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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22538/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Nuoro, quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Nuoro, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di minaccia semplice e lesioni personali, guaribili in giorni sei, ha confermato la prima decisione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 337 cod. proc. pen. dolendosi che la persona incaricata del deposito della querela non si sia qualificata come tale, e che la mancata spendita del potere di rappresentanza non garantisca la sicura provenienza e la volontà di presentare querela in capo al proponente.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia l'incompetenza per materia del giudice di pace in relazione all'art. 612 co. 2 cod. pen., come contestato nel decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di pace, prima, e il Tribunale, poi, ai quali era stata prospettata la questione di competenza, avrebbero erroneamente qualificato il fatto come minaccia semplice, laddove, per come esso è contestato, risulta evidente come oggetto di contestazione fosse anche l'aggravante di cui al capoverso della disposizione citata.

Tanto radica l'incompetenza per materia del giudice di pace dovendosi ritenere contestato in fatto il delitto di cui all'art. 612 co. 2 cod. pen. 3.

Con due successive memorie il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso richiamando, in particolare, quanto al secondo motivo, sez. 5 n. 51118/2019, che ha ravvisato la circostanza aggravante in fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamene infondato.

Come premesso, la difesa si duole che la persona incaricata al deposito della querela non si sia qualificata come tale, e che tanto comporti la mancanza di una garanzia minima al fine di accertare la sicura provenienza e volontà di presentare querela in capo al proponente.

La censura risulta esaminata e già correttamente scrutinata dal giudice di appello, che ha rilevato come non possano esistere dubbi in ordine alla sussistenza in capo alla depositante, [OSCURATO:PERSONA], dell'incarico al deposito della querela presso l'autorità competente, emergendo, peraltro, la volontà di querelare - e necessariamente di consentire il deposito dell'atto di querela autenticato dal difensore all'autorità competente - dalla successiva costituzione di parte civile da parte della p.o..

Giova richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte, a tenore del quale la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta (Sez. 4 - , n. 51592 del 29/11/2023 Rv. 285536 - In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l'ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato).

2. Non ha alcun pregio neppure il secondo motivo, con cui è dedotta l'incompetenza per materia del giudice di pace in relazione al contestato delitto di cui all'art. 612 cc). 2 cod. pen..2.1.

Al di là del richiamo a condiviso orientamento di questa Corte, secondo cui "In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che„ in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell'aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa)" (Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020 (dep.07/09/2020), Rv. 279596, conf.

Sez. n. 13799 del 12/02/2020, Rv. 279158), si osserva che, qui, manca la rappresentazione di un interesse specifico (ad esempio, l'interesse a conseguire la sospensione condizionale della pena, beneficio escluso davanti al giudice di pace) a eccepire la competenza del giudice superiore in relazione a un fatto più grave di quello giudicato dal Giudice di pace (Sez. 5 - , n. 25947 del 22/07/2020, Rv. 279448).

2.2. Il ricorrente si limita, invece, a reiterare la denuncia della erronea qualificazione del fatto come minaccia semplice, piuttosto che nella fattispecie grave di cui all'art. 612 co. 2 cod. pen., senza allegare un risultato utile che intenda conseguire.

Il presupposto di ogni impugnazione è l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., che sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).

Come chiarito dalle sezioni Unite 'Massaria', la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019 Ud. (dep. 03/07/2019 ), Massaria) Rv. 27595302).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Nuoro, quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Nuoro, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di minaccia semplice e lesioni personali, guaribili in giorni sei, ha confermato la prima decisione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 337 cod. proc. pen. dolendosi che la persona incaricata del deposito della querela non si sia qualificata come tale, e che la mancata spendita del potere di rappresentanza non garantisca la sicura provenienza e la volontà di presentare querela in capo al proponente. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia l'incompetenza per materia del giudice di pace in relazione all'art. 612 co. 2 cod. pen., come contestato nel decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di pace, prima, e il Tribunale, poi, ai quali era stata prospettata la questione di competenza, avrebbero erroneamente qualificato il fatto come minaccia semplice, laddove, per come esso è contestato, risulta evidente come oggetto di contestazione fosse anche l'aggravante di cui al capoverso della disposizione citata. Tanto radica l'incompetenza per materia del giudice di pace dovendosi ritenere contestato in fatto il delitto di cui all'art. 612 co. 2 cod. pen. 3. Con due successive memorie il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso richiamando, in particolare, quanto al secondo motivo, sez. 5 n. 51118/2019, che ha ravvisato la circostanza aggravante in fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamene infondato. Come premesso, la difesa si duole che la persona incaricata al deposito della querela non si sia qualificata come tale, e che tanto comporti la mancanza di una garanzia minima al fine di accertare la sicura provenienza e volontà di presentare querela in capo al proponente. La censura risulta esaminata e già correttamente scrutinata dal giudice di appello, che ha rilevato come non possano esistere dubbi in ordine alla sussistenza in capo alla depositante, [OSCURATO:PERSONA], dell'incarico al deposito della querela presso l'autorità competente, emergendo, peraltro, la volontà di querelare - e necessariamente di consentire il deposito dell'atto di querela autenticato dal difensore all'autorità competente - dalla successiva costituzione di parte civile da parte della p.o.. Giova richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte, a tenore del quale la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta (Sez. 4 - , n. 51592 del 29/11/2023 Rv. 285536 - In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l'ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato). 2. Non ha alcun pregio neppure il secondo motivo, con cui è dedotta l'incompetenza per materia del giudice di pace in relazione al contestato delitto di cui all'art. 612 cc). 2 cod. pen..2.1. Al di là del richiamo a condiviso orientamento di questa Corte, secondo cui "In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che„ in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell'aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa)" (Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020 (dep.07/09/2020), Rv. 279596, conf. Sez. n. 13799 del 12/02/2020, Rv. 279158), si osserva che, qui, manca la rappresentazione di un interesse specifico (ad esempio, l'interesse a conseguire la sospensione condizionale della pena, beneficio escluso davanti al giudice di pace) a eccepire la competenza del giudice superiore in relazione a un fatto più grave di quello giudicato dal Giudice di pace (Sez. 5 - , n. 25947 del 22/07/2020, Rv. 279448). 2.2. Il ricorrente si limita, invece, a reiterare la denuncia della erronea qualificazione del fatto come minaccia semplice, piuttosto che nella fattispecie grave di cui all'art. 612 co. 2 cod. pen., senza allegare un risultato utile che intenda conseguire. Il presupposto di ogni impugnazione è l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., che sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Come chiarito dalle sezioni Unite 'Massaria', la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 Ud. (dep. 03/07/2019 ), Massaria) Rv. 27595302). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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