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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09827/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6353-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7895/16/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] /fy Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2009; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Ufficio notificato telematicamente 1'8 marzo 2018 in quanto le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono ammissibili solo laddove sia operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico e attualmente il processo tributario telematico è obbligatorio nel Lazio dal 15 aprile 2017, mentre il procedimento è stato incardinato prima di tale data, ossia nel 2014.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, art. 39, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011 in quanto la notifica a mezzo PEC può essere utilizzata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità di notifica utilizzate in primo grado.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: «non ha invero alcun rilievo, nella specie, la circostanza che il ricorso di primo grado sia stato notificato in via cartacea dalla contribuente nel 2016 e quindi in epoca anteriore al 15 aprile 2017, data in cui il processo tributario telematico è Ric. 2020 n. 06353 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- entrato in funzione nella Regione Lazio; occorre invero tener conto che è nel frattempo intervenuta la norma di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, la quale ha introdotto una norma di interpretazione autentica, da valere quindi anche per il passato, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, concernente il processo tributario telematico; in base a detta norma di interpretazione autentica, la norma da ultimo citata va interpretata nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio (e quindi anche in appello) le modalità di notificazione a mezzo PEC, previste dal D.M. n. 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi" a prescindere dalle modalità prescelta da controparte, nonchè a prescindere dall'avvenuto svolgimento del giudizio in primo grado con modalità analogiche (cfr. Cass. n. 30185 del 2019); che, pertanto, è da ritenere pienamente legittima la notifica dell'atto di appello effettuata dall'Agenzia delle entrate tramite PEC; che, da quanto sopra, consegue l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate; la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità» (Cass. n. 2851 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] - dichiarando inammissibile l'appello dell'Ufficio notificato telematicamente 1'8 marzo 2018 in quanto le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono ammissibili tutte le volte in cui, come nel caso di specie, in cui la notifica dell'appello è avvenuta telematicamente, sia operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico e attualmente il processo tributario telematico è obbligatorio nel Lazio dal 15 aprile Ric. 2020 n. 06353 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- 2017, mentre il procedimento è stato incardinato prima di tale data, ossia nel 2014 - non si è attenuta al suddetto principio in quanto a partire dal 15 aprile 2017 il processo tributario telematico è entrato in funzione nella Regione Lazio e nel caso di specie la notifica è avvenuta in data 8 marzo 2018, mentre nessun rilievo ha la circostanza che il procedimento sia stato incardinato prima del 15 aprile 2017.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] sidente Mau [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6353-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7895/16/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] /fy Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2009; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Ufficio notificato telematicamente 1'8 marzo 2018 in quanto le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono ammissibili solo laddove sia operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico e attualmente il processo tributario telematico è obbligatorio nel Lazio dal 15 aprile 2017, mentre il procedimento è stato incardinato prima di tale data, ossia nel 2014. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, art. 39, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011 in quanto la notifica a mezzo PEC può essere utilizzata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità di notifica utilizzate in primo grado. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: «non ha invero alcun rilievo, nella specie, la circostanza che il ricorso di primo grado sia stato notificato in via cartacea dalla contribuente nel 2016 e quindi in epoca anteriore al 15 aprile 2017, data in cui il processo tributario telematico è Ric. 2020 n. 06353 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- entrato in funzione nella Regione Lazio; occorre invero tener conto che è nel frattempo intervenuta la norma di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, la quale ha introdotto una norma di interpretazione autentica, da valere quindi anche per il passato, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, concernente il processo tributario telematico; in base a detta norma di interpretazione autentica, la norma da ultimo citata va interpretata nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio (e quindi anche in appello) le modalità di notificazione a mezzo PEC, previste dal D.M. n. 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi" a prescindere dalle modalità prescelta da controparte, nonchè a prescindere dall'avvenuto svolgimento del giudizio in primo grado con modalità analogiche (cfr. Cass. n. 30185 del 2019); che, pertanto, è da ritenere pienamente legittima la notifica dell'atto di appello effettuata dall'Agenzia delle entrate tramite PEC; che, da quanto sopra, consegue l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate; la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità» (Cass. n. 2851 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] - dichiarando inammissibile l'appello dell'Ufficio notificato telematicamente 1'8 marzo 2018 in quanto le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono ammissibili tutte le volte in cui, come nel caso di specie, in cui la notifica dell'appello è avvenuta telematicamente, sia operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico e attualmente il processo tributario telematico è obbligatorio nel Lazio dal 15 aprile Ric. 2020 n. 06353 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- 2017, mentre il procedimento è stato incardinato prima di tale data, ossia nel 2014 - non si è attenuta al suddetto principio in quanto a partire dal 15 aprile 2017 il processo tributario telematico è entrato in funzione nella Regione Lazio e nel caso di specie la notifica è avvenuta in data 8 marzo 2018, mentre nessun rilievo ha la circostanza che il procedimento sia stato incardinato prima del 15 aprile 2017. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] sidente Mau [OSCURATO:PERSONA]
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