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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33562/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

E presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi gr. 86,47, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività del clan [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen.

Deduce che l'aggravante è stata contestata nel senso che l'imputato fosse affiliato al clan camorristico, mentre l'ordinanza cautelare del GIP aveva escluso la gravità indiziaria sul punto.

La sentenza impugnata non ha valutato in maniera corretta la questione proposta, rivalutando in senso antitetico, rispetto al provvedimento cautelare, il concetto di affiliazione nello specifico dell'imputato al contesto criminale.

È stato inoltre valorizzato il dato costituito dal fatto che il Grimaldi avrebbe gestito la piazza di spaccio del "fumo" nel rione Berlingieri, a fronte di una contestazione che attiene alla detenzione di cocaina.

Viene anche ritenuto eccessivo ed immotivato l'aumento operato nella massima estensione in funzione dell'aggravante contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento e va, pertanto, rigettato.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente sull'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., avendo plausibilmente evidenziato gli elementi a supporto della sussistenza della citata circostanza aggravante, quali: il ruolo di assoluto rilievo ricoperto dal Grimaldi nella gestione della piazza di spaccio della "[OSCURATO:PERSONA]", quando l'imputato aveva ben otto spacciatori alle sue dipendenze; le risultanze dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la madre di uno degli spacciatori del Grimaldi, a seguito dell'arresto del figlio, aveva chiesto un sostegno economico al gruppo camorristico; la gestione da parte del Grimaldi , di una piazza di spaccio di "fumo" nel rione Berlingieri, territorio sottoposto al controllo del clan 2 e camorristico; la circostanza che i sodali intercettati riconoscevano la necessità di aiutare "i carcerati di Nico", ossia i ragazzi che lavoravano alle dipendenze del prevenuto; l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui è stato desunto che il prevenuto aveva accesso ai soggetti di vertice della detta associazione criminale, discutendo della contabilità delle entrate e delle uscite per le "mesate" degli affiliati; il contenuto dei fogli manoscritti rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare, logicamente letto dai giudici di merito nel contesto sopra descritto.

Tutti elementi che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere, non illogicamente, che il Grimaldi non potesse agire nel settore degli stupefacenti all'insaputa del sodalizio criminoso, e che quindi egli avesse agito, anche in relazione alla cocaina rinvenuta in suo possesso, al fine di agevolare l'attività della menzionata cosca camorristica.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

D'altro canto, le censure del ricorrente si incentrano sull'asserita valutazione di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (di partecipazione del prevenuto al clan camorristico) di cui all'originaria ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 11.6.2020, senza produrla, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

Peraltro, come già detto, la motivazione offerta in sentenza non presenta vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità.

3. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare l'inammissibilità della censura attinente alla determinazione dell'aumento di pena operato dai giudici di merito, in relazione alla circostanza aggravante dianzi indicata.

Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Rv. 259142 — 01).

Trattasi, del resto, di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (cfr. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016 - dep. 2017, Rv. 269196 — 01), come nel caso di specie.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi gr. 86,47, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività del clan [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen. Deduce che l'aggravante è stata contestata nel senso che l'imputato fosse affiliato al clan camorristico, mentre l'ordinanza cautelare del GIP aveva escluso la gravità indiziaria sul punto. La sentenza impugnata non ha valutato in maniera corretta la questione proposta, rivalutando in senso antitetico, rispetto al provvedimento cautelare, il concetto di affiliazione nello specifico dell'imputato al contesto criminale. È stato inoltre valorizzato il dato costituito dal fatto che il Grimaldi avrebbe gestito la piazza di spaccio del "fumo" nel rione Berlingieri, a fronte di una contestazione che attiene alla detenzione di cocaina. Viene anche ritenuto eccessivo ed immotivato l'aumento operato nella massima estensione in funzione dell'aggravante contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento e va, pertanto, rigettato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente sull'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., avendo plausibilmente evidenziato gli elementi a supporto della sussistenza della citata circostanza aggravante, quali: il ruolo di assoluto rilievo ricoperto dal Grimaldi nella gestione della piazza di spaccio della "[OSCURATO:PERSONA]", quando l'imputato aveva ben otto spacciatori alle sue dipendenze; le risultanze dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la madre di uno degli spacciatori del Grimaldi, a seguito dell'arresto del figlio, aveva chiesto un sostegno economico al gruppo camorristico; la gestione da parte del Grimaldi , di una piazza di spaccio di "fumo" nel rione Berlingieri, territorio sottoposto al controllo del clan 2 e camorristico; la circostanza che i sodali intercettati riconoscevano la necessità di aiutare "i carcerati di Nico", ossia i ragazzi che lavoravano alle dipendenze del prevenuto; l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui è stato desunto che il prevenuto aveva accesso ai soggetti di vertice della detta associazione criminale, discutendo della contabilità delle entrate e delle uscite per le "mesate" degli affiliati; il contenuto dei fogli manoscritti rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare, logicamente letto dai giudici di merito nel contesto sopra descritto. Tutti elementi che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere, non illogicamente, che il Grimaldi non potesse agire nel settore degli stupefacenti all'insaputa del sodalizio criminoso, e che quindi egli avesse agito, anche in relazione alla cocaina rinvenuta in suo possesso, al fine di agevolare l'attività della menzionata cosca camorristica. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. D'altro canto, le censure del ricorrente si incentrano sull'asserita valutazione di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (di partecipazione del prevenuto al clan camorristico) di cui all'originaria ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 11.6.2020, senza produrla, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Peraltro, come già detto, la motivazione offerta in sentenza non presenta vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità. 3. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare l'inammissibilità della censura attinente alla determinazione dell'aumento di pena operato dai giudici di merito, in relazione alla circostanza aggravante dianzi indicata. Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Rv. 259142 — 01). Trattasi, del resto, di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (cfr. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016 - dep. 2017, Rv. 269196 — 01), come nel caso di specie. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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