Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27537/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; dato atto della trasmissione di memoria; Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in entrambi i motivi proposti, perché la revoca dell'affidamento in prova in casi particolari è saldamente ancorata alla reiterazione, in corso di misura alternativa, di condotte delittuose della stessa specie di quelle per cui la misura fu disposta; reiterazione non implausibilmente ritenuta espressiva, ai fini del giudizio da rendere sulla parte di pena utilmente espiata, di un fallimento parziale della misura, nei termini in ordinanza riconosciuti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; dato atto della trasmissione di memoria; Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in entrambi i motivi proposti, perché la revoca dell'affidamento in prova in casi particolari è saldamente ancorata alla reiterazione, in corso di misura alternativa, di condotte delittuose della stessa specie di quelle per cui la misura fu disposta; reiterazione non implausibilmente ritenuta espressiva, ai fini del giudizio da rendere sulla parte di pena utilmente espiata, di un fallimento parziale della misura, nei termini in ordinanza riconosciuti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0
Sentenza Cassazione n. 27537/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris