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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 32074/2026

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ato il 21/07/1998 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è reiterativo e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/06/2026 Il Con1iere store [OSCURATO:PERSONA] T,gle P Alfredo DEPOSíTA • [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 27 A O 2026 L'ASSISTENTE I f J IARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 21/07/1998 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è reiterativo e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2026 Il Con1iere store [OSCURATO:PERSONA] T,gle P Alfredo DEPOSíTA • [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 27 A O 2026 L'ASSISTENTE I f J IARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 32074/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris