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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22723/2026

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di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di SperaLuigi, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, e di rigettare nelresto il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 26 settembre 2025, la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia emessa in data 30 settembre 2022 dal Tribunale di Roma,con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato dibancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose ed erano stati assolti daireati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattivaper insussistenza dei fatti contestati.Secondo la contestazione residua, gli imputati – nelle rispettive qualità, ilsettembre 2015 e, lo [OSCURATO:PERSONA], di amministratore unico da tale data al 20 dicembre2016 e, poi, di liquidatore sino al fallimento del 3 luglio 2018 – hanno, in concorso,omesso sistematicamente il pagamento dei debiti tributari e previdenziali a partiredal 2007, così cagionando il dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gravata daun passivo finale di euro 2.485.800,45, in massima parte costituito da debitierariali.

Esclusa l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, gli imputatisono stati condannati alla pena di due anni di reclusione ciascuno e dichiaratiinabilitati all'esercizio di impresa e incapaci di esercitare uffici direttivi pressoqualsiasi impresa per cinque anni.2.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione ildifensore degli imputati, deducendo quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge (in riferimento all'art.223, comma 2, n. 2, del r.d. n. 267 del 1942 e all'art. 27 della Costituzione) evizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo del reato.

La difesacensura la sentenza per aver dedotto il dolo dal mero inadempimento oggettivo,omettendo di valutare le cause di forza maggiore e la situazione di impossibilitàeconomica alla base dell'omissione.

Si evidenzia che la società operava qualedistributrice per un unico cliente (la [OSCURATO:SOCIETA].) nel settore dell’abbigliamento eche la gravissima crisi esplosa dal 2008 aveva inibito l'incasso delle provvigioni.In tale contesto, la fallita era comunque obbligata a emettere le fatture almomento della prestazione, generando l'obbligo fiscale pur nell'assoluta eincolpevole mancanza di liquidità.

Come ulteriore causa di forza maggiore, sievidenzia la morte del fratello di [OSCURATO:PERSONA] nel 2012, che aveva causatol'improvvisa revoca di affidamenti bancari per circa quattro milioni di euro.

Siargomenta, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva privilegiato il pagamento dei dipendentiper tentare di salvare l'azienda, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica quando ildebito era ormai integralmente maturato.

Richiamando la giurisprudenza dilegittimità formatasi in tema di reati tributari (quale quello di cui all’art. 10-bis deld.lgs. n. 74 del 2000), il ricorrente ribadisce che un'imprevedibile indisponibilità didenaro, non correlata a scelte imprenditoriali, escludeva il dolo.

Pertanto,l'accettazione del rischio del fallimento non avrebbe potuto essere presunta daisoli effetti materiali, ma avrebbe necessitato di rigorosa prova della sua effettivarappresentazione.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alcontributo causale apportato al dissesto.

Si ribadisce che l'imputato avevaacquisito le quote societarie nel settembre 2015, quando il debito tributario eragià integralmente maturato, ponendo la società in liquidazione nel 2016 per ilperdurare della crisi.

Il ricorso lamenta che la Corte territoriale non avevaspecificato quale operazione dolosa o apporto causale potesse essergli ascritto,finendo per fondare la condanna su una inammissibile responsabilità da posizione,per il solo fatto di aver assunto la carica prima del fallimento, salvo pretendereirragionevolmente che l'imputato facesse fronte ai pregressi debiti societari conrisorse personali.2.3.

Con il terzo motivo si lamenta vizio motivazionale per omessavalutazione delle sentenze del Tribunale di Roma n. 16524/2016 e n. 8057/2015,che avevano assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di omesso versamento IVA riferitaalla [OSCURATO:SOCIETA]. per le annualità 2008 e 2009, riconoscendo l’oggettivaimpossibilità di provvedervi, stante la dipendenza economica della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dalla [OSCURATO:SOCIETA].: tanto determinerebbe la carenza di dolo el'insussistenza della recidiva specifica contestata al [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 27 dellaCostituzione e dei principi in materia di colpevolezza.

La responsabilità sarebbestata affermata in totale assenza di concreta esigibilità di una diversa condotta, inviolazione del principio costituzionale di colpevolezza, attese le oggettivecondizioni di illiquidità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini diseguito indicati, mentre quello nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è del tutto infondato.2. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l'orientamento, ormai consolidato, secondo cuile operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 possonoconsistere nel sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscalie previdenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale, da cui consegue ilprevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e deglienti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337-01;Sez. 5, n. 12617 del 10/03/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287977-01; Sez. 5, n. 15281 del08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046-01).

Il debito fiscale eprevidenziale viene, in tal modo, trasformato in una forma illecita diautofinanziamento, finalizzato alla protrazione artificiosa dell'attività d'impresa,con conseguente e prevedibile aumento dell'esposizione debitoria (in ragione degliaccessori – sanzioni, interessi e spese – e degli ulteriori debiti che maturano):insomma, si sanziona la sistematica elusione dei doveri imposti dalla leggeall'organo amministrativo per aver omesso di attivarsi nei termini previsti a seguitodell'azzeramento del capitale sociale, continuando illecitamente l'attività d'impresacon correlato incremento dell'esposizione debitoria (Sez. 5, n. 43562 del11/06/2019, Vigna, Rv. 277125-01).Inoltre, per quanto costantemente affermato, ai fini della configurabilità delreato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942,non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il dissesto né lapreesistenza di una causa in sé efficiente a determinarlo, valendo la disciplina delconcorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa inquestione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto,poiché la nozione di fallimento, collegata alla sentenza che lo dichiara, è bendistinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica unfenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051-01).Sul piano dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza ha precisato che, ai finidella configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non ènecessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma basta quellogenerico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere un'operazioneintrinsecamente pericolosa per la salute economico-finanziaria della società e laprevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5,n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349-01, proprio in un caso di sistematicoe protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di unaconsapevole scelta gestionale; in tal senso pure Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015,Lubrina, Rv. 265510-01).3.

Alla luce di tali coordinate, le doglianze di cui ai motivi primo, terzo equarto, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], non colgono nel segno.I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno valorizzato, conmotivazione né apparente né manifestamente illogica o contraddittoria, lastraordinaria entità del debito erariale, il suo carattere crescente ed esponenziale,l'ampiezza dell'arco temporale in cui l'imputato ha svolto funzioni gestorie e, indefinitiva, la sistematica reiterazione dell'omissione contributiva e fiscale.

Si trattadi elementi fattuali dai quali il giudice di merito ha tratto la conclusione chel'inadempimento non fosse l'esito di un episodio contingente, ma di una protrattaopzione gestoria, idonea a rendere prevedibile il dissesto.

Peraltro, è proprio ilricorso a dare per assodato che “il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di mantenere in vital’azienda privilegiando il pagamento dei dipendenti nella speranza di superare lacrisi”: dando riscontro all’indebito utilizzo dell’evasione fiscale per protrarre peranni indebitamente la vita dell’azienda accrescendone in modo ingente il debito.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso contrappone una letturagiuridicamente errata rispetto ai principi di diritto anzidetti, sollecitando,inammissibilmente, una difforme valutazione delle risultanze dibattimentali.Inoltre, quel che si contesta agli imputati non è, evidentemente, l’omessopagamento dei debiti erariali per carenza di liquidità, bensì la protrazioneartificiosa della vita societaria, alimentata proprio da quell’omesso pagamento e ilconseguente accrescimento del passivo che ne deriva.

Proprio per tale ragione,non giova, certo, il richiamo che i ricorrenti fanno alla giurisprudenza formatasi intema di reati tributari omissivi e, in particolare, al principio secondo cuil'imprevedibile indisponibilità di liquidità, non riconducibile alla condottadell'agente, può in astratto assumere rilievo scriminante.

Nel caso di specie, laCorte di appello ha escluso in fatto che ricorresse una simile situazione,evidenziando come il debito si sia formato ed accresciuto per effetto di unadeliberata e sistematica scelta di non adempiere alle obbligazioni fiscali eprevidenziali, protrattasi a lungo nel tempo.

Del resto, il delitto ex art. 223, comma2, n. 2), r.d. 267/1942 e quello tributario connesso all’omesso versamentodell'imposta sul valore aggiunto hanno diversi beni tutelati e struttura, tanto cheben possono concorrere tra loro (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv.276996-01): sicché, la non ricorrenza di uno non esclude, certo, quella dell’altro.Né può assumere valenza esimente, sotto il profilo dell'invocata forzamaggiore, la dedotta circostanza relativa all'improvvisa revoca degli affidamentibancari per circa quattro milioni di euro, intervenuta nell'anno 2012 a seguito deldecesso del fratello dell'imputato.

Ed invero, come puntualmente evidenziato daigiudici di merito e rilevato dal Procuratore Generale, l'inadempimento sistematicodelle obbligazioni tributarie aveva già avuto inizio nell'anno 2007, protraendosiininterrottamente negli anni successivi.

Ne consegue che la sopravvenuta revocadelle linee di credito nel 2012 non costituisce la causa originaria del dissesto, masi innesta in un quadro di grave squilibrio finanziario già consolidato edeliberatamente alimentato da una pregressa e perdurante scelta gestoria,consistita nel sistematico ricorso al mancato pagamento dei tributi quale forma diautofinanziamento illecito.

Tale insormontabile dato temporale priva, in radice,l'evento sopravvenuto dei necessari requisiti di imprevedibilità, inevitabilità edefficacia causale esclusiva richiesti per l'integrazione della forza maggiore.In ragione di quanto appena evidenziato, è infondato pure il terzo motivo.Le sentenze assolutorie pronunciate in favore del [OSCURATO:PERSONA] in relazione allaNemo s.r.l. riguardano, infatti, diversa società, diverse annualità e diversafattispecie incriminatrice; esse non spiegano, pertanto, alcun vincolo nel presentegiudizio e non elidono, di per sé, la motivazione con cui la Corte territoriale haricondotto il dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a un autonomo e protrattoinadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali.Quanto, poi, al profilo della doglianza correlato alla recidiva specifica, lacensura è inammissibile.Infatti, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questionisulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccomenon devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficioin ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre inprecedenza (come si desume dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto allaviolazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione,Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, DiDomenica, Rv. 255940-01).Pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui sicontesti la sussistenza di un'aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo gradoe non contestata con i motivi di appello, essendosi sul punto formato il giudicato,in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 5, n. 12472del 04/02/2020, Jaafer, Rv. 278886-01; conf.

Sez. 1, n. 2378 del 1983, Rv.163151 e Sez. 4, n. 6735 del 1981, Rv. 149682).

In particolare, in tema di giudiziodi appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono,a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisionein punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi alpunto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante (Sez. 5, n.19976 del 19/04/2024, Grasso, Rv. 286506-01, in motivazione la Corte haaffermato che diversa deve ritenersi l'ipotesi in cui oggetto del motivo di appellosia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contestiil riconoscimento dell'aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti dicui all'art. 99, comma 4, cod. pen., presuppone l'accertamento dei requisiti per ilriconoscimento della condizione di recidivo semplice).Orbene, nella specie non risulta né dalla sentenza d'appello, né dal ricorsoin esame, né comunque dall'analisi dell'atto d'appello che la detta questionesollevata in questa sede sia stata prospettata al giudice d’appello: con quanto neconsegue in termini di inammissibilità.4.

Da accogliere è, invece, il secondo motivo, concernente la posizione diLuigi [OSCURATO:PERSONA].È vero che la Corte territoriale ha richiamato la sua successione al [OSCURATO:PERSONA],l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario, l'assunzione della carica diamministratore unico e, poi, di liquidatore sino al fallimento.

Tuttavia, tale rilievorimane, nella motivazione impugnata, del tutto generico, assolutamente inidoneoa sorreggere il giudizio di responsabilità di un amministratore subentrato, a frontedella specifica deduzione difensiva – di cui all’atto di appello – secondo cui il debitotributario si sarebbe già integralmente formato prima dell’ingresso nellacompagine societaria dello [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe fatto maturare ulterioriposizioni debitorie verso l'erario.E neppure la sentenza di primo grado chiarisce nulla al riguardo.

Anzi, dallospecchio riepilogativo riportato alla sua pagina cinque, il complessivo debitoindicato nel capo d’imputazione, di euro 2.485.800,45, risulta integralmentematurato entro il 2015, anno nel quale sarebbe maturato un tributo regionale nonpagato di soli euro 412,72, che, però, non è chiarito se maturato prima o dopo ilsubingresso dello [OSCURATO:PERSONA], pacificamente avvenuto in data 8 settembre 2015.In presenza di tali circostanze e della menzionata deduzione difensiva nonera, evidentemente, sufficiente affermare, in termini cumulativi e indistinti, che le'linee gestionali' e l'andamento della parabola sociale fossero riconducibili allescelte di entrambi gli imputati.

Occorreva, piuttosto, verificare e spiegare, conspecifico riferimento al periodo di gestione dello [OSCURATO:PERSONA], quali omissioni o qualiulteriori scelte gestorie, diverse dal mero subentro nella carica, avessero incisocausalmente sul dissesto o ne avessero aggravato in modo giuridicamenteapprezzabile la progressione: elemento, come detto, indefettibile della fattispeciede qua.

In difetto di tale verifica, il ragionamento decisorio scivola verso una nonconsentita responsabilità di posizione, incompatibile con i principi di personalitàdella responsabilità penale e di necessaria dimostrazione del nesso causale tracondotta ed evento.5.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamentealla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diRoma, la quale procederà a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi soprarichiamati e colmando le rilevate carenze motivazionali; in particolare, si dovràaccertare se, e in quale misura, nel periodo di gestione dello [OSCURATO:PERSONA] sianoproseguite o si siano aggravate le omissioni fiscali e previdenziali.

Restanoassorbiti, nei confronti del medesimo imputato, il primo e il quarto motivo, inquanto strettamente dipendenti dalla previa definizione del suo effettivo ruolocausale.Al rigetto integrale del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna di questial pagamento delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Rigetta il ricorso diCosì è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di SperaLuigi, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, e di rigettare nelresto il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 settembre 2025, la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia emessa in data 30 settembre 2022 dal Tribunale di Roma,con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato dibancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose ed erano stati assolti daireati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattivaper insussistenza dei fatti contestati.Secondo la contestazione residua, gli imputati – nelle rispettive qualità, ilsettembre 2015 e, lo [OSCURATO:PERSONA], di amministratore unico da tale data al 20 dicembre2016 e, poi, di liquidatore sino al fallimento del 3 luglio 2018 – hanno, in concorso,omesso sistematicamente il pagamento dei debiti tributari e previdenziali a partiredal 2007, così cagionando il dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gravata daun passivo finale di euro 2.485.800,45, in massima parte costituito da debitierariali. Esclusa l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, gli imputatisono stati condannati alla pena di due anni di reclusione ciascuno e dichiaratiinabilitati all'esercizio di impresa e incapaci di esercitare uffici direttivi pressoqualsiasi impresa per cinque anni.2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione ildifensore degli imputati, deducendo quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge (in riferimento all'art.223, comma 2, n. 2, del r.d. n. 267 del 1942 e all'art. 27 della Costituzione) evizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo del reato. La difesacensura la sentenza per aver dedotto il dolo dal mero inadempimento oggettivo,omettendo di valutare le cause di forza maggiore e la situazione di impossibilitàeconomica alla base dell'omissione. Si evidenzia che la società operava qualedistributrice per un unico cliente (la [OSCURATO:SOCIETA].) nel settore dell’abbigliamento eche la gravissima crisi esplosa dal 2008 aveva inibito l'incasso delle provvigioni.In tale contesto, la fallita era comunque obbligata a emettere le fatture almomento della prestazione, generando l'obbligo fiscale pur nell'assoluta eincolpevole mancanza di liquidità. Come ulteriore causa di forza maggiore, sievidenzia la morte del fratello di [OSCURATO:PERSONA] nel 2012, che aveva causatol'improvvisa revoca di affidamenti bancari per circa quattro milioni di euro. Siargomenta, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva privilegiato il pagamento dei dipendentiper tentare di salvare l'azienda, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica quando ildebito era ormai integralmente maturato. Richiamando la giurisprudenza dilegittimità formatasi in tema di reati tributari (quale quello di cui all’art. 10-bis deld.lgs. n. 74 del 2000), il ricorrente ribadisce che un'imprevedibile indisponibilità didenaro, non correlata a scelte imprenditoriali, escludeva il dolo. Pertanto,l'accettazione del rischio del fallimento non avrebbe potuto essere presunta daisoli effetti materiali, ma avrebbe necessitato di rigorosa prova della sua effettivarappresentazione.2.2. Con il secondo motivo si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alcontributo causale apportato al dissesto. Si ribadisce che l'imputato avevaacquisito le quote societarie nel settembre 2015, quando il debito tributario eragià integralmente maturato, ponendo la società in liquidazione nel 2016 per ilperdurare della crisi. Il ricorso lamenta che la Corte territoriale non avevaspecificato quale operazione dolosa o apporto causale potesse essergli ascritto,finendo per fondare la condanna su una inammissibile responsabilità da posizione,per il solo fatto di aver assunto la carica prima del fallimento, salvo pretendereirragionevolmente che l'imputato facesse fronte ai pregressi debiti societari conrisorse personali.2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio motivazionale per omessavalutazione delle sentenze del Tribunale di Roma n. 16524/2016 e n. 8057/2015,che avevano assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di omesso versamento IVA riferitaalla [OSCURATO:SOCIETA]. per le annualità 2008 e 2009, riconoscendo l’oggettivaimpossibilità di provvedervi, stante la dipendenza economica della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dalla [OSCURATO:SOCIETA].: tanto determinerebbe la carenza di dolo el'insussistenza della recidiva specifica contestata al [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 27 dellaCostituzione e dei principi in materia di colpevolezza. La responsabilità sarebbestata affermata in totale assenza di concreta esigibilità di una diversa condotta, inviolazione del principio costituzionale di colpevolezza, attese le oggettivecondizioni di illiquidità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini diseguito indicati, mentre quello nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è del tutto infondato.2. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l'orientamento, ormai consolidato, secondo cuile operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 possonoconsistere nel sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscalie previdenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale, da cui consegue ilprevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e deglienti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337-01;Sez. 5, n. 12617 del 10/03/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287977-01; Sez. 5, n. 15281 del08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046-01). Il debito fiscale eprevidenziale viene, in tal modo, trasformato in una forma illecita diautofinanziamento, finalizzato alla protrazione artificiosa dell'attività d'impresa,con conseguente e prevedibile aumento dell'esposizione debitoria (in ragione degliaccessori – sanzioni, interessi e spese – e degli ulteriori debiti che maturano):insomma, si sanziona la sistematica elusione dei doveri imposti dalla leggeall'organo amministrativo per aver omesso di attivarsi nei termini previsti a seguitodell'azzeramento del capitale sociale, continuando illecitamente l'attività d'impresacon correlato incremento dell'esposizione debitoria (Sez. 5, n. 43562 del11/06/2019, Vigna, Rv. 277125-01).Inoltre, per quanto costantemente affermato, ai fini della configurabilità delreato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942,non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il dissesto né lapreesistenza di una causa in sé efficiente a determinarlo, valendo la disciplina delconcorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa inquestione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto,poiché la nozione di fallimento, collegata alla sentenza che lo dichiara, è bendistinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica unfenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051-01).Sul piano dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza ha precisato che, ai finidella configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non ènecessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma basta quellogenerico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere un'operazioneintrinsecamente pericolosa per la salute economico-finanziaria della società e laprevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5,n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349-01, proprio in un caso di sistematicoe protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di unaconsapevole scelta gestionale; in tal senso pure Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015,Lubrina, Rv. 265510-01).3. Alla luce di tali coordinate, le doglianze di cui ai motivi primo, terzo equarto, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], non colgono nel segno.I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno valorizzato, conmotivazione né apparente né manifestamente illogica o contraddittoria, lastraordinaria entità del debito erariale, il suo carattere crescente ed esponenziale,l'ampiezza dell'arco temporale in cui l'imputato ha svolto funzioni gestorie e, indefinitiva, la sistematica reiterazione dell'omissione contributiva e fiscale. Si trattadi elementi fattuali dai quali il giudice di merito ha tratto la conclusione chel'inadempimento non fosse l'esito di un episodio contingente, ma di una protrattaopzione gestoria, idonea a rendere prevedibile il dissesto. Peraltro, è proprio ilricorso a dare per assodato che “il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di mantenere in vital’azienda privilegiando il pagamento dei dipendenti nella speranza di superare lacrisi”: dando riscontro all’indebito utilizzo dell’evasione fiscale per protrarre peranni indebitamente la vita dell’azienda accrescendone in modo ingente il debito.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso contrappone una letturagiuridicamente errata rispetto ai principi di diritto anzidetti, sollecitando,inammissibilmente, una difforme valutazione delle risultanze dibattimentali.Inoltre, quel che si contesta agli imputati non è, evidentemente, l’omessopagamento dei debiti erariali per carenza di liquidità, bensì la protrazioneartificiosa della vita societaria, alimentata proprio da quell’omesso pagamento e ilconseguente accrescimento del passivo che ne deriva. Proprio per tale ragione,non giova, certo, il richiamo che i ricorrenti fanno alla giurisprudenza formatasi intema di reati tributari omissivi e, in particolare, al principio secondo cuil'imprevedibile indisponibilità di liquidità, non riconducibile alla condottadell'agente, può in astratto assumere rilievo scriminante. Nel caso di specie, laCorte di appello ha escluso in fatto che ricorresse una simile situazione,evidenziando come il debito si sia formato ed accresciuto per effetto di unadeliberata e sistematica scelta di non adempiere alle obbligazioni fiscali eprevidenziali, protrattasi a lungo nel tempo. Del resto, il delitto ex art. 223, comma2, n. 2), r.d. 267/1942 e quello tributario connesso all’omesso versamentodell'imposta sul valore aggiunto hanno diversi beni tutelati e struttura, tanto cheben possono concorrere tra loro (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv.276996-01): sicché, la non ricorrenza di uno non esclude, certo, quella dell’altro.Né può assumere valenza esimente, sotto il profilo dell'invocata forzamaggiore, la dedotta circostanza relativa all'improvvisa revoca degli affidamentibancari per circa quattro milioni di euro, intervenuta nell'anno 2012 a seguito deldecesso del fratello dell'imputato. Ed invero, come puntualmente evidenziato daigiudici di merito e rilevato dal Procuratore Generale, l'inadempimento sistematicodelle obbligazioni tributarie aveva già avuto inizio nell'anno 2007, protraendosiininterrottamente negli anni successivi. Ne consegue che la sopravvenuta revocadelle linee di credito nel 2012 non costituisce la causa originaria del dissesto, masi innesta in un quadro di grave squilibrio finanziario già consolidato edeliberatamente alimentato da una pregressa e perdurante scelta gestoria,consistita nel sistematico ricorso al mancato pagamento dei tributi quale forma diautofinanziamento illecito. Tale insormontabile dato temporale priva, in radice,l'evento sopravvenuto dei necessari requisiti di imprevedibilità, inevitabilità edefficacia causale esclusiva richiesti per l'integrazione della forza maggiore.In ragione di quanto appena evidenziato, è infondato pure il terzo motivo.Le sentenze assolutorie pronunciate in favore del [OSCURATO:PERSONA] in relazione allaNemo s.r.l. riguardano, infatti, diversa società, diverse annualità e diversafattispecie incriminatrice; esse non spiegano, pertanto, alcun vincolo nel presentegiudizio e non elidono, di per sé, la motivazione con cui la Corte territoriale haricondotto il dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a un autonomo e protrattoinadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali.Quanto, poi, al profilo della doglianza correlato alla recidiva specifica, lacensura è inammissibile.Infatti, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questionisulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccomenon devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficioin ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre inprecedenza (come si desume dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto allaviolazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione,Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, DiDomenica, Rv. 255940-01).Pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui sicontesti la sussistenza di un'aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo gradoe non contestata con i motivi di appello, essendosi sul punto formato il giudicato,in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 5, n. 12472del 04/02/2020, Jaafer, Rv. 278886-01; conf. Sez. 1, n. 2378 del 1983, Rv.163151 e Sez. 4, n. 6735 del 1981, Rv. 149682). In particolare, in tema di giudiziodi appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono,a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisionein punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi alpunto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante (Sez. 5, n.19976 del 19/04/2024, Grasso, Rv. 286506-01, in motivazione la Corte haaffermato che diversa deve ritenersi l'ipotesi in cui oggetto del motivo di appellosia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contestiil riconoscimento dell'aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti dicui all'art. 99, comma 4, cod. pen., presuppone l'accertamento dei requisiti per ilriconoscimento della condizione di recidivo semplice).Orbene, nella specie non risulta né dalla sentenza d'appello, né dal ricorsoin esame, né comunque dall'analisi dell'atto d'appello che la detta questionesollevata in questa sede sia stata prospettata al giudice d’appello: con quanto neconsegue in termini di inammissibilità.4. Da accogliere è, invece, il secondo motivo, concernente la posizione diLuigi [OSCURATO:PERSONA].È vero che la Corte territoriale ha richiamato la sua successione al [OSCURATO:PERSONA],l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario, l'assunzione della carica diamministratore unico e, poi, di liquidatore sino al fallimento. Tuttavia, tale rilievorimane, nella motivazione impugnata, del tutto generico, assolutamente inidoneoa sorreggere il giudizio di responsabilità di un amministratore subentrato, a frontedella specifica deduzione difensiva – di cui all’atto di appello – secondo cui il debitotributario si sarebbe già integralmente formato prima dell’ingresso nellacompagine societaria dello [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe fatto maturare ulterioriposizioni debitorie verso l'erario.E neppure la sentenza di primo grado chiarisce nulla al riguardo. Anzi, dallospecchio riepilogativo riportato alla sua pagina cinque, il complessivo debitoindicato nel capo d’imputazione, di euro 2.485.800,45, risulta integralmentematurato entro il 2015, anno nel quale sarebbe maturato un tributo regionale nonpagato di soli euro 412,72, che, però, non è chiarito se maturato prima o dopo ilsubingresso dello [OSCURATO:PERSONA], pacificamente avvenuto in data 8 settembre 2015.In presenza di tali circostanze e della menzionata deduzione difensiva nonera, evidentemente, sufficiente affermare, in termini cumulativi e indistinti, che le'linee gestionali' e l'andamento della parabola sociale fossero riconducibili allescelte di entrambi gli imputati. Occorreva, piuttosto, verificare e spiegare, conspecifico riferimento al periodo di gestione dello [OSCURATO:PERSONA], quali omissioni o qualiulteriori scelte gestorie, diverse dal mero subentro nella carica, avessero incisocausalmente sul dissesto o ne avessero aggravato in modo giuridicamenteapprezzabile la progressione: elemento, come detto, indefettibile della fattispeciede qua. In difetto di tale verifica, il ragionamento decisorio scivola verso una nonconsentita responsabilità di posizione, incompatibile con i principi di personalitàdella responsabilità penale e di necessaria dimostrazione del nesso causale tracondotta ed evento.5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamentealla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diRoma, la quale procederà a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi soprarichiamati e colmando le rilevate carenze motivazionali; in particolare, si dovràaccertare se, e in quale misura, nel periodo di gestione dello [OSCURATO:PERSONA] sianoproseguite o si siano aggravate le omissioni fiscali e previdenziali. Restanoassorbiti, nei confronti del medesimo imputato, il primo e il quarto motivo, inquanto strettamente dipendenti dalla previa definizione del suo effettivo ruolocausale.Al rigetto integrale del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna di questial pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso diCosì è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22723/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris