CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 42299/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava - con la sola esclusione della contestazione formulata al capo 14) - l'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di plurime cessioni di stupefacenti commesse nell'ambito dell'associazione cui partecipava. 2. Nell'interesse del ricorrente sono state proposte plurime doglianze nell'ambito di un unitario motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione e violazione di legge. Deduce il ricorrente la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si assume che, come riconosciuto nell'ordinanza impugnata, il ricorrente si limitava a svolgere condotte di basso profilo, senza godere di fiducia da parte dei vertici del sodalizio e non concorrendo in alcun modo alla realizzazione di un programma comune. Parimenti errata sarebbe l'esclusione della derubricazione dei reati di detenzione di stupefacente - specie quelli contestati ai capi 72 e 78 - nell'ipotesi lieve di cui al comma 5, dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I motivi di ricorso non si confrontano in alcun modo con l'ampia e analitica motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si dà in primo luogo atto che l'indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva gli addebiti, riconoscendo di aver in plurime occasioni trasportato sostanza stupefacente che veniva consegnata al coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale provvedeva a suddividerla in dosi e gliela riconsegnava per la consegna a chi si sarebbe occupato dello spaccio al dettaglio. L'indagato, inoltre, ammetteva che in alcune occasioni aveva anche provveduto a quest'ultima attività. Al di là delle dichiarazioni confessorie, il Tribunale ha compiutamente ricostruito il quadro indiziario, sottolineando come l'associazione era strutturata e operante da diversi anni e che, per espressa ammissione di uno dei capi, individuato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] collaborava con l'associazione da anni; il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e i vertici dell'associazione era, pertanto, consolidato e risalente nel tempo. Anche il tipo di attività svolta, in considerazione della natura e delle modalità, era tale da inserirsi funzionalmente nell'ambito del contesto associativo, posto che l'indagato realizzava una condotta che si poneva in stretta sinergia tra chi predisponeva le dosi e coloro che provvedevano allo spaccio su strada. 2.1. Per quanto concerne l'ulteriore doglianza relativa all'omessa derubricazione dei reati di detenzione di stupefacente nell'alveo del quinto comma dell'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, posto che il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine ai plurimi elementi fattuali, oltre il dato quantitativo, che non consentono di ritenere il fatto di lieve entità. 2.2. In conclusione, l'apparato motivazione risulta immune da censure e, per converso, il ricorso non individua profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, ma si limita a reiterare prospettazioni in punto di fatto già esaminate e ritenute inidonee a sovvertire il quadro indiziario. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 ottobre 2024