichiarato latitante e assistito da undifensore di ufficio, va dichiarata a condizione che non sia stata accertata l'effettivainstaurazione tra di essi del rapporto professionale, né risultino altri elementiindicativi del fatto che il primo abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento(Sez. 4, n. 19043 del 03/04/2025, Meto, Rv. 288119 – 01, conforme al precedentearresto espresso da Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315 –01).In particolare, nella suddetta pronuncia, all’esito di un ampio esame dellagiurisprudenza rilevante sulla pertinente questione di diritto, è stato rilevato che«La dichiarazione di latitanza, in quanto fondata sull’assunto che l’indagato ol’imputato si sia volontariamente sottratto all’esecuzione di uno dei provvedimentidi cui all’art. 296 cod. proc. pen. non implica, di per sé, la prova della volontariarinuncia a partecipare al processo, essendo necessario che il giudice valutil’idoneità della notificazione della citazione a consentire all’imputato la conoscenzaeffettiva del processo medesimo.

Per converso, l’erronea dichiarazione latitanzanon prova di per sé la nullità della vocatio in ius, ove risulti altrimenti chel’imputato ha avuto conoscenza del processo».4.

Nel caso in questione, sulla base dell’esame diretto del fascicoloprocessuale, non risulta la presenza del verbale di vane ricerche previstodall’art.295 cod.proc.pen. e, nemmeno, del decreto previsto dall’art.296cod.proc.pen., in mancanza del quale non può parlarsi di latitanza nell’accezioneprocessuale del termine e non possono, pertanto, conseguire gli effetti che lenorme del codice attribuiscono a tale stato, ivi comprese quello attinente allemodalità di notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art.165cod.proc.pen. (nel testo antecedente rispetto alle modifiche introdotto dal d.lgs.10 ottobre 2022, n.150, con effetto dal 30 dicembre 2022).Né, d’altra parte, sussistono elementi (come sottolineato dall’ordinanzaemessa dalla Corte d’appello di Firenze in sede di incidente di esecuzione) in baseai quali dedurre che l’[OSCURATO:PERSONA], allontanatosi dal territorio nazionale, abbia avutoeffettiva conoscenza del procedimento ovvero abbia instaurato un rapportoprofessionale con il difensore d’ufficio nominato dall’autorità procedente.5.

Ne consegue (con logico assorbimento dell’esame del terzo motivo diricorso) che si è determinato un vizio inquadrabile in quello dell’omessa citazionedell’imputato, rilevante ai sensi dell’art.179, comma 1, cod.proc.pen., già pereffetto delle modalità di notifica del decreto di citazione a giudizio.Deve, di conseguenza, pronunciarsi l'annullamento della sentenzaimpugnata, di quella di primo grado e del decreto di rinvio a giudizio, anch'essonotificato all'imputato sull'erroneo presupposto della sua latitanza, conconseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, ufficio del giudice perle indagini preliminari.6.

Quanto alla questione, sollevata dal ricorrente in sede di memoriadifensiva, attinente all’eventuale maturazione del termine di prescrizione del reatoascritto (per il quale si applicano, ratione temporis, le disposizioni contenutenell’art.157 cod.pen., anteriormente alle modifiche introdotte con la l. 5 dicembre2005, n.251), va ricordato che – per consolidata giurisprudenza di questa Corte -gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopoanche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione dellapersistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (Sez. 5, n. 40996 del01/07/2021, Rv. 282091 – 01; Sez. 3, n. 29081 del 19/03/2015, Rv. 264161 –01).Sarà quindi compito del giudice del rinvio, anche in considerazione delcarattere del tutto generico della deduzione difensiva (cfr. Sez. 4, n. 13353 del19/03/2025, Rv. 287951 – 01), valutare l’eventuale maturazione del terminemassimo di prescrizione, in ordine al regime applicabile ratione temporis.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Firenzein data 11 maggio 2009 con trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, alTribunale di Firenze – ufficio Gip.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Firenze.