CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile "Libera.Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e, comunque, il loro rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 21 settembre 2017 dal Tribunale di Mantova, in parziale riforma della decisione, ha rideterminato la pena inflitta: - a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del reato di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.); - a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. (capo 16); - a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del reato loro ascritto di cui al capo 7 (artt. 81 comma 2, 110, 112, n.1., 629, comma 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 I. n. 203/91). La sentenza espone in modo completo l'articolata vicenda processuale ripercorrendo la decisione del Tribunale che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto, quella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione aggravata, così riformulata l'originaria imputazione nonché di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati sub capo 16 (favoreggiamento con riferimento alle informazioni rese quale persona informata sui fatti ai CC di Mantova il 10.4.2013 e falsa testimonianza con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio il 16.11.2015, entrambi aggravati dall'art. 7 I. n. 203/91) ascrittigli. Richiama quindi la successiva decisione in appello che aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di falsa testimonianza di cui al capo 16 con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio in data 16 novembre 2015 perché non punibile a norma dell'art. 384, comma 2, cod. pen. e confermato la responsabilità per il residuo favoreggiamento personale con riferimento alle sommarie informazioni rese in data 10 aprile 2013, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, rideterminando la pena inflitta; confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione, anche con riferimento alla aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, rideterminando la pena loro inflitta. A seguito di ricorso del procuratore generale in relazione alla assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] ed alla esclusione della aggravante mafiosa nei confronti del Marchio, nonché dei ricorsi del Marchio e dei Silipo sul giudizio di responsabilità, la Corte di cassazione con sentenza del 6 ottobre 2020, in accoglimento del ricorso del procuratore generale ha annullato con rinvio la sentenza di appello con riguardo alla assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] e alla esclusione dell'aggravante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del ricorso dei Silipo, con riguardo alla ritenuta aggravante mafiosa. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 3.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 603, 191, 178 lett. c) cod. proc. pen. e manifesta carenza della motivazione in relazione alla censura (\ 'cl~ contenuta nella memoria difensiva depositata nel primo giudizio di appello in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sentiti in tale giudizio in sede dì rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Risultava evidente che le predette dichiarazioni fossero da ritenersi inutilizzabili per quanto riguarda la posizione del ricorrente non avendo il pubblico ministero proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado con riferimento alla sua posizione e non avendo provveduto, parimenti, la Corte di appello ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a disporre, sul punto de quo, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Risulta pertanto improprio sia il riferimento allo svolgimento del contraddittorio in sede di acquisizione delle predette dichiarazioni - non avendo la difesa del ricorrente posto domande ed eccependo la inutilizzabilità delle dichiarazioni quando erano interrogati sulla figura del ricorrente - sia quello al paragrafo 2 della sentenza rescindente, non essendosi spiegato alcun approfondimento sulla applicabilità dei principi di diritto alla predetta posizione. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al disposto giudizio di rinvio riguardante la appartenenza associativa del ricorrente ed alla memoria difensiva depositata all'esito del giudizio di primo grado in cui si indicava oltre alla totale assenza di prova circa un riconoscimento formale da parte della stessa associazione della figura di [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di prova della consapevolezza del predetto di far parte di un qualche sodalizio criminoso e di operare al fine di realizzare il correlato programma criminoso, secondo le argomentazioni richiamate nel ricorso (v. pg. 8 e ss.), risultando inattendibile quanto versato dal Signifredi e del tutto neutro il portato dei restanti collaboratori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un primo atto di ricorso, si deduce: 3.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. non essendosi il giudice del rinvio uniformato a quanto stabilito con la sentenza rescindente. La Corte ha erroneamente affermato che la precedente sentenza di appello aveva ritenuto la sussistenza della aggravante mafiosa in relazione all'utilizzo del metodo mafioso, non essendovi - invece - alcuna motivazione, neanche "implicita", a riguardo, avendo trattato esclusivamente l'ipotesi della agevolazione mafiosa, rispetto soltanto alla quale era intervenuto l'annullamento in sede di legittimità. 3.2. Con il secondo motivo illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della finalità agevolatrice della consorteria in capo ai ricorrenti. La Corte non solo sposta il tema da provare sui rapporti complessivi che i Silipo avevano con altri soggetti, ma non tiene conto del portato delle dichiarazioni del Muto in ordine ai rapporti tra i ricorrenti e l'associazione, dalle quali emerge che i Silipo erano stati più volte sfruttati se non addirittura raggirati nonché della conversazione fra il Muto e [OSCURATO:PERSONA] (n. 12582 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) in cui il primo consiglia al secondo di non dare più lavoro ai Silipo e, ancora, dei comuni rapporti commerciali tra questi ed il Rocca. Cosicché emerge con evidenza l'illogicità della motivazione espressa dalla Corte di appello, smentendo il dichiarato del Muto sulla percentuale promessa sul credito da recuperare. 3.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 133, 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione in relazione all'apodittico - in relazione al contesto delinquenziale - ed illogico - rispetto al generico concetto di vicinanza mafiosa - diniego delle attenuanti cd. generiche nonché alla richiesta di massima diminuzione per l'ipotesi di tentativo, rimasta senza risposta. 3.4. Con secondo atto di ricorso si deduce con unico motivo violazione dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta definitivítà della decisione della Corte di appello di Brescia in ordine alla sussistenza della aggravante mafiosa relativamente al metodo mafioso. La Corte di appello ha condiviso la eccezione di inammissibilità del gravame interposto dalla difesa nel precedente giudizio, come tale, non rilevabile ai sensi dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen.4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 4.1. Con il primo motivo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della finalità di agevolazione mafiosa. La sentenza, a riguardo, si è articolata in una ripetuta e asettica enunciazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti nel precedente giudizio di appello e del compendio captativo in atti da cui la Corte ha disinvoltamente desunto la contiguità del Marchio al clan Ferrazzo e la confederazione fra questo ed il clan di [OSCURATO:PERSONA], senza che il ricorrente abbia mai riportato alcuna condanna penale da cui poter desumere tale appartenenza o vicinanza. Ma tale perimetro valutativo elude l'oggetto proprio della questione devoluta al giudice del rinvio, costituito dalla prova della finalità agevolatrice mafiosa delle dichiarazioni favoreggiatrici. E che la Corte abbia posto la volontà di non far deflagrare l'alleanza confederativa alla base delle false dichiarazioni del Marchio e a fondamento della aggravante mafiosa è operazione logicamente incompatibile con la circostanza fattuale secondo la quale il Marchio non cedette mai alle richieste che gli furono rivolte, opponendosi agli interessi dell'associazione che invece si sostiene - contraddittoriamente - avrebbe voluto agevolare. 4.2. Con il secondo motivo violazione di legge processuale e vizio della motivazione in riferimento alla mancata rinnovazione istruttoria. La Corte ha ribaltato l'esito liberatorio in relazione alla aggravante mafiosa che il ricorrente aveva conseguito nel precedente giudizio di appello senza procedere a nuova escussione dei collaboratori di giustizia sentiti per la prima volta in tale giudizio, violando l'obbligo di rinnovazione istruttoria funzionale all'apprezzamento della credibilità e attendibilità dei dichiaranti. La giustificazione di tale omissione non potrebbe rinvenirsi nella considerazione che la esclusione della aggravante mafiosa non era dipesa dal giudizio su tali fonti dichiarative in base a quanto statuito nella recente giurisprudenza di Strasburgo che con la decisione "Morzenti c. Italia" che ha consolidato l'orientamento europeo volto a registrare un contrasto con il principio convenzionale di immediatezza ogniqualvolta il giudicante della fase di controllo sovverte la statuizione assolutoria del giudice inferiore senza un'autonoma valutazione delle prove dichiarative decisive per l'accertamento della colpevolezza e tanto anche prescindendo dalla denominazione formale della fase successiva in cui si perviene alla condanna ribaltando la precedente assoluzione. La Corte di Strasburgo, pur dando atto che, dagli atti di causa, era possibile rinvenire una pluralità di elementi probatori, ha osservato che il verdetto di condanna era basato in maniera decisiva sulle dichiarazioni del teste in questione. ri I 5 L Anche nei confronti del ricorrente la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ha fondato il giudizio di condanna sulle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sentiti nel precedente giudizio di appello aggiungendovi la considerazione che le dichiarazioni - già tra loro ríscontrantisi - trovavano conferma in alcuni colloqui intercettati. Di qui l'obbligo di rinnovare l'audizione dei predetti collaboratori, la cui violazione individua l'iniquità processuale della decisione, essendo affermata la necessità che il giudice abbia contatto immediato con le prove delle quali dà una lettura antitetica rispetto al precedente giudizio nonché decisiva all'ovettum medesimo. 4.3. Con il terzo motivo erronea applicazione della legge penale e apparenza della motivazione per la denegata applicazione delle circostanze attenuanti cd. generiche dovendosi scrutinare - da un lato - il ridottissimo ruolo attribuito al ricorrente e l'assenza di particolare aggressività della condotta; dall'altro, dovendosi considerare la risalenza della condanna per usura, avulsa da qualsivoglia contesto criminale associativo nonché l'assenza di accertamento penale in ordine alla appartenenza mafiosa del ricorrente. 4.4. Con motivi aggiunti, nel ripercorrere il primo motivo di ricorso, si evidenzia come l'aggravante in parola postuli che la condotta sia finalizzata a far sì che l'associazione tragga nel suo insieme un beneficio, non essendo sufficiente che sia funzionale agli interessi dei singoli associati, dovendo costituire l'obiettivo diretto della condotta e non potendo rilevare possibili vantaggi indiretti e non intenzionali. Pertanto, ai fini della configurazione dell'aggravante, ciò che necessita è la volizione dell'agente basata su (e desunta da) concreti elementi fattuali, caratteristiche che, però, nella vicenda in esame sono completamente assenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello (v. pg. 48 della sentenza impugnata) ha del tutto correttamente utilizzato nei confronti del ricorrente l'intero portato dichiarativo reso nel precedente giudizio di appello dai collaboratori di giustizia Signifredi, Valerio, Liperoti e Muto in conformità di quanto specificamente espresso a riguardo dalla sentenza rescindente che aveva escluso qualsiasi inutilizzabilità o nullità del predetto compendio dichiarativo (v.pg. 22 e 23 della sentenza rescindente) e disposto che di detto compendio il giudice del rinvio dovesse fare uso nel rivalutare la posizione del ricorrente (v. pg. 51, ibidem). Non possono, pertanto, trovare accesso in questa sede le deduzioni mosse dal ricorrente nel precedente giudizio di appello, superate dal decisum del successivo giudizio rescindente. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente proposto richiamando deduzioni svolte nel giudizio di primo grado. Senza incorrere in vizi logici e giuridici, la Corte di merito ha dato puntuale contezza, attraverso la disamina del dato dichiarativo e captativo, dell' inserimento del ricorrente nella cosca mantovana la cui esistenza era già stata giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato. E' stato, accertato,la sua stabile collocazione nel tessuto territoriale ove operava uno dei rami del sodalizio ed i suoi rapporti con i vertici dello stesso ([OSCURATO:PERSONA], capo della cellula mantovana) recandosi anche personalmente a Cutro ("casa madre" della cosca); risulta aver introdotto [OSCURATO:PERSONA], mettendolo in contatto con il Rocca, nella consorteria con il preciso ruolo di rilevare le quote e mettere in liquidazione (al fine di acquisirne il patrimonio) le società delle vittime della struttura criminale. Le dichiarazioni del Signifredi - di cui la sentenza annota il definitivo accertamento di attendibilità in relazione a quanto detto a pg. 33 della sentenza rescindente - designano in modo dettagliato la posizione associativa del ricorrente, dedito a specifici affari del gruppo, fino a rivestire in esso il ruolo di "garante", ricevendo riscontro dagli elementi indicati nella sentenza di primo grado (v. pg. 120/131 di detta sentenza); ha respinto in modo incensurabile la deduzione in appello riguardante l'assenza di riscontro alle dichiarazioni del Signifredi sulla partecipazione del ricorrente al summit 'ndranghetistico dell'agosto 2012 (v. pg. 51 e sg. della sentenza) correttamente ritenuto significativo della sua piena intraneità mafiosa; ha considerato il contributo agevolatorío fornito dal ricorrente per il viaggio a Cutro il 29/6/2021 fatto dal Signifredi per conoscere e rapportarsi con il boss [OSCURATO:PERSONA], anch'esso puntualmente riscontrato dalle indicate captazioni, anche alla stregua della relazione svolta dallo stesso Signifredi al [OSCURATO:PERSONA] del buon esito dell'incontro e del suo pregnante contenuto; ha, infine, considerato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'affare del gasolio di contrabbando gestito dalla cosca. La partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], ancora è desuntg dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Valerio e Liperoti che designano la intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al clan confermata dalle indicate captazioni (v. pg. 54 e ss. della sentenza) nell'ambito delle quali è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad affermare, parlando proprio con il Signifredi, la sua "appartenenza alla famiglia".In costanza di un tale articolato e convergente accertamento, pertanto, ineccepibile è la risposta del giudice di appello alla dedotta mancanza di riconoscimento formale con apposita investitura del ricorrente (v. pg. 56, ibidem) in conformità all'autorevole orientamento secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile ínserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01) non essendo essenziale, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati- fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207). 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo e quello proposto con il secondo atto di ricorso sono manifestamente infondati oltre che genericamente proposti. La sentenza impugnata ha dato puntuale conto dello svolgimento della vicenda processuale sul tema della aggravante mafiosa contestata sotto entrambi i profili del metodo e della agevolazione mafiosa, della conferma della sua sussistenza sotto entrambi i profili da parte della precedente sentenza di primo grado e di appello, ancorché rilevi che la motivazione di quest'ultima avesse argomentato espressamente solo con riferimento alla condotta di agevolazione e ritenendo implicita quella sul metodo mafioso richiamando la parte della sentenza che aveva accertato come Rocca e [OSCURATO:PERSONA] avessero fornito "tutela mafiosa" in favore dei due Silipo. Ha altresì correttamente rilevato che la impugnazione in cassazione aveva dedotto vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante sub specie della agevolazione mafiosa (v. pg. 58 e 59 della sentenza impugnata), mostrando di condividere l'assunto del procuratore generale sull'intervenuto giudicato in ordine al profilo della aggravante mafiosa riguardante l'utilizzo del metodo mafioso. Tuttavia, nonostante tale conclusione, la sentenza si diffonde nell'argomentare in ordine alla piena prova della sussistenza della aggravante anche sotto il profilo del metodo mafioso individuando la condotta istigatrice dei due Silipo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] funzionalmente diretta ad esercitare su Marchio una particolare coazione psicologica con i caratteri propri della intimidazione derivante dalla organizzazione criminale mafiosa. Ed il rilievo palesa la mancanza di qualsiasi fondamento al motivo in esame.3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione in fatto. Incensurabile è la individuazione del contesto affaristico-ndranghetistico in cui operavano i Silipo, attraverso le dichiarazioni del collaboratore Muto corroborate da quelle dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni spontanee di [OSCURATO:PERSONA] in uno al contenuto delle captazioni indicate (v. pg. 61 e sg. della sentenza impugnata). Del pari incensurabile è l'accertamento della specifica utilità assicurata alla cosca con la promessa della percentuale sul credito vantato dai Silipo nei confronti del Marchio, desunta dalle dichiarazioni del Muto riscontrate da numerose captazioni indicate in sentenza (v. pg. 62 e ss.) e, in ogni caso, del conferimento di utilità per il "disturbo" ad [OSCURATO:PERSONA] (al quale erano stati forniti i serramenti della casa di Cutro), [OSCURATO:PERSONA] (al quale era andato un portone blindato) e [OSCURATO:PERSONA] (destinatario di 10mila euro), individuando precisa traccia captativa degli obblighi dei Silipo nascenti dalla Sitlf richiesta di intervento della cosca sul Marchio (v. conv. prog. 12582 del 5 giugno 2021 tra Muto e Rocca). Incensurabile è, quindi, la risposta data dalla Corte alle deduzioni difensive, delle quali è stato negato il fondamento, che facevano leva sul controesame del Muto e sulla valenza liberatoria della citata captazione del 5 giugno 2021 e di quella del 4 giugno 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e Rocca (v. pg. 64 della sentenza impugnata). 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato il contesto in cui i ricorrenti hanno operato, palesando la loro vicinanza mafiosa, e la gravità del fatto manifestata anche dalla significativa pressione esercitata sul Marchio prospettandogli l'ira del boss per la sua scelta di non pagare quale corrispettivo la pretesa somma di denaro, dandosi conto - secondo la complessiva valutazione - anche della mancata riduzione massima per il tentativo (v. pg. 64 e sg.). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il preliminare secondo motivo è manifestamente infondato. Il principio convenzionale di immediatezza - come affermato dalla giurisprudenza e fissato dalla norma contenuta nell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - si applica nell'ipotesi in cui la decisione in appello ribalta la prima decisione assolutoria sulla base di una diversa valutazione della prova orale, stabilendosi la necessaria rinnovazione di tale prova da parte del giudice della seconda decisione. In tale alveo si è posta la sentenza della Corte E.d.u., Sez. I, Morzenti c. Italia del 21 giugno 2021 - richiamata dalla difesa a sostegno del ricorso - che ha affermato la violazione dell'art. 6, par. 1, della C.E.D.U. avendo il giudice di appello ribaltato la prima decisione assolutoria senza aver ascoltato il /71 9 i 'p testimone le cui determinanti dichiarazioni sono state diversamente interpretate dal giudice di appello per giungere alla condanna. Nel caso sottoposto a questa Corte la decisione impugnata - sul tema della sussistenza della aggravante mafiosa rispetto al quale soltanto è stato disposto il rinvio - non ha ribaltato la decisione del Tribunale ma l'ha confermata, ragione per cui la vicenda processuale in esame si pone al di fuori dei casi alla base dell'orientamento espresso dalla sentenza Morzenti c/Italia che afferisce alla diversa ipotesi di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado. Manca, inoltre, nella specie il necessario presupposto inducente la rinnovazione delle fonti dichiarative costituito dalla diversità di valutazione di esse da parte del secondo giudice. Invero, come rilevato dalla sentenza rescindente la aggravante mafiosa era stata esclusa dal primo giudice di appello - non già in base alla valutazione del compendio dichiarativo - ma facendo leva sul contrapposto interesse del Marchio, che non voleva pagare le somme oggetto di estorsione, rispetto a quelli dei coimputati. La sentenza rescindente ha ritenuto di accogliere la censura del Pubblico ministero impugnante secondo la quale il Marchio aveva tutto l'interesse di non denunciare i fatti al fine di non pregiudicare i rapporti fra la cosca Ferrazzo di Mesuraca, alla quale era affiliato, e quella [OSCURATO:PERSONA] alla quale quella era federata. Secondo il giudice di legittimità quel giudice di appello - in violazione del peculiare obbligo di motivazione della sentenza che riformi quella precedente - aveva omesso di confrontarsi con la motivazione del primo giudice e di considerare tutti gli elementi considerati dalla sentenza di primo grado a fondamento della aggravante. Né - vale infine osservare - alcuna eccezione o deduzione è stata proposta in sede di appello dalla difesa in ordine alla pretesa necessità di rinnovazione istruttoria, rispetto - del resto - ad un acquisito compendio dichiarativo rimesso dalla sentenza rescindente alla cognizione del giudice del rinvio senza alcuna limitazione (v. paragrafo 2 della sentenza rescindente in relazione allo specifico compendio dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia sentiti nel precedente grado di appello). 4.2. Il primo motivo e quello nuovo sono manifestamente infondati, quando non genericamente proposti per inaccessibili ragioni in fatto. La sentenza rescindente, come appena ricordato, ha sconfessato la decisività di quel contrasto di interessi tra Marchio e gli estorsori - che oggi la difesa ripropone quale limite logico insuperabile al riconoscimento della aggravante in parola - sulla base del quale la prima sentenza di appello aveva escluso l'aggravante, riconoscendo il vizio di motivazione ricordato censurando specificamente l'omessa considerazione di quanto valorizzato dalla sentenza di primo grado al par. 5.1. (v. pg. 52 della sentenza rescindente). In conformità alla rescindente la sentenza impugnata - senza incorrere in vizi logici e giuridici - ha colmato le lacune della motivazione appena ricordate riconoscendo la sussistenza della aggravante dell'agevolazione mafiosa della cosca mantovana &lie della locale cutrese ritenendo accertato lo scopo agevolativo mafioso per il quale il ricorrente aveva reso le dichiarazioni inveritiere alla polizia giudiziariatavendo egli escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella estorsione in suo danno riguardante la vicenda Silipo sub capo 7 della imputazione. La sentenza ha ritenuto accertato il preciso scopo della condotta di favoreggiamento tenuta dal Marchio volto a non pregiudicare i buoni rapporti tra i due sodalizi e impedire nei confronti della consorteria cutrese iniziative di polizia giudiziaria che l'avrebbero compromessa nella sua operatività ove egli avesse fornito una leale collaborazione. L'accertamento si poggia sulla confermata intraneità del Marchio al clan Ferrazzo di Mesoraca - sulla quale già si poggiava la decisione di primo grado - struttura con cellula operativa a Mantova, a sua volta alleato alla cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] della cui esistenza e potere il Marchio era ben edotto (v. pg. 66 e ss. della sentenza impugnata), corroborata dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la valutazione del giudice di appello del tutto genericamente censurata dal ricorrente, non solo già si riscontrano tra loro ma trovano riscontro anche dalle numerose convergenti captazioni considerate, sia in relazione alla affiliazione del Marchio al clan Ferrazzo che alla alleanza di tale gruppo con la consorteria [OSCURATO:PERSONA]. La decisione afferma quindi in modo incensurabile che se è vero che Marchio non intendeva versare la somma pretesa dal Silipo, tuttavia, pur decidendo alla fine di non piegarsi alle pressioni ricevute dalla consorteria, non poteva - in quanto uomo affiliato ad un clan alleato - tradire la sua appartenenza e rendersi protagonista della rottura di una storica alleanza e dell'indebolimento della struttura egemone che sul territorio mantovano stava facendo lauti affari (v. pg. 68 della sentenza). In costanza dell'ineccepibile accertamento dell'intraneità mafiosa del ricorrente - si ribadisce solo del tutto genericamente censurato dal ricorrente - non vale opporre l'assenza di una sentenza di condanna dello stesso ricorrente per partecipazione mafiosa, non ostando - evidentemente - all'accertamento il mancato esercizio dell'azione penale per detta ipotesi. 4.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto prospetta per la prima volta in questa sede di legittimità ragioni di fatto non addotte in sede di appello, limitato ') 11 I a far valere la mera esigenza perequativa volta a mitigare l'incidenza sanzionatoria della aggravante mafiosa. In ogni caso incensurabile è il giudizio di fatto alla base del diniego. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere, inoltre, condannati in solido tra loro a rifondere alla parte civile "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio che si stima equo liquidare in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila