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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39922/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NQDT8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02RTHOA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17801/23 [OSCURATO:PERSONA] -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che l'unico motivo, con cui si denunzia la violazione di legge con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] afferente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito con riguardo alla dosimetria della pena (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NQDT8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02RTHOA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17801/23 [OSCURATO:PERSONA] -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che l'unico motivo, con cui si denunzia la violazione di legge con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] afferente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito con riguardo alla dosimetria della pena (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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