CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MB), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza in accoglimento del primo motivo ed il rigetto nel resto del ricorso; letta la memoria nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firma del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, ed ha, altresì, depositato conclusioni scritte e nota spese; letta la memoria di replica dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, aggravata ai sensi dell'art. 219, commi 1 e 2, legge fallimentare, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita in data 15/03/2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo nove motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 216, 223 legge fallimentare, 111, comma 6, Costituzione, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha confermato la sentenza impugnata anche in riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, nonostante la pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 ed il successivo intervento delle Sezioni Unite della Cassazione; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 40, comma primo, cod. pen., 125, comma 3, 546, 533, comma 1, cod. proc. pen., 216 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la condotta ascritta al Marra sarebbe consistita nelle somme che i promissari acquirenti avevano consegnato in contanti, quali acconti, e che non sarebbero state inserite nella contabilità aziendale, secondo il calcolo effettuato dal curatore, pur avendo la Corte di merito riconosciuto l'errore evidenziato dal ricorrente, ritenendolo, tuttavia, irrilevante, con motivazione contraddittoria; tuttavia, ancor più contraddittoriamente, la sentenza impugnata ascrive al ricorrente, quale condotta distrattiva, anche l'apprensione dello stabile permutato dai coniugi Iannì - Biancamano, operazione inserita in contabilità, la cui valenza depauperativa del patrimonio aziendale non è stata affatto spiegata; in ogni caso, ciò evidenzia la omessa lettura o, comunque, il travisamento della relazione tecnica del Marra e dei suoi allegati, peraltro già richiamata con i motivi di appello, che aveva rilevato la necessità di esaminare le risultanze dei conti correnti dell'imputato, al fine di verificare la destinazione delle somme, posto che la mancata annotazione delle stesse in contabilità non ne dimostra, automaticamente, la sottrazione; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla sussistenza delle contestate aggravanti, posto che il danno patrimoniale di rilevante gravità non risulta motivato neanche dal primo giudice, per cui la sentenza impugnata omette di rispondere al motivo di appello, fornendo un'argomentazione del tutto apodittica e contrastante con la giurisprudenza di legittimità, che richiede la dimostrazione della rilevante gravità del danno; 2.4 omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla richiesta di svolgimento di una perizia contabile avente ad oggetto i conti correnti della società, anche alla luce della insufficienza degli accertamenti svolti dal curatore, limitati all'anno 2012 e non agli anni in cui le somme erano state effettivamente introitate; 2.5 omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla richiesta di svolgimento di una perizia contabile, la cui decisività emerge anche considerando l'apodittica motivazione della sentenza impugnata, quanto all'elemento soggettivo della fattispecie distrattiva, che viene semplicemente presunto; 2.6 violazione di legge, in riferimento agli artt. 40 cod. pen., 603, 125, comma 3, 546, 533, comma 1, cod. proc. pen., 216, comma 1 n. 2 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale, per il quale ci si limita a richiamare la motivazione del primo giudice senza spiegare perché le somme contabilizzate come "anticipi amministratore" non potessero costituire una ragione per escludere la fattispecie, senza, peraltro, aver disposto la richiesta perizia che, anche sotto tale aspetto, sarebbe stata decisiva, non avendo neanche il curatore analizzato la predetta voce "anticipi amministratore"; 2.7 omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., risultando del tutto apodittica la motivazione della sentenza quanto all'elemento soggettivo della bancarotta documentale, non essendo stata affatto accertata in maniera incontrovertibile l'irregolare tenuta delle scritture contabili, per la quale la perizia, come detto, sarebbe stata indispensabile, anche alla luce della deposizione del teste Alessi, commercialista della società; 2.8 violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 533, comma 1, cod. proc. pen., 132, 133, 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla dosimetria della pena ed alla omessa valutazione della condotta processuale dell'imputato; 2.9 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla determinazione della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda processuale è incentrata sulla condotta dell'imputato che, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente ad oggetto lo svolgimento di attività edilizia, dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva distratto somme di denaro versate dai promissari acquirenti di immobili che avrebbero dovuto essere edificati dalla società in [OSCURATO:PERSONA], essendosi il Marra appropriato di tali somme, corrispettivo delle vendite, senza mai completare gli immobili oggetto dei contratti preliminari di vendita e distraendo gli importi, che non venivano utilizzati per il completamento delle villette, mai completate. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al primo ed al terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare ed alla sussistenza dell'aggravante de danno di rilevante entità, di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, risultando, nel resto, manifestamente infondato. 1.Quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, fissata in anni dieci dal primo giudice e confermata dalla Corte territoriale, come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" - con la sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez. U, sentenza n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264205; Sez. U, sentenza n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez. U., sentenza n. 28910 del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276286).,?/ La Corte territoriale, quindi, ha del tutto omesso di confrontarsi con le necessità di motivare in merito alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, per cui la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ad identiche conclusioni si deve addivenire in riferimento alla motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare. Ai fini della contestazione della menzionata circostanza aggravante, infatti, questa Corte di legittimità ha avuto occasione di affermare come essa si configuri solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio e altri, Rv. 271274). Tale approdo costituisce il definitivo superamento del precedente orientamento, secondo cui la detta circostanza aggravante era integrata alla luce della sola entità del passivo (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989 - dep. 24/04/1990, Piras, Rv. 184139), sulla base della considerazione della natura del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente anche soltanto con la mera messa in pericolo degli interessi creditori, senza necessità di un pregiudizio; qualora tale pregiudizio sussista, esso, se di rilevante gravità può integrare l'aggravante in esame (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 - dep. 26/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307). Tale valutazione andrà fatta "non con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti" (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 - dep. 23/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403; conf. Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992 - dep. 04/08/1992, Bertolotti, Rv. 191565). Come chiarito in motivazione dalla sentenza Piras, citata, infatti, "l'art. 219 I. fa/I. «in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quello che consegue ai fatti di bancarotta» (Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi). Tale orientamento si è poi consolidato ribadendo il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta 7 patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009 - dep. 28/12/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998 - dep. 07/07/1998, Urso G, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013 - dep. 42 21/03/2013, Pastore/lo, Rv. 255063). Affermazione, quest'ultima relativa alla configurabilità della circostanza aggravante sulla base dell'entità del danno provocato dal fatto di bancarotta e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo, che merita una puntualizzazione: essa, infatti, mette in luce come la circostanza aggravante possa essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione 'non rilevante' del passivo globalmente considerato. La medesima affermazione, tuttavia, non può essere intesa - come mostra di aver fatto la Corte distrettuale - nel senso che la circostanza aggravante sia configurabile in presenza di un fatto di bancarotta pur, in sé, di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, senza, tuttavia, che il pregiudizio in. capo ai creditori, complessivamente considerato sia esso stesso di rilevante gravità: un'interpretazione del genere, invero, priverebbe la circostanza di cui all'art. 219, primo comma, I. fall, della sua connotazione di fattispecie di danno e non di pericolo. Se, dunque, per la particolare condizione patrimoniale della fallita, da un fatto di bancarotta patrimoniale di rilevante gravità non è derivato un danno - anch'esso - di rilevante gravità, la fattispecie circostanziale non può dirsi integrata." Tanto premesso, va considerato come, nel caso in esame, tale percorso motivazionale risulti del tutto carente, da parte della sentenza impugnata, che si limita a considerare il valore economico dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, discostandosi, quindi, in maniera palese dall'onere motivazionale che il percorso ermeneutico illustrato avrebbe imposto. 3. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1 Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, le doglianze appaiono meramente reiterative del gravame, posto che il curatore fallimentare aveva analiticamente elencato i pagamento effettuati dai promissari acquirenti, alcuni dei quali formulavano anche domanda di insinuazione al passivo fallimentare, comparando le risultanze degli importi indicati nei contratti e gli importi versati al Marra, come documentati con fatture o ricevute da questi rilasciate, con gli acconti annotati in contabilità, risultati tutti di importo inferiore alle somme ricevute, come risultanti, tra l'altro, anche dalla somma delle fatture rilasciate.La Corte di merito ha ricordato come la ricostruzione operata dall'imputato, attraverso il documento acquisito in sede di rinnovazione istruttoria, appaia del tutto approssimativa e superficiale, in quanto basata su di una comparazione per similitudine tra i versamento eseguito dagli acquirenti e le voci "anticipi amministratore" eseguiti nelle stesse date o in date prossime, senza alcuna giustificazione di tali anticipi che, peraltro, ammontando ad oltre 630.000,00 euro, non potrebbero mai giustificarsi in termini di compensi spettanti in riferimento alla carica rivestita. Quanto alle somme erroneamente imputate ad utili illecitamente sottratti, la sentenza ne dà atto, osservando come il loro esiguo importo - pari ad euro 14.620,00 - in confronto alla complessiva entità della distrazione appaia del tutto irrilevante. Non si comprende, quindi, se non in termini meramente esplorativi, la richiesta difensiva di acquisire la documentazione bancaria del Marra che, tra l'altro, avrebbe potuto essere prodotta già in sede di attività difensiva nel corso delle indagini preliminari; così come interamente versata in fatto appare la doglianza relativa alla diversa opzione interpretativa del documento a firma del Marra, posto che non si comprende in base a quale delibera sarebbero giustificabili gli anticipi all'amministratore che ammontano, come detto, ad oltre 600.000,00 euro. Altrettanto esplorativa è la doglianza concernente il mancato svolgimento di una perizia, non solo per il carattere non decisivo del mezzo di prova, la cui mancata effettuazione non può mai costituire vizio rilevante in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936), ma anche in quanto la motivazione fornita dalla sentenza appare inequivocabilmente ed incontra stabilmente escludere qualsivoglia profilo suscettibile di approfondimento, con motivazione del tutto esaustiva, anche alla luce delle risultanze processuali compiutamente illustrate dal primo giudice, la cui motivazione integra quella della sentenza impugnata. In riferimento all'immobile ceduto dalle parti civili Iannì e Biancamano, la sentenza impugnata ha ricordato come i coniugi avessero inteso corrispondere parte del prezzo relativo all'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita, attraverso la permuta con la società [OSCURATO:SOCIETA]. di un appartamento di loro proprietà; sul punto la Corte territoriale, del tutto chiaramente, indica come il Marra, in proprio e non come legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse appropriato del bene, il che rende evidente la distrazione, posto che la mera appostazione nella contabilità della società del valore da restituire nulla toglie alla mancata disponibilità del medesimo bene da parte della società stessa, così come la mera scritturazione descrittiva di un credito della società verso il Marra nulla toglie alla totale incertezza circa l'adempimento dell'obbligazione e soprattutto al fatto che il bene stesso è fuoriuscito dal patrimonio della società.3.2 Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza di primo grado ha rilevato come nelle scritture contabili non vi fosse alcuna traccia delle somme versate dai promissari acquirenti al Marra, somme della cui destinazione, peraltro, l'imputato non ha mai fornito alcuna giustificazione; la sentenza di secondo grado, nel ribadire tale ricostruzione, evidenzia come, oltre ai pagamenti eseguiti con metodi tracciabili, parte delle somme conferite dai promissari acquirenti erano state versate in contanti e non erano mai confluite nelle scritture contabili. Il ricorso, sul punto, si limita a ribadire la necessità di una perizia volta a chiarire la voce "anticipi amministratore", in maniera del tutto generica, posto che la motivazione della sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato come tale voce costituisse un mero artificio contabile per occultare la distrazione delle somme. Né si comprende, per la verità, a cosa potrebbe essere funzionale una perizia - né il ricorso lo chiarisce - considerato che le anticipazioni all'amministratore avrebbero dovuto essere deliberate dal competente organo societario, per cui tale delibera, se esistente, avrebbe anch'essa potuto essere esibita dalla difesa. Appare, inoltre, di tutta evidenza che, costituendo le scritture contabili evidenziate un mero artificio, le stesse si sono risolte in una tenuta irregolare delle scritture contabili, la cui funzione decettiva era senza alcun dubbio quella di occultare l'attività distrattiva, ma per la quale è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, trattandosi di annotazioni operate su scritture esistenti (tra le altre, Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283659). 3.3 Quanto alla quantificazione della provvisionale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, trattasi di questione del tutto inammissibile in sede di giudizio di legittimità, considerata la natura discrezionale e meramente delibativa della statuizione (tra le altre: Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277773). 3.4 I motivi concernenti la dosimetria della pena risultano assorbiti, alla luce dell'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, che involge la determinazione della pena e, conseguentemente, anche le spese di parte civile dovranno essere liquidate, all'esito, dalla Corte in sede di rinvio anche per il presente grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e all'aggravante di cui all'art. 219, co