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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 32400/2023

Testo disponibile della fonte

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sito in Roma, alla via della Scrofa 57– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi, 12N. 5707/22 R.G. 1 di 3Est.

F. D’AquinoOscuramento disposto Numero registro generale 5707/2022Numero sezionale 5646/2023Numero di raccolta generale 32400/2023Data pubblicazione 22/11/2023– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 307/04/21 depositata in data 13 luglio 2021Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella cameradi consiglio del 10 novembre 2023.RILEVATO CHELa società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energiaelettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso dipagamento relativo ai periodi di imposta dal 2009 al 2014 per acciserelative alla produzione di energia elettrica;che la contribuente ha dedotto di essere autoproduttore e, quindi,soggetto autorizzato ad operare in esenzione di accisa e di poterbeneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa in materia dienergia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;che la CTP di Ferrara ha rigettato il ricorso, con sentenza riformatadalla CTR dell’Emilia-Romagna e cassata con rinvio da questa Corte(Cass., Sez.

V, 11 settembre 2020, n. 18862);che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 13 luglio2021, ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando lasentenza di primo grado;che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente,affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio;CONSIDERATO CHEChe il controricorrente, con dettagliata memoria in data 25 ottobre2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendereper intervenuto accordo tra le parti, avendo l’agenzia nelle more delgiudizio aderito alla transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall.nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis,a cui seguiva l’omologazione da parte del Tribunale di Forlì del relativoaccordo di ristrutturazione dei debiti;N. 5707/22 R.G. 2 di 3Est.

F. D’AquinoOscuramento disposto Numero registro generale 5707/2022Numero sezionale 5646/2023Numero di raccolta generale 32400/2023Data pubblicazione 22/11/2023che deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere eche sussistono i presupposti per la compensazione delle speseprocessuali e che non vi sono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, relativo alle sole declaratorie di rigetto oinammissibilità originarie del ricorso (Cass., Sez.

III, 20 luglio 2021, n.20697); P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e dichiaraintegralmente compensate le spese processuali.Così deciso in Roma, in data 10 novembre 2023Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliN. 5707/22 R.G. 3 di 3Est.

F. D’AquinoNumero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreLUCIO [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA]GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePIERPAOLO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRAFFAELLA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla ordinanza n. 32400/2023 R.G. resa dalla Cortedi cassazionenel procedimento tra le parti:AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato-Numero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026relativamente alla ordinanza di Corte Suprema di Cassazione n.32400/2023, depositata il 22 novembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. - Con ordinanza n. 32400, depositata il 22 novembre 2023,in riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. 5707/2022, la SupremaCorte disponeva la cessazione della materia del contendere.2. - Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto disporsila correzione materiale della ordinanza con riferimento al numero inessa indicato della sentenza impugnata, sostituendo alla pagina n.2 la locuzione "n. 307/04/21" con la seguente "n. 963/04/21".RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il ricorso è fondato.Nella ordinanza n. 32400 del 22/11/2023 è stato indicato chela sentenza oggetto di ricorso era la n. 307/04/2021 dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.In realtà, come si evince dal ricorso per cassazione dicontroparte, nonché dal controricorso presentato dall’Agenzia, lasentenza impugnata col ricorso per cassazione era la n. 963/04/21della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.2. - Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale aisensi dell’art. 391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 2 lalocuzione "n. 307/04/21" con la seguente "n. 963/04/21"nell’ordinanza n. 32400 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 5707/2022.Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, inragione della speciale natura del procedimento di correzione deglierrori materiali, in cui non è possibile individuare una partevittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizioneNumero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’intimata (v.

Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n.12184/2020; n. 12739/2024).P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art.391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 2 dell’ordinanza di questaCorte n. 32400/2023, pubblicata il 22/11/2023, la locuzione "n.307/04/21" con la seguente " n. 963/04/21".Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies,comma 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre2025.Il PresidenteLucio LuciottiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sito in Roma, alla via della Scrofa 57– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi, 12N. 5707/22 R.G. 1 di 3Est. F. D’AquinoOscuramento disposto Numero registro generale 5707/2022Numero sezionale 5646/2023Numero di raccolta generale 32400/2023Data pubblicazione 22/11/2023– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 307/04/21 depositata in data 13 luglio 2021Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella cameradi consiglio del 10 novembre 2023.RILEVATO CHELa società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energiaelettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso dipagamento relativo ai periodi di imposta dal 2009 al 2014 per acciserelative alla produzione di energia elettrica;che la contribuente ha dedotto di essere autoproduttore e, quindi,soggetto autorizzato ad operare in esenzione di accisa e di poterbeneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa in materia dienergia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;che la CTP di Ferrara ha rigettato il ricorso, con sentenza riformatadalla CTR dell’Emilia-Romagna e cassata con rinvio da questa Corte(Cass., Sez. V, 11 settembre 2020, n. 18862);che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 13 luglio2021, ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando lasentenza di primo grado;che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente,affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio;CONSIDERATO CHEChe il controricorrente, con dettagliata memoria in data 25 ottobre2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendereper intervenuto accordo tra le parti, avendo l’agenzia nelle more delgiudizio aderito alla transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall.nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis,a cui seguiva l’omologazione da parte del Tribunale di Forlì del relativoaccordo di ristrutturazione dei debiti;N. 5707/22 R.G. 2 di 3Est. F. D’AquinoOscuramento disposto Numero registro generale 5707/2022Numero sezionale 5646/2023Numero di raccolta generale 32400/2023Data pubblicazione 22/11/2023che deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere eche sussistono i presupposti per la compensazione delle speseprocessuali e che non vi sono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, relativo alle sole declaratorie di rigetto oinammissibilità originarie del ricorso (Cass., Sez. III, 20 luglio 2021, n.20697); P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e dichiaraintegralmente compensate le spese processuali.Così deciso in Roma, in data 10 novembre 2023Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliN. 5707/22 R.G. 3 di 3Est. F. D’AquinoNumero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreLUCIO [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA]GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePIERPAOLO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRAFFAELLA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla ordinanza n. 32400/2023 R.G. resa dalla Cortedi cassazionenel procedimento tra le parti:AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato-Numero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026relativamente alla ordinanza di Corte Suprema di Cassazione n.32400/2023, depositata il 22 novembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. - Con ordinanza n. 32400, depositata il 22 novembre 2023,in riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. 5707/2022, la SupremaCorte disponeva la cessazione della materia del contendere.2. - Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto disporsila correzione materiale della ordinanza con riferimento al numero inessa indicato della sentenza impugnata, sostituendo alla pagina n.2 la locuzione "n. 307/04/21" con la seguente "n. 963/04/21".RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il ricorso è fondato.Nella ordinanza n. 32400 del 22/11/2023 è stato indicato chela sentenza oggetto di ricorso era la n. 307/04/2021 dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.In realtà, come si evince dal ricorso per cassazione dicontroparte, nonché dal controricorso presentato dall’Agenzia, lasentenza impugnata col ricorso per cassazione era la n. 963/04/21della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.2. - Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale aisensi dell’art. 391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 2 lalocuzione "n. 307/04/21" con la seguente "n. 963/04/21"nell’ordinanza n. 32400 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 5707/2022.Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, inragione della speciale natura del procedimento di correzione deglierrori materiali, in cui non è possibile individuare una partevittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizioneNumero registro generale 15011/2025Numero sezionale 8630/2025Numero di raccolta generale 10353/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’intimata (v. Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n.12184/2020; n. 12739/2024).P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art.391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 2 dell’ordinanza di questaCorte n. 32400/2023, pubblicata il 22/11/2023, la locuzione "n.307/04/21" con la seguente " n. 963/04/21".Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies,comma 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre2025.Il PresidenteLucio LuciottiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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