Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:234
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992O0041 - IT Avis juridique important | 61992O0041 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 10 GIUGNO 1993. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A PROVVEDERE. - CAUSA C-41/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03153 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso per carenza ° Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso ° Scomparsa dell' oggetto del ricorso ° Non luogo a statuire (Trattato CEE, art. 175) [OSCURATO:PERSONA], nell' ambito di un ricorso per carenza, l' atto la cui omissione costituisce oggetto della lite è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, l' oggetto del ricorso è venuto meno, di modo che non vi è più luogo a statuire. [OSCURATO:PERSONA] causa C-41/92, [OSCURATO:PERSONA], partito politico del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Forrester, QC, del foro della Scozia, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P. Lester, QC, e [OSCURATO:PERSONA], del foro dell' Inghilterra e del Galles, e dal signor Michael J.S.

Renouf, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, diretta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] europeo, omettendo di elaborare progetti intesi a consentire l' elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, ha violato gli artt. 138, n. 3, del Trattato CEE, 21, n. 3, del Trattato CECA e 108, n. 3, del Trattato CEEA, nonché l' art. 7, n. 1, dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nell' Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 278, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N.

Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e J.L.

Murray, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, F. A. Schockweiler, M. Diez de Velasco, P.J.G.

Kapteyn e D.A.O.

Edward, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: [OSCURATO:PERSONA], amministratore sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1992, [OSCURATO:PERSONA], partito politico del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] europeo, omettendo di elaborare progetti intesi a consentire l' elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, ha violato gli artt. 138, n. 3, del Trattato CEE, 21, n. 3, del Trattato CECA e 108, n. 3, del Trattato CEEA, nonché l' art. 7, n. 1, dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nell' Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 278, pag. 1). 2 Il 10 marzo 1993 il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha adottato la risoluzione A3/0381/92 sul progetto di procedura elettorale uniforme per l' elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo, basata sull' art. 138, n. 3, del Trattato CEE. 3 Il ricorrente, invitato dalla Corte a pronunciarsi sull' oggetto del ricorso, in seguito all' adozione di tale risoluzione, ha ammesso che il [OSCURATO:PERSONA] europeo aveva agito come vi era stato invitato dall' art. 138, n. 3, del Trattato. 4 Di conseguenza, e senza che sia necessario esaminare la ricevibilità del ricorso per carenza proposto contro il [OSCURATO:PERSONA] europeo e stabilire se quest' ultimo fosse effettivamente in stato di carenza alla data della proposizione del ricorso, si deve constatare che, in ogni caso, non si deve più statuire su tale ricorso.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 5 Ai sensi dell' art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, la Corte decide sulle spese in via equitativa, in caso di non luogo a statuire.

La Corte rileva che, senza che si debba stabilire in quale misura i motivi addotti dalle parti fossero fondati, essa trova, nelle circostanze della causa e nello svolgimento del procedimento, motivi sufficienti per disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede: 1) Non vi è luogo a statuire. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 10 giugno 1993.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992O0041 - IT Avis juridique important | 61992O0041 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 10 GIUGNO 1993. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A PROVVEDERE. - CAUSA C-41/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03153 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso per carenza ° Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso ° Scomparsa dell' oggetto del ricorso ° Non luogo a statuire (Trattato CEE, art. 175) [OSCURATO:PERSONA], nell' ambito di un ricorso per carenza, l' atto la cui omissione costituisce oggetto della lite è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, l' oggetto del ricorso è venuto meno, di modo che non vi è più luogo a statuire. [OSCURATO:PERSONA] causa C-41/92, [OSCURATO:PERSONA], partito politico del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Forrester, QC, del foro della Scozia, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P. Lester, QC, e [OSCURATO:PERSONA], del foro dell' Inghilterra e del Galles, e dal signor Michael J.S. Renouf, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, diretta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] europeo, omettendo di elaborare progetti intesi a consentire l' elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, ha violato gli artt. 138, n. 3, del Trattato CEE, 21, n. 3, del Trattato CECA e 108, n. 3, del Trattato CEEA, nonché l' art. 7, n. 1, dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nell' Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 278, pag. 1), LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: [OSCURATO:PERSONA], amministratore sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1992, [OSCURATO:PERSONA], partito politico del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] europeo, omettendo di elaborare progetti intesi a consentire l' elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, ha violato gli artt. 138, n. 3, del Trattato CEE, 21, n. 3, del Trattato CECA e 108, n. 3, del Trattato CEEA, nonché l' art. 7, n. 1, dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nell' Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 278, pag. 1). 2 Il 10 marzo 1993 il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha adottato la risoluzione A3/0381/92 sul progetto di procedura elettorale uniforme per l' elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo, basata sull' art. 138, n. 3, del Trattato CEE. 3 Il ricorrente, invitato dalla Corte a pronunciarsi sull' oggetto del ricorso, in seguito all' adozione di tale risoluzione, ha ammesso che il [OSCURATO:PERSONA] europeo aveva agito come vi era stato invitato dall' art. 138, n. 3, del Trattato. 4 Di conseguenza, e senza che sia necessario esaminare la ricevibilità del ricorso per carenza proposto contro il [OSCURATO:PERSONA] europeo e stabilire se quest' ultimo fosse effettivamente in stato di carenza alla data della proposizione del ricorso, si deve constatare che, in ogni caso, non si deve più statuire su tale ricorso. Decisione relativa alle spese Sulle spese 5 Ai sensi dell' art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, la Corte decide sulle spese in via equitativa, in caso di non luogo a statuire. La Corte rileva che, senza che si debba stabilire in quale misura i motivi addotti dalle parti fossero fondati, essa trova, nelle circostanze della causa e nello svolgimento del procedimento, motivi sufficienti per disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede: 1) Non vi è luogo a statuire. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 10 giugno 1993.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris