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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22142/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 settembre 2021 il Tribunale di Cremona in composizione monocratica ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 590-bis, cod. pen. commesso in Crema il 12 ottobre 2017.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia articolando un unico motivo di ricorso con cui si duole dell'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in violazione dell'art. 22 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

4. L'imputato ha depositato memoria con cui chiede disporsi l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez.

Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, RG. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative).

Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sen- tenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez.

Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981).

Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871).

L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria) Peraltro l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può che essere rimessa, per una valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito.

Ne consegue che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per la sua valutazione sul punto al Tribunale di Cremona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Crem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2021 il Tribunale di Cremona in composizione monocratica ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 590-bis, cod. pen. commesso in Crema il 12 ottobre 2017. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia articolando un unico motivo di ricorso con cui si duole dell'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in violazione dell'art. 22 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. 4. L'imputato ha depositato memoria con cui chiede disporsi l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, RG. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sen- tenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria) Peraltro l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può che essere rimessa, per una valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito. Ne consegue che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per la sua valutazione sul punto al Tribunale di Cremona. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Crem
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