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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 marzo 2021

Cassazione n. 46879/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 27-29.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia, decidendo sulla istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l'impugnazione ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 20.3.2021 ed avente ad oggetto la somma di Euro 280.000 rinvenuta nella disponibilità dell'odierno ricorrente e già in precedenza sottoposta a sequestro probatorio;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale: richiamata la motivazione del provvedimento impugnato, rileva che difettano i presupposti per ritenere, nei fatti accertati, la condotta di ricettazione (ovvero di reimpiego) mancando ogni riferimento al delitto presupposto necessario alla configurabilità del reato ipotizzato e che rappresenta il frutto di mera congettura; sottolinea che non è sufficiente, ad integrare il "fumus" del delitto ipotizzato, il mero possesso di una sia pur ingente somma di denaro in difetto della individuazione, anche sommaria e per tipologia, del delitto "presupposto" che, nel caso in esame, non è stato nemmeno astrattamente delineato e men che meno accertato; segnala, a tal proposito, la inconsistenza delle considerazioni svolte nella ordinanza impugnata con riguardo alle pendenze tributarie del [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di società che avrebbero prodotto denunce fiscali fraudolente; osserva che i fatti di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lg.vo 74 del 2000 ascritti al ricorrente sono confluiti in un procedimento tuttora pendente presso il Tribunale di Brescia mentre un altro procedimento risulta pendente presso quel medesimo ufficio per i reati di cui agli artt. 452quaterdecies cod. pen. ed all'art. 256 comma 4 D. Lg.vo 152 del 2006, ovvero a violazioni del tutto estranee a fatti di rilevanza tributaria; rileva, infine, che nessuna notizia il ricorrente possiede in ordine ad un procedimento per il reato di cui all'art. 8 del D. Lg.vo 74 del 2000; sottolinea che non esistono ruoli o pretese fiscali inevase a carico del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva ricoperto il ruolo di amministratore della PL3 Group prima che questa confluisse nel gruppo facente riferimento al sig. [OSCURATO:PERSONA]; rileva che, in ogni caso, gli avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 sono stati oggetto di istanze di annullamento in autotutela mentre nessun avviso risulta per l'annualità relativa al 2017; richiama, quindi, a sostegno del ricorso, la giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi; evidenzia che, dalla motivazione del provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] finirebbe per essere individuato come autore della ricettazione e, nel contempo, del delitto presupposto, in violazione della relativa clausola di riserva; evidenzia che, per altro verso, difettano gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato alternativamente ipotizzate nel provvedimento impugnato con riferimento al reimpiego illecito ovvero all'autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.1 n Tribunale ha ricostruito in breve la vicenda originata da un controllo eseguito da personale della GdF che, il giorno 10.2.2021, aveva fermato una autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal [OSCURATO:PERSONA] ed a bordo della quale erano state rinvenute tre buste di plastica contenenti denaro contante per la complessiva somma di Euro 280.000 che veniva sottoposta a sequestro di iniziativa della PG "in quanto costituente reato o ad esso pertinente in ordine alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 648ter.1 cod. pen." successivamente e nei termini convalidato dal PM "in quanto corpo del reato o cosa ad esso pertinente necessario per l'accertamento dei fatti". 1.2 In data 15.3.2021 il PM disponeva il sequestro preventivo del denaro che veniva convalidato dal GIP il quale aveva ritenuto sussistenti "gravi indizi di reità in ordine al reato di ricettazione ovvero al delitto di reimpiego di denaro proveniente da delitto, desunti dalle modalità di rinvenimento, confezionamento ed occultamento del denaro contante, dall'ingente importo dello stesso e dall'assenza di alcuna giustificazione fornita dall'indagato circa il suo possesso" (cfr., pag. 2). 1.3 Avverso il provvedimento del GIP era stato proposto riesame con articolazione di diversi motivi che il Tribunale ha disatteso invocando la giurisprudenza secondo cui la provenienza delittuosa del bene può essere desunta, in via logica, dalla sua natura e dalle sue caratteristiche non essendo necessario ricostruire il delitto presupposto nei suoi estremi storici e fattuali; i giudici del riesame hanno valorizzato, a tal fine, le modalità di occultamento del denaro ed il plausibile coinvolgimento dell'indagato in reati fiscali in quanto già destinatario di diversi avvisi di accertamento per dichiarazioni dei redditi mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di atti di riscossione adottati dalla Agenzia delle Entrate per importi rilevanti.

Nel confermare il provvedimento quanto alle finalità preventive il Tribunale ha invece escluso ricorressero gli elementi indiziari e di indagine minimali per configurare un profilo di sproporzione patrimoniale e, perciò, i presupposti richiesti per la adozione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240bis cod. pen..

2. Va in primo luogo ribadito che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele).

3. E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "funnus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc.

Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc.

Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi).

4. Fatte queste premesse, si deve dare atto che il Tribunale, nel vagliare la configurabilità del delitto ipotizzato a carico del ricorrente, ha fatto riferimento al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in reati fiscali "presupposto" di quello per cui si procede.

Questa Corte e, in particolare, di questa Sezione, ha d'altra parte affermato che in tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., Cass. Pen., 2, 4.2.2015 n. 20.188, Charanek, resa in una fattispecie in cui gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione; conf., Cass. Pen., 2, 7.1.2011 n. 546, PG in proc.

Berruti, in cui la Corte ha precisato che l'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione; cfr., ancora, Cass. Pen., 5, 21.5.2008 n. 36.940, Magnera; Cass. Pen., 2, 21.11.2014 n. 10.746, Bassini; cfr., più recentemente, Cass. Pen., 2, 19.6.2019 n. 42.052, [OSCURATO:PERSONA]; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 19.11.2013 n. 7.795, Gualtieri, secondo cui in tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto non colposo presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; con la conseguenza che, in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste).

Di recente, peraltro, si è sostenuto che, nell'ipotizzare il delitto di riciclaggio, pur non essendo necessaria la puntuale ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (cfr., Cass. Pen., 2, 28.5.2019 n. 29.689, Maddaloni).

Con riguardo alla ipotesi di sequestro probatorio, si è osservato che, ai fini di una valida motivazione del sequestro di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648bis cod. pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili (cfr., Cass. Pen., 2, 19.11.2003 n. 813, Carretta; conf., più recentemente, Cass. Pen., 2, 29.10.2019 n. 51.200, [OSCURATO:PERSONA]).

E, perciò, entro i limiti propri dell'apprezzamento riservato al giudice della fase cautelare, ritiene il collegio che il provvedimento impugnato abbia dato conto in maniera adeguata, fatto salvo ogni ulteriore approfondimento proprio della fase di merito, della esistenza del "fumus" anche con riguardo all'elemento del "delitto presupposto".

Né, per altro verso, l'ordinanza impugnata può essere annullata per aver ritenuto, in questa fase, il ‘fumus' del delitto di ricettazione pur ipotizzando la provenienza del denaro da condotte delittuose che sarebbero ascrivibili allo stesso indagato.

Si tratta di un profilo di eventuale illogicità o contraddittorietà della motivazione che non è suscettibile di essere denunziato in questa sede di legittimità.

Le stesse SS.UU. hanno avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Cass.

SS.UU., 28.1.2004 n. 5.876, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710).

D'altra parte, la qualificazione del fatto operata dal PM nella richiesta di sequestro preventivo e validata dal GIP si innesta su una condotta materiale suscettibile di essere diversamente qualificata anche per la naturale e fisiologica "liquidità" propria della fase ancora iniziale del procedimento, fermo restando che, nella fattispecie, è stato ritenuto (con motivazione effettiva e non manifestamente illogica, co/olgente profili di fatto non sindacabili da questa Corte), sussistono gli elementi minimi che consentono di ipotizzare la provenienza delittuosa delle somme rinvenute nella disponibilità del ricorrente e di cui egli, vale la pena da ultimo di sottolinearlo, non ha mai inteso o non è mai stato in grado di fornire alcuna giustificazione.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 27-29.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia, decidendo sulla istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l'impugnazione ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 20.3.2021 ed avente ad oggetto la somma di Euro 280.000 rinvenuta nella disponibilità dell'odierno ricorrente e già in precedenza sottoposta a sequestro probatorio; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale: richiamata la motivazione del provvedimento impugnato, rileva che difettano i presupposti per ritenere, nei fatti accertati, la condotta di ricettazione (ovvero di reimpiego) mancando ogni riferimento al delitto presupposto necessario alla configurabilità del reato ipotizzato e che rappresenta il frutto di mera congettura; sottolinea che non è sufficiente, ad integrare il "fumus" del delitto ipotizzato, il mero possesso di una sia pur ingente somma di denaro in difetto della individuazione, anche sommaria e per tipologia, del delitto "presupposto" che, nel caso in esame, non è stato nemmeno astrattamente delineato e men che meno accertato; segnala, a tal proposito, la inconsistenza delle considerazioni svolte nella ordinanza impugnata con riguardo alle pendenze tributarie del [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di società che avrebbero prodotto denunce fiscali fraudolente; osserva che i fatti di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lg.vo 74 del 2000 ascritti al ricorrente sono confluiti in un procedimento tuttora pendente presso il Tribunale di Brescia mentre un altro procedimento risulta pendente presso quel medesimo ufficio per i reati di cui agli artt. 452quaterdecies cod. pen. ed all'art. 256 comma 4 D. Lg.vo 152 del 2006, ovvero a violazioni del tutto estranee a fatti di rilevanza tributaria; rileva, infine, che nessuna notizia il ricorrente possiede in ordine ad un procedimento per il reato di cui all'art. 8 del D. Lg.vo 74 del 2000; sottolinea che non esistono ruoli o pretese fiscali inevase a carico del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva ricoperto il ruolo di amministratore della PL3 Group prima che questa confluisse nel gruppo facente riferimento al sig. [OSCURATO:PERSONA]; rileva che, in ogni caso, gli avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 sono stati oggetto di istanze di annullamento in autotutela mentre nessun avviso risulta per l'annualità relativa al 2017; richiama, quindi, a sostegno del ricorso, la giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi; evidenzia che, dalla motivazione del provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] finirebbe per essere individuato come autore della ricettazione e, nel contempo, del delitto presupposto, in violazione della relativa clausola di riserva; evidenzia che, per altro verso, difettano gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato alternativamente ipotizzate nel provvedimento impugnato con riferimento al reimpiego illecito ovvero all'autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.1 n Tribunale ha ricostruito in breve la vicenda originata da un controllo eseguito da personale della GdF che, il giorno 10.2.2021, aveva fermato una autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal [OSCURATO:PERSONA] ed a bordo della quale erano state rinvenute tre buste di plastica contenenti denaro contante per la complessiva somma di Euro 280.000 che veniva sottoposta a sequestro di iniziativa della PG "in quanto costituente reato o ad esso pertinente in ordine alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 648ter.1 cod. pen." successivamente e nei termini convalidato dal PM "in quanto corpo del reato o cosa ad esso pertinente necessario per l'accertamento dei fatti". 1.2 In data 15.3.2021 il PM disponeva il sequestro preventivo del denaro che veniva convalidato dal GIP il quale aveva ritenuto sussistenti "gravi indizi di reità in ordine al reato di ricettazione ovvero al delitto di reimpiego di denaro proveniente da delitto, desunti dalle modalità di rinvenimento, confezionamento ed occultamento del denaro contante, dall'ingente importo dello stesso e dall'assenza di alcuna giustificazione fornita dall'indagato circa il suo possesso" (cfr., pag. 2). 1.3 Avverso il provvedimento del GIP era stato proposto riesame con articolazione di diversi motivi che il Tribunale ha disatteso invocando la giurisprudenza secondo cui la provenienza delittuosa del bene può essere desunta, in via logica, dalla sua natura e dalle sue caratteristiche non essendo necessario ricostruire il delitto presupposto nei suoi estremi storici e fattuali; i giudici del riesame hanno valorizzato, a tal fine, le modalità di occultamento del denaro ed il plausibile coinvolgimento dell'indagato in reati fiscali in quanto già destinatario di diversi avvisi di accertamento per dichiarazioni dei redditi mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di atti di riscossione adottati dalla Agenzia delle Entrate per importi rilevanti. Nel confermare il provvedimento quanto alle finalità preventive il Tribunale ha invece escluso ricorressero gli elementi indiziari e di indagine minimali per configurare un profilo di sproporzione patrimoniale e, perciò, i presupposti richiesti per la adozione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240bis cod. pen.. 2. Va in primo luogo ribadito che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele). 3. E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "funnus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi). 4. Fatte queste premesse, si deve dare atto che il Tribunale, nel vagliare la configurabilità del delitto ipotizzato a carico del ricorrente, ha fatto riferimento al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in reati fiscali "presupposto" di quello per cui si procede. Questa Corte e, in particolare, di questa Sezione, ha d'altra parte affermato che in tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., Cass. Pen., 2, 4.2.2015 n. 20.188, Charanek, resa in una fattispecie in cui gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione; conf., Cass. Pen., 2, 7.1.2011 n. 546, PG in proc. Berruti, in cui la Corte ha precisato che l'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione; cfr., ancora, Cass. Pen., 5, 21.5.2008 n. 36.940, Magnera; Cass. Pen., 2, 21.11.2014 n. 10.746, Bassini; cfr., più recentemente, Cass. Pen., 2, 19.6.2019 n. 42.052, [OSCURATO:PERSONA]; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 19.11.2013 n. 7.795, Gualtieri, secondo cui in tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto non colposo presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; con la conseguenza che, in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste). Di recente, peraltro, si è sostenuto che, nell'ipotizzare il delitto di riciclaggio, pur non essendo necessaria la puntuale ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (cfr., Cass. Pen., 2, 28.5.2019 n. 29.689, Maddaloni). Con riguardo alla ipotesi di sequestro probatorio, si è osservato che, ai fini di una valida motivazione del sequestro di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648bis cod. pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili (cfr., Cass. Pen., 2, 19.11.2003 n. 813, Carretta; conf., più recentemente, Cass. Pen., 2, 29.10.2019 n. 51.200, [OSCURATO:PERSONA]). E, perciò, entro i limiti propri dell'apprezzamento riservato al giudice della fase cautelare, ritiene il collegio che il provvedimento impugnato abbia dato conto in maniera adeguata, fatto salvo ogni ulteriore approfondimento proprio della fase di merito, della esistenza del "fumus" anche con riguardo all'elemento del "delitto presupposto". Né, per altro verso, l'ordinanza impugnata può essere annullata per aver ritenuto, in questa fase, il ‘fumus' del delitto di ricettazione pur ipotizzando la provenienza del denaro da condotte delittuose che sarebbero ascrivibili allo stesso indagato. Si tratta di un profilo di eventuale illogicità o contraddittorietà della motivazione che non è suscettibile di essere denunziato in questa sede di legittimità. Le stesse SS.UU. hanno avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5.876, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). D'altra parte, la qualificazione del fatto operata dal PM nella richiesta di sequestro preventivo e validata dal GIP si innesta su una condotta materiale suscettibile di essere diversamente qualificata anche per la naturale e fisiologica "liquidità" propria della fase ancora iniziale del procedimento, fermo restando che, nella fattispecie, è stato ritenuto (con motivazione effettiva e non manifestamente illogica, co/olgente profili di fatto non sindacabili da questa Corte), sussistono gli elementi minimi che consentono di ipotizzare la provenienza delittuosa delle somme rinvenute nella disponibilità del ricorrente e di cui egli, vale la pena da ultimo di sottolinearlo, non ha mai inteso o non è mai stato in grado di fornire alcuna giustificazione. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e con