CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 36976/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12696/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domicil iato in SIRACUSA , [OSCURATO:PERSONA] N. 111, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 2111/2017 depositata il 16/11/2017; Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] , promittente venditore,e rigettava la reciproca domanda proposta da costui in via riconvenzionale. Tuttavia , in considerazione dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta risolutoria dei contraenti, dichiarava ugualmente risolto il contratto, ai sensi dell'articolo 1453, secondo comma, c.c .. Conseguentemente condannava il promittente venditore a restituire la parte di prezzogià versata e stabilita come caparra . I l Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta dal Calabrò di condanna della controparte a rimborsargli la somma relativa al costo dei materiali e della posa in opera anticipata dal promissario acquirente. I n particolare , ritene va sufficiente la documentazione probatoria prodotta dall'attore e , rilevando l'impossibilità imputabile al Mudanò dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, addossava su entrambe le parti la responsabilità del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla domanda e, pertanto , condannava il promittente venditore a pagare la somma di euro 17.289,09 pari alla metà della sua pretesa. Il Tribunale rigettava un'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna del promissario acquirente al pagamento della somma di euro 2.870 relativa al maggior prezzo per l'esecuzione di opere extra capitolato rilevando che detta Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 somma poteva essere richiesta solo in caso di esecuzione del contratto che, invece, si era sciolto. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appel lo avverso la suddetta sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in appello chiedendo il rigetto del gravamee proponendo appello incidentale. 4. La Corte d'Appello di Catania, i n parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava la risoluzione per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 5 a prile 2000. Dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere la caparra ricevuta pari ad euro 30.000. Rigettava le domande di condanna al risarcimento del danno e l'appello incidentale. In particolare, la Corte d'appello evidenziava come il primo giudice avesse irritualmente rilevato un profilo quale quello della mancanza di abitabilità che avrebbe dovuto essere prospettato ed allegato dalla parte attrice entro i termini di cui all'articolo 183 c.c. e n on con la comparsa conclusionale in modo inammissibile. Peraltro, la mancanza del certificato di agibilità era oggetto di specifica disciplina contrattuale che non la considerava ostativa alla stipula del contratto definitivo. Tale elemento, pertanto, non poteva essere valutato comparativamente con quello del rifiuto di pagare il prezzo concordato nel preliminare e, quindi, di stipulare il definitivo, rappresentando un inadempimento riferibile allo stesso attore che giustificava l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta in via riconvenzionale dal convenuto. Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 Infatti, accertata la mancanza della reciprocità degli inadempimenti, doveva ritenersi che il rifiuto dell'appellato di adempiere la propria obbligazione non fosse in buona fede e, quindi, non fosse giustificata la sua assenza dinanzi al notaio, nonostante la formale convocazione per la stipula dell'atto pubblico. Secondo la Corte d'appello la richiesta da parte del promittente venditore di una ulteriore somma quale prezzo della compravendita, a prescindere dalla sua fondatezza, era consentita dall'articolo 12 del contratto preliminare che prevedeva appunto che,ove le modifiche apportate all'immobile avessero comportato un aggravio del prezzo di vendita, tale differenza avrebbe dovuto essere corrisposta dalla parte promittente acquirente addirittura prima di dare inizio ai lavori . D alla documentazione prodotta dalla parte appellata emergeva che nelle trattative intercorse tra le parti al fine di addivenire a una transazione della controversia sul prezzo del contratto definitivo ad un certo punto la promittente venditrice aveva chiesto il pagamento del prezzo di € 190.000 fissato nel preliminare, così rinunciando all'aumento originariamente preteso, mentre la parte promittente acquirente aveva offerto la somma di euro € 185 . 000 poi aumentata di € 1.000. In tal modo si configurava un comportamento gravemente inadempiente dell'acquirente che, in mancanza di un comprovato motivo giustificativo della riduzione del prezzo, aveva rifiutato di adempiere le obbligazioni essenziali del preliminare e cioè la stipulazione del definitivo e il pa gamento del prezzo residuo . Pertanto, doveva concludersi che il rifiuto di adempiere Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 esattamente la propria obbligazione avesse configurato un espediente adottato in malafede per sottrarsi alla stipula del definitivo e alversamento del residuo prezzo. L a parte appellante aveva conseguentemente il diritto di ritenere la caparra. 4.1 Con gli altri motivi d'appello il Mudanò aveva riproposto le domande riconvenzionali di risarcimento del danno fo ndate sullo stesso contratto preliminare e conseguenti alla risoluzione rispetto agli ulteriori consequenziali danni pa ti ti . L a domanda doveva essere rigettata perché formulata generi camente e non dimostrata nel suo fattocostitutivo 4.2 La domanda di condanna al pagamento della somma di euro 2870 per gli ulteriori costi relativi ad opere extra capitolato era inammissibile. 4.3 La Corte d'appello esaminava congiuntamente l'ultimo motivo di appello principale del venditore e il contrapposto appello incidentale volto al l’ accoglimento integrale della domanda di rimborso del costo dei materiali e della loro posa in opera anticipata sostenuti dal promissario acquirente accolta solo parzialmente in primo grado. Secondo il giudice del gravame il motivo di appello principale era fondato mentre quello incidentale infondato. [OSCURATO:PERSONA] non aveva provatoi costi da lui s u pportati e il mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio non poteva addebitarsi al Mudanò. D 'altra parte , il fatto di aver venduto l'immobile non comportava l'obbligo del venditore di procurare il consenso del terzo acquirente all'accesso. I n definitiva convenendo le parti sull'impossibilità di procedere alla consulenza anche in considerazione del tempo trascorso e della presumibile modifica Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 dello stato dei luoghi e non essendo state ritualmente proposte dall'appellante incidentale, che ne avev a l'onere , le altre richieste istruttorie, la sentenza impugnata doveva essere riformata con integralerigetto della domanda del Calabrò. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza sulla basedi due motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli articoli 1453, 1455 , 1456 e 2697 c . c . e degli articoli 112, 115 e 116 c . p . c . nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura ha ad oggetto la valutazione circa l'inadempimento contrattuale posto a carico del ricorrente. In particolare, la valutazione di gravità dell'inadempime nto sarebbe incongrua e viziata. I giudic i della Corte d' a ppello di Catania pur avendo dato atto dell'offerta da parte del Calabrò di ben euro 185.000 e 186. 000 su un totale di euro 190.000 , nonché della reiterata volontà del promissario acquirente di stipulare il contratto a tali condizioni, hanno ritenuto comunque sussistere il grave inadempimento senza neanche considerare le ingenti spese già effettuate all'interno dell'immobile per euro 34.000. Inoltre, l a Corte d'appello avrebbe omesso la valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente dopo aver ricostruito le vicende attinenti al rapporto Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 contrattuale evidenzia che, dopo il mancato riscontro all'invito innanzi al notaio per la stipula in data 11giugno 2007, tra le parti erano sorte trattative di soluzione bonaria della vicenda che, dunque,avevano congelato i termini per la stipula del definitivo. Dunque, la missiva del 18 m arzo 2008 del venditore contenente la manifestazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento violava i basilari principi di buona fede e correttezza. L a Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare che, dopo l'invito a presenziare al definitivo dinanzi al notaio in data 11 giugno 2007, erano intercorse trattative tra le parti e il promittente venditore solo con lettera del 18 marzo 2008 aveva comunicato l'intenzione di avvalersi della risoluzione ipso iure del contratto . D alla ricostruzione della vicenda contrattuale emergerebbe l'erroneità del giudizio di gravità dell'inadempimento del Calabrò. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Le parti hanno agito in giudizio l’una contro l’altra al fine di far accertare che la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare da loro stipulato in qualità rispettivamente di promittente venditrice e di promissaria acquirente era causata dall’inadempimento dell’altra. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (Sez. 2, Ord. n. 13827 del 2019). Ciò premesso deve ribadirsi che: « In materia di inadempimento, la reciprocità degli addebiti e la contrapposta richiesta di risoluzione giudiziale del contratto impongono un giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti che, al di là del semplice dato cronologico, li investa nei loro rapporti di dipendenza e di proporzionalità nel quadro della funzione economico-sociale del contratto. Lo stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, costituisce giudizio di fatto sottratto al s indacato di legittimit à se congruamente e correttamente motivato» ( ex plurimis Sez. 2 , Sent . n.3002 del 2004 , Sez. 3 , Sent . n. 9619 del 1991 Sez. 2, Sent . n. 1318 del 1980). Nella specie, la decisione della Corte d'appello è supportata da una motivazione ampia ed esaustiva che rende evidente come non vi sia stata alcuna violazione delle norme indicate in rubrica dal ricorrente, il quale sostanzialmente richiede un nuovo giudizio di merito sul presunto inadempimento della parte promittente venditrice rispetto agli obblighi contrattuali e sulla presunta legittimità della sua condottaallorché non si è presentato dinanzi Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 al notaio per la stipula del contratto definitivo con contestuale offerta di una somma inferiore al prezzo pattuito nel preliminare. La Corte territoriale ha ritenuto che tale comportamento configurasseun grave inadempimento del promissario acquirente che, in mancanza di un comprovato motivo giustificativo della riduzione del prezzo, aveva rifiutato di adempiere le obbligazioni essenziali del preliminare e cioè la stipulazione del definitivo e il pagamento del prezzo residuo. Pertanto, secondo il giudice del gravame, doveva concludersi che il rifiuto di adempiere esattamente la propria obbligazione avesse configurato un espediente adottato in malafede per sottrarsi alla stipula del definitivo e al versamento del residuo prezzo. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (1453, 1455, 1456 e 2697 c.c.) si appalesano inammissibili, a fronte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell'iter logico e deduttivo seguito. L a censura di illogi cità o contraddittorietà de lla motivazione della Corte d'appello circa la gravità dell’inadempimento del Calabrò sono inammissibili non potendosi più sindacare la motivazione del giudice di merito se non nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., a seguito della riforma ad opera del (d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143) e la valutazione di merito operata dalla Corte d'Appello non è suscettibile di rivalutazione nel giudizio di legittimità. Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 Deve dichiararsi anche l’inammissibilità delle censure di violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., peraltro rimaste per lo più quali mere enunciazioni effettuate nella rubrica dei motivi senza un loro effettivo sviluppo motivazionale. Il presunto erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In proposito è sufficiente richiamare i seguenti principi del tutto consolidati: in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. (Sez. 3, Sent. n. 23940 del 2017). Censura nella specie inammissibile per quanto sopra detto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì sottolineato che: «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, ment re, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Sez.U, Sent. n.20867 del 2020) . Infine, anche la censura di omesso esame della circostanza che tra le parti erano continuate le trattative, deve dichiararsi inammissibile. La Corte d’Appello, nell’ambito del giudizio comparativo di cui si è detto, ha ritenuto che quello del Calabrò fosse l’inadempimento prevalente e determinante la risoluzione del contratto, mentre il fatto che successivamente erano intercorso trattative tra le parti (per trovare una soluzione consensuale alle contrapposte ragioni) non assume alcun rilievo ai fini dell’individuazione dell’inadempimento colpevole determinante la risoluzione e giustificativo dell’inadempimento della controparte. In conclusione, deve ribadirsi che la valutazione dell'inadempimento - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione o falsa applicazione degli articoli 1385, 1453, 1454, 1455 CC, nonché dell'articolo 2697 c.c. La censura riguarda la parte della sentenza con la quale la Corte d'appello ha statuito il diritto del promittente venditore alla ritenzione della caparra confirmatoria pari ad euro 31.200 nonostante questi non avesse chiesto il recesso dal contratto ma avesserichiesto la risoluzione per inadempimento. Il ricorrente, richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra risoluzione e recesso e sull’insussistenza del diritto a ritenere la caparra confirmatoria nel caso il contraente abbia agito per la risoluzione e il risarcimento del danno, evidenzia che la Corte d'Appello si è discostata da tali principi ed ha erroneamente affermato il diritto del Maudanò a trattenere la caparra nonostante questi avesse agito per la risoluzione del preliminare e l’integrale risarcimento del danno . 2.1 Il secondo motivo di ricorso èfondato. Il collegio intende dare continuità all’indirizzo consolidato di questa Corte secondo il quale: La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum". (ex plurimis S ez. 2, Ord. n. 20532 del 2020, Sez. 2 , Sent. n.8417 del 2016, Sez. 2 , Sent. n. 4278 del 2011; Sez. 2 , Sent. n.17923 del 2007). Di recente si è ulteriormente precisato che: In tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicché la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio. (Sez. 2, Ordinanza n. 18392 del 08/06/2022, Rv. 664989 -01) In tale occasione si sono richiamati i principi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 553 del 2009, se condo cui se la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento del promittente compratore nel termine assegnato a norma dell'art. 1454 c.c. […] non è accompagnata dall'istanza di risarcimento del danno integrale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 1385, co. 3 c.c., non è precluso alla parte adempiente di instare per la ritenzione della caparra come azione risarcitoria semplificata rispetto a quella che consegue all'azione di risarcimento integrale giudiziale per la risoluzionecostitutiva (Cass. 21838/2010). Ric. 2018n. 12696 sez. S2 - ud. 23/11/2022 Nel caso in esame, viceversa, il Maudanò ha agito, sia pure in riconvenzionale, per la risoluzione del preliminare e l’integrale risarcimento del danno e dunque gli è preclusa la richiesta di ritenzione della caparra non essendosi limitato come parte non inadempiente a chiedere il mero accertamento dell’effetto risolutorio già prodottosi ope legis, sul piano stragiudiziale e il riconoscimento del suo diritto alla ritenzione della caparra. 3. In conclusione, la Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]