CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad [OSCURATO:PERSONA], in ragione delle gravi violazioni delle prescrizioni e delle 'condotte illecite di cui si è reso autore nel corso della sua esecuzione (in particolare, egli, contrariamente alle prescrizioni imposte, ha svolto, senza alcuna autorizzazione, l'attività lavorativa che era stata ritenuta inidonea dal Tribunale di Sorveglianza al momento della concessione del beneficio, nell'ambito della quale peraltro sono state riscontrate diverse irregolarità fiscali). Considerato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa all'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (ex multis Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239). Osservato che, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento impugnato, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). Rilevato che, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che la natura e l'entità violazioni, il breve tempo intercorso tra l'avvio della misura e il verificarsi delle condotte per cui è intervenuta la revoca, sono sintomatiche del fallimento ab initio in termini di risocializzazione della misura. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti nell'interesse del Corfù, come altresì supportati da memoria difensiva depositata successivamente, non superino il vaglio di ammissibilità in quanto costituiti da doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla mancata concessione della misura della detenzione domiciliare con autorizzazione a recarsi a lavoro, non si ravvisa alcun difetto di motivazione sul punto in quanto la richiesta avanzata dall'interessato, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, è del tutto generica, non contenendo alcun espresso riferimento al riconoscimento della possibilità di svolgere un'attività lavorativa. Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. /A/ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il consigliere este