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado e di quella di primogrado;letta la memoria depositata dalla difesa dell’imputato, che ha illustrato i motivi diricorso,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, inriforma della sentenza emessa il 11/05/2009 dal Tribunale di Firenze, harideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previstodall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in anni dieci di reclusione ed€ 70.000,00 di multa.La Corte ha premesso la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primogrado; il quale aveva ritenuto (sulla base di un compendio probatoriorappresentato dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dai servizi diosservazione e dai sequestri) che l’[OSCURATO:PERSONA] si fosse reso responsabile – in unperiodo individuato tra l’ottobre del 2002 e il maggio del 2003 - del concorsonell’importazione di non meno di 20 kg di eroina e che, in particolare, lo stessofosse il soggetto incaricato di reperire lo stupefacente in Albania e di procederealla successiva consegna per la cessione a terzi.Con riguardo all’unico motivo di appello proposto dal difensore d’ufficiodell’imputato, già dichiarato latitante, attinente alla sola dosimetria della pena. laCorte territoriale ha ritenuto che lo stesso potesse trovare accoglimento, conconseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel senso suddetto.2. Con ordinanza del 20/10/2025, la Corte di appello di Firenze ha accoltol’istanza presentata dal difensore dell’[OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato chiesto didichiarare il carattere non definitivo della predetta sentenza, con conseguenterevoca dell’ordine di esecuzione emesso a carico del prevenuto e notificato il14/05/2025.In tale ordinanza, la Corte ha osservato che, nel procedimento di merito, ilricorrente era stato giudicato in contumacia e dichiarato latitante con ordinanzadel 25/11/2004, con conseguente notifica di tutti gli atti successivi al difensorenominato d’ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che l’istanza di rimessione in termini,valutabile ai sensi del previgente testo dell’art.175, comma 2, cod.proc.pen., fossestata tempestivamente proposta.Nel merito, ha ritenuto l’istanza fondata; ha, difatti, osservato che l’estrattocontumaciale della sentenza di secondo grado era stato notificato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore nominato d’ufficio; che, altresì, nel fascicolonon erano rinvenibili il decreto di latitanza emesso nei confronti dell’imputato, inforza del quale tutte le notifiche erano state poi effettuate nei confronti delpredetto difensore d’ufficio; ha pure osservato che la pronuncia del decreto dilatitanza non era idonea a escludere un’incolpevole mancata conoscenza delprocedimento, non essendo emersa l’instaurazione di un effettivo rapporto con ildifensore d’ufficio stesso; ha quindi ritenuto che, dovendosi accogliere l’istanzafinalizzata alla dichiarazione di non esecutività della sentenza, non dovesse essereemessa specifica pronuncia sulla richiesta di restituzione in termini.3. Avverso la predetta sentenza di appello ha quindi presentato ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi diimpugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – la violazione di legge in relazione agli artt. 170 e 604, comma 4,cod.proc.pen., per effetto della nullità del provvedimento disponente il giudizio edella sentenza di primo grado, in quanto pronunciata nei confronti di imputatoerroneamente dichiarato latitante.Ha argomentato la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminaree di tutti gli atti conseguenti, ovvero della sentenza emessa dal Tribunale il11/05/2009, in quanto l’imputato non era stato validamente dichiarato latitante,con conseguente invalidità della costituzione del contraddittorio; ha osservato che,nel giudizio in questione, l’imputato era stato assistito da un difensore d’ufficio(Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze) con il quale non aveva mai instauratoalcun rapporto professionale, venendo a conoscenza della celebrazione del giudiziosolo a seguito dell’estradizione e della conseguente consegna all’Autorità italiana,avvenuta il 14/05/2025; ha esposto che, nel fascicolo, non erano rinvenibili né ilverbale di vane ricerche e né il provvedimento dichiarativo della latitanza, ai finidella notifica della misura cautelare della custodia in carcere; ne conseguiva chela Corte di appello di Firenze avrebbe dovuto rilevare la relativa nullità etrasmettere gli atti all’Autorità procedente al momento in cui la stessa si eraverificata, ovvero l’ufficio del giudice per le indagini preliminari.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen. – l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità inriferimento agli artt. 178, comma 1, lett.a) e 179 cod.proc.pen., in ordine agli artt.165, 293, 295, 296, 429, 484, 548 e 601 cod.proc.pen., a motivo della illegittimadichiarazione di latitanza e di contumacia.Ha ribadito l’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienzapreliminare e del decreto disponente il giudizio nonché degli atti conseguenti, finoalla sentenza di appello emessa dalla Corte territoriale; tanto per effetto dellaingiustificata dichiarazione di latitanza e della conseguente notifica degli atti aldifensore nominato d’ufficio, sempre in relazione alla mancata presenza delverbale di vane ricerche e della dichiarazione richiesta dall’art.296 cod.proc.pen..Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen. – l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, conriferimento agli artt. 178, comma 1, lett.c), 179, 165 e 601 cod.proc.pen., pereffetto della mancata notifica del decreto di citazione in grado di appello aldifensore di ufficio e all’imputato.Ha osservato che la notifica del decreto di citazione in appello del11/09/2018 era stato notificato a difensore d’ufficio (Avv. [OSCURATO:PERSONA],proponente l’impugnazione) nominato ai sensi dell’art.97, comma 4, cod.proc.pen.e non a quello originariamente nominato e mai sostituito o cessato dalle propriefunzioni (Avv.[OSCURATO:PERSONA]); ribadendo che alcun rapporto professionale era maistato instaurato con i predetti difensori.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado.La difesa del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, riproduttivedi quelle indicate in sede di impugnazione e con formulazione, altresì, di richiestadi dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in ordine ai primi due motivi, con logico assorbimentodel terzo motivo.2. In relazione al contenuto dei motivi spiegati in sede di ricorso vapremesso, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error inprocedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte dilegittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puòaccedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dalriferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), delcitato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01, insenso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 - 01).Va altresì osservato – in riferimento a considerazioni trasversali rispetto atutti e tre i motivi di ricorso – che la citata ordinanza della Corte di appello dila non definitività della sentenza emessa dalla stessa Corte oggi impugnata inragione dell’erronea notifica dell’estratto contumaciale a difensore d’ufficio diversorispetto a quello ritenuto validamente nominato, assorbe ogni questione attinentealla richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione, in riferimento altesto dell’art.175 cod.proc.pen. vigente anteriormente alle modifiche apportatecon la l. 28 aprile 2014, n.67 (e applicabile ratione temporis); tanto in base alprincipio per cui la dichiarazione di invalidità del titolo esecutivo è pregiudizialerispetto alla richiesta di restituzione nel termine, che invece presuppone la ritualitàdell’atto cui è legata la decorrenza del termine scaduto (cfr. Sez. 4, n. 50571 del14/11/2019, Rv. 278441 – 01; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Rv. 251927 –01).3. Ciò posto, i primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamenteesaminati, in quanto attinenti alla nullità verificatasi a seguito dell’adozione dellemodalità di notifica degli atti, in quanto presupponenti la preesistenza di unadichiarazione di latitanza; modalità utilizzata sin dalla fase della celebrazionedell’udienza preliminare, in mancanza tanto del verbale di vane ricerche quantodella dichiarazione medesima regolata dall’art.296 cod.proc.pen. (nel testoantecedente rispetto alle modifiche apportato dal d.lgs. n.150 del 2022, condecorrenza dal 30 dicembre 2022).Sotto tale profilo, va ricordato che un’erronea dichiarazione di latitanza – eciò anche in presenza di un decreto validamente emesso e motivato e per carenzadei necessari presupposti - inficia la validità della citazione a giudizio che è daconsiderare tamquam non esset e travolge ogni atto successivo, imponendo laregressione del procedimento di fronte all’autorità cui sia ascrivibile la relativanullità (Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Rv. 281864 – 01; Sez. 3, n. 1621 del30/09/2015, Rv. 266687 – 01).A tale proposito, in alcuni recenti arresti, questa Corte ha ritenuto chel'erronea dichiarazione di latitanza non sia causa di nullità assoluta per omessacitazione dell'imputato, ma di nullità a regime intermedio, nel caso in cui,all'irregolarità delle notifiche, non si accompagna l'effettiva ignoranza della vocatioin ius, per avere l'imputato comunque acquisito conoscenza della pendenza delprocesso a suo carico (Sez. 6, n. 1801 del 03/12/2025, dep. 2026, Rv. 289221 –01; Sez. 6, n. 13458 del 12/01/2023, Rv. 284573 – 01); si tratta, però, di principinon conferenti al caso di specie, in quanto attinenti a fattispecie in cui l’imputatoera stato presente nel corso del giudizio e non aveva eccepito la relativa nullità senon in sede di legittimità.Mentre, in altro e più recente arresto, questa Corte ha anche enunciato ilprincipio per cui la nullità assoluta conseguente alla notifica del decreto di citazionea giudizio all'imputato erroneamente dichiarato latitante e assistito da undifensore di ufficio, va dichiarata a condizione che non sia stata accertata l'effettivainstaurazione tra di essi del rapporto professionale, né risultino altri elementiindicativi del fatto che il primo abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento(Sez. 4, n. 19043 del 03/04/2025, Meto, Rv. 288119 – 01, conforme al precedentearresto espresso da Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315 –01).In particolare, nella suddetta pronuncia, all’esito di un ampio esame dellagiurisprudenza rilevante sulla pertinente questione di diritto, è stato rilevato che«La dichiarazione di latitanza, in quanto fondata sull’assunto che l’indagato ol’imputato si sia volontariamente sottratto all’esecuzione di uno dei provvedimentidi cui all’art. 296 cod. proc. pen. non implica, di per sé, la prova della volontariarinuncia a partecipare al processo, essendo necessario che il giudice valutil’idoneità della notificazione della citazione a consentire all’imputato la conoscenzaeffettiva del processo medesimo. Per converso, l’erronea dichiarazione latitanzanon prova di per sé la nullità della vocatio in ius, ove risulti altrimenti chel’imputato ha avuto conoscenza del processo».4. Nel caso in questione, sulla base dell’esame diretto del fascicoloprocessuale, non risulta la presenza del verbale di vane ricerche previstodall’art.295 cod.proc.pen. e, nemmeno, del decreto previsto dall’art.296cod.proc.pen., in mancanza del quale non può parlarsi di latitanza nell’accezioneprocessuale del termine e non possono, pertanto, conseguire gli effetti che lenorme del codice attribuiscono a tale stato, ivi comprese quello attinente allemodalità di notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art.165cod.proc.pen. (nel testo antecedente rispetto alle modifiche introdotto dal d.lgs.10 ottobre 2022, n.150, con effetto dal 30 dicembre 2022).Né, d’altra parte, sussistono elementi (come sottolineato dall’ordinanzaemessa dalla Corte d’appello di Firenze in sede di incidente di esecuzione) in baseai quali dedurre che l’[OSCURATO:PERSONA], allontanatosi dal territorio nazionale, abbia avutoeffettiva conoscenza del procedimento ovvero abbia instaurato un rapportoprofessionale con il difensore d’ufficio nominato dall’autorità procedente.5. Ne consegue (con logico assorbimento dell’esame del terzo motivo diricorso) che si è determinato un vizio inquadrabile in quello dell’omessa citazionedell’imputato, rilevante ai sensi dell’art.179, comma 1, cod.proc.pen., già pereffetto delle modalità di notifica del decreto di citazione a giudizio.Deve, di conseguenza, pronunciarsi l'annullamento della sentenzaimpugnata, di quella di primo grado e del decreto di rinvio a giudizio, anch'essonotificato all'imputato sull'erroneo presupposto della sua latitanza, conconseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, ufficio del giudice perle indagini preliminari.6. Quanto alla questione, sollevata dal ricorrente in sede di memoriadifensiva, attinente all’eventuale maturazione del termine di prescrizione del reatoascritto (per il quale si applicano, ratione temporis, le disposizioni contenutenell’art.157 cod.pen., anteriormente alle modifiche introdotte con la l. 5 dicembre2005, n.251), va ricordato che – per consolidata giurisprudenza di questa Corte -gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopoanche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione dellapersistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (Sez. 5, n. 40996 del01/07/2021, Rv. 282091 – 01; Sez. 3, n. 29081 del 19/03/2015, Rv. 264161 –01).Sarà quindi compito del giudice del rinvio, anche in considerazione delcarattere del tutto generico della deduzione difensiva (cfr. Sez. 4, n. 13353 del19/03/2025, Rv. 287951 – 01), valutare l’eventuale maturazione del terminemassimo di prescrizione, in ordine al regime applicabile ratione temporis. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Firenzein data 11 maggio 2009 con trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, alTribunale di Firenze – ufficio Gip.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23139/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris