CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 1957
Cassazione n. 32259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1957 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].. LA 6%. 14.o. v ( o 0,4 C4. O V O t_sv 2:0 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in data 12 marzo 2021, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente all'annullamento del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Rilevava che l'istante aveva riportato due condanne per delitti in materia di stupefacenti ed aveva dichiarato un reddito di soli euro 5.524,00 annui per il proprio nucleo familiare, composto di due persone; ne deduceva che vi erano fondati motivi per ritenere la percezione di un reddito superiore ai limiti di legge non avendo spiegato come potesse altrimenti fare fronte alle spese connesse al mantenimento proprio e del familiare convivente ed a quelle dell'abitazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la Trovato, tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e falsa applicazione degli artt.74,, 75, 76, 79, 96 d.P.R.n.115/02. Denuncia l'errore in cui è incorso il giudice di merito laddove ritiene che il reddito dichiarato debba far sorgere il sospetto di una qualche falsità nella dichiarazione e, ancor di più, quando pretende che l'istante avrebbe dovuto spiegare come riesca a vivere con il reddito dichiarato. Con riferimento poi ai precedenti asseritamente ostativi, osserva la difesa che si tratta di precedenti risalenti nel tempo e che la esistenza di proventi illeciti non può essere provata attraverso presunzioni semplici, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.139/2010 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.76, comma 4-bis, del T.U. citato, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. 3. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Decidendo sull'opposizione, il Tribunale non ha applicato correttamente la normativa contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] n.115 del 2002, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. È stato, infatti, ripetutamente affermato (Sez.4, n.10512 del 13/01/2021, Rv.280939; Sez.4, n.53356 del 27/09/2016, Rv.268682) che "Ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'ufficio finanziario, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata". Nel caso di specie, il Tribunale ha invece ritenuto, con una deduzione squisitamente soggettiva e svincolata da ogni obiettivo riscontro, la inattendibilità di quanto asserito dall'istante circa il reddito del proprio nucleo familiare, considerato insufficiente per vivere. 3. L'affermazione, poi, che dai precedenti penali deriverebbero fondati motivi per considerare l'esistenza di redditi superiori a quelli dichiarati, provento cioè di attività illecite, è del pari priva di qualsivoglia motivazione, tanto da integrare il vizio di violazione di legge. Anche sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità e la pronuncia della Corte Costituzionale richiamata dal ricorrente hanno escluso ogni presunzione, consentendo la prova contraria, fermo restando che il giudice deve comunque esplicitare, tenendo conto del tenore di vita dell'istante, le ragioni del giudizio presuntivo, evitando automatismi e considerazioni - ancora una volta - personali svincolate da ogni elemento obiettivo. Nel caso di specie, ci si trova innanzi ad una congettura, ossia di un'ipotesi non fondata sul quod plerumque accidit, come invece avviene per la massima d'esperienza, in cui il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione, correlato all'esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto. La congettura, invece, si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità, senza alcuna possibilità di riscontro empirico e, quindi, di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza, ad esclusione di ogni congettura 3.1. Nel caso in disamina, il ragionamento del giudice di merito non si fonda su massime di esperienza, secondo la nozione poc'anzi precisata, ma valorizza piuttosto una congettura, quella secondo la quale il ricorrente, attesi i precedenti in materia di stupefacenti, abbia superato la soglia reddituale prevista dalla legge per l'ammissione al beneficio, senza che tale asserto sia corredato dalla benché minima motivazione. Ricorre, dunque, il vizio di mancanza di motivazione, rilevante anche nell'ottica della violazione di legge e ravvisabile non solo allorquando la motivazione venga completamente omessa ma anche qualora l'apparato argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). Si impone, pertanto, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente. 4. Per tali considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania. Roma, 26 gennaio 2022 Il Consigliere estens