CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava le istanze di misure alternative alla detenzione, avanzate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale giungeva a tale determinazione, dopo aver' rilevato, quale circostanza pregiudizialmente ostativa, l'assenza dell'interessato dal territorio nazionale, in conseguenza del suo mancato rientro dal Sudamerica, in assoluto non precluso dalla situazione epidemiologica in essere. 2. Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'omessa rituale notificazione a sé del decreto di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al giudice a quo. Tale notificazione era avvenuta mediante consegna dell'atto al suo difensore di fiducia, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in assenza delle condizioni che avrebbero permesso di procedere secondo tale modalità. Il domicilio, dall'interessato indicato in istanza, coincidente con la sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA] del Trento, era effettivo ed idoneo, sicché la notificazione sarebbe dovuta avvenire in quel luogo, a mani di un suo familiare convivente. L'aver contravvenuto a tale regola integrerebbe una ragione di nullità assoluta e insanabile della notificazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ulteriore violazione della legge processuale e vizio di motivazione. Alla data della celebrazione dell'udienza camerale, egli sarebbe stato legittimamente impedito ad intervenire, trovandosi in Colombia sin dal dicembre 2019 ed essendo impossibilitato a rientrare in Italia a causa della pandemia da Sars-Cov-2. La situazione era stata tempestivamente rappresentata e il Tribunale di sorveglianza avrebbe ingiustamente negato il richiesto rinvio della trattazione, non operando un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di speditezza del procedimento e quelle di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti, che questa Corte può autonomamente compulsare in ragione della natura processuale del vizio dedotto, come il procedimento di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale sia stato avviato nel febbraio 2021. Fiorinelli, per sua stessa ammissione, si trovava tuttavia in Sudamerica dal dicembre 2019, sicché, ad oltre un anno di distanza dall'avvenuto allontanamento dal luogo di abitazione, nessun rapporto di convivenza effettiva poteva dirsi in corso con gli altri familiari ivi residenti. Legittimamente, dunque, è stata esclusa l'applicazione dell'art. 157, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., ossia la possibilità di consegna dell'atto a persona convivente, anche temporaneamente, con l'interessato. Legittimamente, di conseguenza, è stata ritenuta impossibile la notificazione al domicilio dichiarato e si è dato corso agli adempimenti previsti dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Occorre comunque considerare che, secondo attenta giurisprudenza, dal Collegio condivisa (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028- 01; Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, Poliku, Rv. 277932-01; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431-01), l'eventuale nullità, conseguente alla notificazione all'interessato dell'atto di citazione dinanzi al giudice presso lo studio' del difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato, sarebbe comunque di ordine generale a regime intermedio, in quanto detta notificazione, quand'anche irritualmente eseguita, non sarebbe idonea a precludere la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato medesimo, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore. Sicché la pretesa nullità odierna, antecedente la celebrazione dell'udienza, sarebbe ormai sanata a norma dell'art.180 cod. proc. pen., siccome non dedotta entro la deliberazione del provvedimento adottato all'esito dell'udienza stessa. (-Th 2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. Il condannato in stato di libertà, istante per una misura alternativa alla detenzione, ha l'onere di restare a disposizione dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'istruttoria funzionale alla definizione del procedimento. L'allontanamento dal territorio nazionale, nelle more di tale definizione, non è consentito dalla normativa vigente, che vieta il rilascio del passaporto, senza eccezione, a coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale (art. 3, lettera e, legge n. 1185 del 1967), e ne prevede il ritiro, ove il documento sia stato anteriormente rilasciato (art. 12, primo comma, stessa legge). L'impedimento a comparire era da considerare, per ciò solo, illegittimo. Esso non era comunque assoluto, essendo il rientro sul territorio nazionale consentito, ancorché nel rispetto di talune cautele, dalla normativa dettata in relazione all'emergenza epidemiologica pro-tempore vigente (art. 6, comma 1, d.P.C.M. 14 gennaio 2021), e ciò anche dagli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto citato (elenco che include la Colombia), e avendo il Tribunale di sorveglianza verificato - attraverso un accertamento di fatto in sé non adeguatamente contrastato - l'esistenza, anche nel periodo di tempo considerato, di collegamenti aerei intercontinentali tra Sudamerica ed Europa, e quindi la possibilità anche materiale del citato rientro, eventualmente tramite voli indiretti e previo scalo intermedio in aeroporti extranazionali. 3.. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende