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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43713/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "Wl14,4 s [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 15/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, in data 4/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

Considerato che il primo ed il terzo motivo sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla prescrizione del reato e pag. 4 sulla mancata derubricazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.) e che sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); Ritenuto che il secondo ed il quarto motivo in punto di penale responsabilit4 per la mancata prova dell'elemento psicologico del reato e l'erronea valutazione dei documenti prodotti non sono consentiti in sede di legittimità perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il quinto motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità perché mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla congruità della pena determinata in misura inferiore alla media edittale) e che è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "Wl14,4 s [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 15/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, in data 4/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che il primo ed il terzo motivo sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla prescrizione del reato e pag. 4 sulla mancata derubricazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.) e che sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); Ritenuto che il secondo ed il quarto motivo in punto di penale responsabilit4 per la mancata prova dell'elemento psicologico del reato e l'erronea valutazione dei documenti prodotti non sono consentiti in sede di legittimità perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il quinto motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità perché mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla congruità della pena determinata in misura inferiore alla media edittale) e che è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022
Sentenza Cassazione n. 43713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris