CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14351/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale íkcti. btac-ni6., che ha concluso per il rigetto del ricorso. -, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] Elisabetta per i reati continuati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose commessi nella sua qualità di amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. e AVATAR s.r.I., fallite, rispettivamente, nel giugno del 2013 e nel febbraio del 2012. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere per i concorrenti reati di omesso tempestivo deposito dei libri contabili e di bancarotta semplice patrimoniale contestati all'imputata perché estinti per l'intervenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando cinque motivi. Con il primo deduce la nullità della sentenza per l'omessa notifica alla D'[OSCURATO:PERSONA] della citazione per il giudizio d'appello. Con il secondo deduce violazione di legge in merito alla ritenuta sufficienza del dolo generico ai fini della sussistenza dei reati di bancarotta documentale contestati all'imputata. Con il terzo lamenta vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per i fatti di operazioni dolose, non avendo la Corte confutato i rilievi svolti con i motivi d'appello in ordine alle ragioni dell'affitto del ramo d'azienda della SITAS alla AVATAR, operazione che gli stessi giudici d'appello hanno riconosciuto come lecita, escludendo essere stata posta in essere in pregiudizio dei creditori. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale di fatto aggravato gli aumenti di pena per la continuazione relativa ai reati satellite non estinti, mentre con il quinto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale per la mancata specificazione dell'entità degli aumenti applicati per ognuno dei suddetti reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare è fondato il primo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. Risulta dagli atti che la citazione per il giudizio d'appello è stata notificata al difensore dell'imputata a mezzo pec il 24 novembre 2022. Dalla relata ad oggetto l'invio telematico emerge che tale notifica è stata fatta esclusivamente al difensore e non anche quale domiciliatario ex art. 157 comma 8-bis c.p.p. (ancora vigente all'epoca dell'adempimento) come si desume dalla dicitura "in proprio" apposta in calce all'indicazione del destinatario. Non risulta invece che analoga notifica sia stata fatta al suddetto difensore nella menzionata veste, come pure invece la cancelleria ha provveduto a fare nell'eseguire le notifiche destinate alla parte civile ed al suo difensore. Non è dubbio che non dà luogo a nullità l'invio a mezzo di posta elettronica al difensore di un'unica copia della citazione, sia in tale qualità, che in quanto domiciliatario dell'imputato, ma tale principio vale soltanto se nel cd. biglietto di cancelleria venga specificato che destinatari della comunicazione devono intendersi entrambi (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabbatini, Rv. 276528), come invece non avvenuto nel caso di specie. Si vede pertanto in un caso di omessa citazione dell'imputata cui consegue inevitabilmente l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari pe