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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19154/2026

Testo disponibile della fonte

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Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBasilicata n. 668/2018 depositata il 06/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n.668/2018resa dalla commissione tributaria regionale della Basilicata, che inNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026controversia avente ad oggetto l’impugnazione della intimazione dipagamento relativa a cartelle esattoriali afferenti tributi di natura diversa,nel confermare la decisione di primo grado, disattendeva l’eccezioneproposta dal contribuente in relazione alla costituzione della Agenzia -riscossione assistita da avvocato del libero foro; confermava la correttanotificazione delle cartelle esattoriali, in quanto il contribuente, nelcontestarne la sottoscrizione, dimostrava di averne avuto conoscenza; -disattendeva l’eccezione di prescrizione, in quanto dalla notifica dellecartelle di pagamento alla data della intimazione non era decorso iltermine prescrizionale decennale.2.

Resistono con controricorso l’amministrazione finanziaria e laRiscossione che danno atto che – a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018 – le cartelle recanti debiti fino a mille euroaffidati alla Riscossione dal 2000 al 2010 sono stati automaticamenteannullati, restando oggetto del giudizio solo le cartelle esattoriali nn.09220040028952676502,09220130004859043000,092201300010210215540000.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente si osserva che, in pendenza di giudizio, è statoemanato il d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018(cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debititributari che non superano l’importo di € 1.000,00, affidati agli agenti diriscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.1.1.La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da partedegli interessati, perché l’annullamento è automatico.

In particolare, ilcomma 1 dell’art. 4 d.l. cit. ha stabilito che: «i debiti di importo residuo,alla data di entrata in vigore del presente decreto, no e euro, comprensivodi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultantidai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è giàNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati.L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentireil regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…».L’art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019, conv.

Con modif. in l. n. 58 del 2019,ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmessodall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entrola data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effettinegativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventualirisorse disponibili alla data della comunicazione».

Tale limite è riferito al“singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della normarientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiorea € 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione nonsuperi l’importo di mille euro.

Per “carico” si intende, infatti, la singolapartita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessiaccessori.

Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e nonl’importo complessivo della cartella.

Ovviamente l’importo del debitoresiduo di € 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata invigore del decreto (24 ottobre 2018).1.2.Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effettoal 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossionetra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione)alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di €1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).1.2 Alcune delle pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano,come si evince dalla lettura del controricorso della Riscossione, per naturagiuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambitooperativo della disposizione sopra riportata.Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/20261.3 Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contenderecon riferimento alle pretese correlate alle cartelle che riguardano i debitidel contribuente annullati ex lege.2.

Va, quindi, osservato che il ricorso è articolato in sei motivi.3.

Il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., reca la denuncia di violazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n.156; per avere il decidente ritenuta tardiva l'eccezione di carenza dilegittimatio ad processum proposta dalla contribuente all’udienza didiscussione del giudizio di primo grado e reiterata in sede di appello.

Sisostiene che il Collegio d’appello non abbia motivato in merito alla dedottaeccezione in violazione del duplicato art. 11 che impone a far data dal 1gennaio 2016 la costituzione in giudizio dell'agenzia delle entrateriscossione con proprio dipendente o con l’avvocatura dello Stato.3.1.

Tale censura non può trovare accoglimento3.2 Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propridipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a)dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaconvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensidell'art. 43, quarto comma, r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611 di appositamotivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo divigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventinotevoli riflessi economici; (b) di avvocati del libero foro, senza bisogno diformalità, né della delibera prevista dall'art. 43, quarto comma, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteridi cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5,d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in legge n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocaturaerariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando laNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato dellibero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previstedalla convenzione tra l'Agenzia e l'avvocatura dello Stato o diindisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo , nemmeno nel giudizio dilegittimità (Cass. Sez.

U del 19.11.2019, n. 3008).3.3.

Con specifico riguardo a controversie di fronte al giudice tributario,questa Corte, Sez. 5, con ordinanza del 24/11/2021, n. 36498 e sentenzadel 29.11.2019, 31241 ha aggiunto: «Quanto alla difesa in giudizio, ilcomma 8 dell'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, conv. dalla legge 1dicembre 2016, n. 225, dispone: L'ente è autorizzato ad avvalersi delpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testounico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa ingiudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui alr. d.1161/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su baseconvenzionale.

Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specificicriteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delleprevisioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale eal giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare ingiudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato,sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Per ilpatrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsil'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .3.4 Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autenticadell'articolo 4- novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito,Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che ilcomma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43,quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intendenon avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultimariservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applicanei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumereil patrocinio .

Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc,che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui lecontroversie vertono su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato subase convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.

Il legislatore havoluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forzadell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fareriferimento onde verificare la validità del mandato difensivo.

L'art. 43,comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - con la necessità di adottareapposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - operadunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversiarientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenzadell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi.

In sostanza,non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimentodell'avvocatura erariale e che l'avvalimento di avvocati del libero foro siaun'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza diquanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e cheoltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sullenorme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che lastessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per lachiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltàradicate in capo all'A.d.E.R.

Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1,comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026secondo cui L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delledogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso,sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territorialesovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulladifesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dallaprima parte dello stesso comma 8 .

Detta soluzione interpretativa pareconforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocaturadello Stato e la società di riscossione proprio in forza del disposto dell'art.1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «L'Ente sta in giudizioavvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro,iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - litiinnanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alleSezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alleCommissioni Tributarie».3.5 Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hannochiarito che: "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesae rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso diconflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933(cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi divigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa erappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita deliberaod alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati dellibero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti dicarattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi delcodice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi e in facoltà dell'Agenzia diavvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati puredavanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovatoNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso"(Cass.

S.U. sent. n. 30008/2019, in motivazione, par.26).E, come rimarcato da questa Corte con riferimento al mandato difensivorilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissioni tributarie (oraCorti di giustizia), la base convenzionale cui allude la stessa disposizionedi interpretazione autentica (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies,conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58) espressamente esclude, in detti casi, ilpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato (v.

Cass., 19 luglio 2023, n. 21370,cit.; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058, cit.), così che il ricorso alla difesaprestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di appositadelibera dell'Ente (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4).

Unavolta escluso il difetto di jus postulandi in capo a difensore del libero foro,ne riesce l'infondatezza del motivo in esame.4.La seconda censura, proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3,c.p.c., lamenta la violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che il giudicedel gravame nel ritenere non prescritte le pretese tributarie di cui allecartelle di pagamento non abbia esaminato la data di notifica delle cartellemedesime rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.4.1.

Il motivo appare, per quanto di ragione, fondato.4.2 Dalle difese svolte dalla Riscossione risulta che le cartelle esattorialiopposte abbiano ad oggetto tributi locali, per i quali il termineprescrizionale è quinquennale, da ciò discendendo la parziale fondatezzadella censura.4.3 Questa Corte ha ribadito ( vedi Cass. n. 1781 del 26 gennaio 2026)la distinzione che intercorre tra decadenza del potere di accertamento delComune riconducibile alla fase preliminare dell’accertamento tributario e laprescrizione del credito tributario che riguarda la fase di riscossione deltributo.

In particolare, è stato precisato che il termine di prescrizione daosservare per i tributi locali è quello quinquennale così comeprevisto dall’art.1, comma 161 della legge n. 296/2006; mentre, quello diNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026decadenza è di tre anni decorrenti dalla data di definitività dell’avviso diaccertamento come previsto dall’art.1, comma 163 della medesima legge.5.Il terzo strumento di ricorso proposta ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per lamancata pronuncia tra chiesto e pronunciato sulla richiesta dicompensazione tra debiti e crediti; si afferma che in data 23 settembre2009 il contribuente aveva inoltrato modulo di compensazione ex art. 28ter d.P.R. n. 602 del 1973 a fronte di un credito nei confronti dell'agenziadelle entrate di 21.735,50, tanto che all'udienza del 2 ottobre 2018 igiudici regionali avevano concesso termini alle parti per dedurre inmerito ai conteggi rappresentati dal contribuente.6.Con la quarta ragione di contestazione si denuncia la violazione degliartt. 1241 e 1242 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c. - mancata compensazione ; con detta doglianza si reiterano ledifese svolte con le precedenti censure, in quanto il decidente ha omessodi motivare in merito alla compensazione dei crediti e debiti di euro due2.917,85 e di euro 1.554,14.7.

Il quinto mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 2 e 5 c.p.c., denuncia la violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 132 c.p.c., 118 disposizionipronuncia e carenza di motivazione sulla richiesta di compensazione tracrediti e debiti ; anche con detto motivo il ricorrente lamenta l'omessamotivazione della sentenza impugnata in ordine alla domanda dicompensazione, pur avendo il ricorrente indicato, attraverso conteggianalitici, le poste contabili opposte in compensazione.8.

I motivi dal terzo al quinto, la cui intima connessione consiglia lacongiunta trattazione, sono fondati.Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/20268.1 In effetti, la Corte regionale ha omesso di pronunciarsi sulla istanza dicompensazione debiti/crediti proposta dal contribuente, pur avendo nellafase di merito richiesto il prospetto delle poste contabili.8.2 La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito diuna domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianostate puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esattitermini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienzanei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, delladecisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fattoprocessuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali inquanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto, come nel caso inesame, all’onere di indicarli precisamente, non essendo essa legittimata aprocedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi( Cass.13 maggio 2025, n. 12695).9.L'ultimo mezzo di ricorso, proposto ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360,primo comma, c.p.c., lamenta la violazione dell'art. 42, comma 1 ,d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, 71septies legge n. 241/ 1990, 3,5 e 6 del regolamento di amministrazionedell'agenzia delle entrate, ed infine dell’art. 53 commi 1 e 18 d.lgs. 546del 1992 - inidoneità delle firme sugli atti prodromici carenza dimotivazione ; si afferma che il giudice di gravame abbia ritenutoinfondata le doglianze relative alla inidonea sottoscrizione degli attiprodromici all'impugnata intimazione di pagamento, in quanto sottoscrittida funzionario non abilitato.Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026Si soggiunge che la Corte regionale nell’affermare che il dispostodell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 prevede che l'atto accertativo siasottoscritto dal capo dell'ufficio ovvero da impiegato della carriera direttivada lui delegato senza che sia richiesto il possesso da parte delsottoscrittore della qualifica dirigenziale e nella specie non si contestal'assenza di firma.. che dalla contestazione in esame era inseribile laconoscenza da parte del contribuente del contenuto delle cartelleesattoriali di cui si era denunciata l'omessa notifica , ha omesso dimotivare sulla presenza di valide firme in calce alle cartelle esattoriali, inquanto avrebbe dovuto chiedere all'agenzia delle entrate di depositare nonsolo gli atti prodromici ma soprattutto la delega del funzionario che avevaposto la firma sugli atti di accertamento liquidazione visto che trattasi di9.1 La censura non supera lo scrutinio di ammissibilità, in quanto purcriticando la decisione impugnata per aver ritenuto legittimamenteapposta la firma del funzionario in calce alla cartella, ancorchè senzaprova della delega, non ha attinto la sentenza nella parte in cui la Corteregionale ha confermato l’intervenuta ricezione delle cartelle esattorialinella sfera di conoscibilità del contribuente, tanto da consentirgli dicontestare vizi propri delle stesse.9.2 Ebbene, va data continuità alla giurisprudenza di legittimità secondo laquale il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n.546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato,ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, sela cartella di pagamento non viene impugnata (facendo valerel’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come ladecadenza o la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida enon possono essere fatti valere vizi concernenti detti atti (Cass., n.22108/2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/20269.3 Il contribuente, pertanto, ha l’onere d’impugnare la cartella dipagamento per fare valere l’eventuale decadenza dell’Ufficio dal potere diriscossione maturata in data anteriore a quella di notificazione dellacartella di pagamento ovvero vizi di forma della cartella medesima.

Inmancanza, la pretesa dell’amministrazione creditrice si cristallizza (Cass.04/04/2024, n. 9024; Cass. n. 7684/2026).10.

In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia delcontendere in ordine alle cartelle esattoriali stralciate ai sensi dell’art. 4d.l. n. 119/2018; il ricorso va accolto limitatamente ai motivi dal secondoal quinto, concernenti la questione prescrizione nonchè l’omessa pronunciasull’istanza di compensazione dei debiti e crediti erariali, respinti gli altrimezzi; la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai motivi accolti.10.1.

La causa va rinviata alla Corte di GT-2 della Basilicata, in diversacomposizione, per gli accertamenti relativi alla sussistenza dei presuppostidella compensazione e della dedotta prescrizione delle pretese tributarienonché per la liquidazione delle spese di lite comprese quelle dellapresente fase.

P.Q.MAccoglie i motivi di ricorso secondo, terzo, quarto e quinto, respinti glialtri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, limitatamente ai motivi accolti,alla Corte di GT-2 della Basilicata, in diversa composizione, cui demandadi regolare anche le spese del presente giudizio, dichiarando cessata lamateria del contendere in ordine alle cartelle esattoriali stralciate ai sensidell’art. 4 d.l. n. 119/2018, indicate nella parte in fatto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBasilicata n. 668/2018 depositata il 06/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n.668/2018resa dalla commissione tributaria regionale della Basilicata, che inNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026controversia avente ad oggetto l’impugnazione della intimazione dipagamento relativa a cartelle esattoriali afferenti tributi di natura diversa,nel confermare la decisione di primo grado, disattendeva l’eccezioneproposta dal contribuente in relazione alla costituzione della Agenzia -riscossione assistita da avvocato del libero foro; confermava la correttanotificazione delle cartelle esattoriali, in quanto il contribuente, nelcontestarne la sottoscrizione, dimostrava di averne avuto conoscenza; -disattendeva l’eccezione di prescrizione, in quanto dalla notifica dellecartelle di pagamento alla data della intimazione non era decorso iltermine prescrizionale decennale.2. Resistono con controricorso l’amministrazione finanziaria e laRiscossione che danno atto che – a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018 – le cartelle recanti debiti fino a mille euroaffidati alla Riscossione dal 2000 al 2010 sono stati automaticamenteannullati, restando oggetto del giudizio solo le cartelle esattoriali nn.09220040028952676502,09220130004859043000,092201300010210215540000.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente si osserva che, in pendenza di giudizio, è statoemanato il d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018(cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debititributari che non superano l’importo di € 1.000,00, affidati agli agenti diriscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.1.1.La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da partedegli interessati, perché l’annullamento è automatico. In particolare, ilcomma 1 dell’art. 4 d.l. cit. ha stabilito che: «i debiti di importo residuo,alla data di entrata in vigore del presente decreto, no e euro, comprensivodi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultantidai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è giàNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati.L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentireil regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…».L’art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019, conv. Con modif. in l. n. 58 del 2019,ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmessodall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entrola data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effettinegativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventualirisorse disponibili alla data della comunicazione». Tale limite è riferito al“singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della normarientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiorea € 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione nonsuperi l’importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singolapartita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessiaccessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e nonl’importo complessivo della cartella. Ovviamente l’importo del debitoresiduo di € 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata invigore del decreto (24 ottobre 2018).1.2.Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effettoal 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossionetra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione)alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di €1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).1.2 Alcune delle pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano,come si evince dalla lettura del controricorso della Riscossione, per naturagiuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambitooperativo della disposizione sopra riportata.Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/20261.3 Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contenderecon riferimento alle pretese correlate alle cartelle che riguardano i debitidel contribuente annullati ex lege.2. Va, quindi, osservato che il ricorso è articolato in sei motivi.3. Il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., reca la denuncia di violazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n.156; per avere il decidente ritenuta tardiva l'eccezione di carenza dilegittimatio ad processum proposta dalla contribuente all’udienza didiscussione del giudizio di primo grado e reiterata in sede di appello. Sisostiene che il Collegio d’appello non abbia motivato in merito alla dedottaeccezione in violazione del duplicato art. 11 che impone a far data dal 1gennaio 2016 la costituzione in giudizio dell'agenzia delle entrateriscossione con proprio dipendente o con l’avvocatura dello Stato.3.1. Tale censura non può trovare accoglimento3.2 Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propridipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a)dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaconvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensidell'art. 43, quarto comma, r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611 di appositamotivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo divigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventinotevoli riflessi economici; (b) di avvocati del libero foro, senza bisogno diformalità, né della delibera prevista dall'art. 43, quarto comma, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteridi cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5,d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in legge n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocaturaerariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando laNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato dellibero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previstedalla convenzione tra l'Agenzia e l'avvocatura dello Stato o diindisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo , nemmeno nel giudizio dilegittimità (Cass. Sez. U del 19.11.2019, n. 3008).3.3. Con specifico riguardo a controversie di fronte al giudice tributario,questa Corte, Sez. 5, con ordinanza del 24/11/2021, n. 36498 e sentenzadel 29.11.2019, 31241 ha aggiunto: «Quanto alla difesa in giudizio, ilcomma 8 dell'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, conv. dalla legge 1dicembre 2016, n. 225, dispone: L'ente è autorizzato ad avvalersi delpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testounico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa ingiudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui alr. d.1161/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su baseconvenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specificicriteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delleprevisioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale eal giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare ingiudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato,sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per ilpatrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsil'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .3.4 Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autenticadell'articolo 4- novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito,Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che ilcomma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43,quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intendenon avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultimariservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applicanei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumereil patrocinio . Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc,che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui lecontroversie vertono su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato subase convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore havoluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forzadell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fareriferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43,comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - con la necessità di adottareapposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - operadunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversiarientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenzadell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza,non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimentodell'avvocatura erariale e che l'avvalimento di avvocati del libero foro siaun'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza diquanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e cheoltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sullenorme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che lastessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per lachiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltàradicate in capo all'A.d.E.R. Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1,comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026secondo cui L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delledogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso,sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territorialesovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulladifesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dallaprima parte dello stesso comma 8 . Detta soluzione interpretativa pareconforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocaturadello Stato e la società di riscossione proprio in forza del disposto dell'art.1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «L'Ente sta in giudizioavvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro,iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - litiinnanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alleSezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alleCommissioni Tributarie».3.5 Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hannochiarito che: "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesae rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso diconflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933(cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi divigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa erappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita deliberaod alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati dellibero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti dicarattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi delcodice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi e in facoltà dell'Agenzia diavvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati puredavanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovatoNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso"(Cass. S.U. sent. n. 30008/2019, in motivazione, par.26).E, come rimarcato da questa Corte con riferimento al mandato difensivorilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissioni tributarie (oraCorti di giustizia), la base convenzionale cui allude la stessa disposizionedi interpretazione autentica (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies,conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58) espressamente esclude, in detti casi, ilpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato (v. Cass., 19 luglio 2023, n. 21370,cit.; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058, cit.), così che il ricorso alla difesaprestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di appositadelibera dell'Ente (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4). Unavolta escluso il difetto di jus postulandi in capo a difensore del libero foro,ne riesce l'infondatezza del motivo in esame.4.La seconda censura, proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3,c.p.c., lamenta la violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che il giudicedel gravame nel ritenere non prescritte le pretese tributarie di cui allecartelle di pagamento non abbia esaminato la data di notifica delle cartellemedesime rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.4.1. Il motivo appare, per quanto di ragione, fondato.4.2 Dalle difese svolte dalla Riscossione risulta che le cartelle esattorialiopposte abbiano ad oggetto tributi locali, per i quali il termineprescrizionale è quinquennale, da ciò discendendo la parziale fondatezzadella censura.4.3 Questa Corte ha ribadito ( vedi Cass. n. 1781 del 26 gennaio 2026)la distinzione che intercorre tra decadenza del potere di accertamento delComune riconducibile alla fase preliminare dell’accertamento tributario e laprescrizione del credito tributario che riguarda la fase di riscossione deltributo. In particolare, è stato precisato che il termine di prescrizione daosservare per i tributi locali è quello quinquennale così comeprevisto dall’art.1, comma 161 della legge n. 296/2006; mentre, quello diNumero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026decadenza è di tre anni decorrenti dalla data di definitività dell’avviso diaccertamento come previsto dall’art.1, comma 163 della medesima legge.5.Il terzo strumento di ricorso proposta ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per lamancata pronuncia tra chiesto e pronunciato sulla richiesta dicompensazione tra debiti e crediti; si afferma che in data 23 settembre2009 il contribuente aveva inoltrato modulo di compensazione ex art. 28ter d.P.R. n. 602 del 1973 a fronte di un credito nei confronti dell'agenziadelle entrate di 21.735,50, tanto che all'udienza del 2 ottobre 2018 igiudici regionali avevano concesso termini alle parti per dedurre inmerito ai conteggi rappresentati dal contribuente.6.Con la quarta ragione di contestazione si denuncia la violazione degliartt. 1241 e 1242 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c. - mancata compensazione ; con detta doglianza si reiterano ledifese svolte con le precedenti censure, in quanto il decidente ha omessodi motivare in merito alla compensazione dei crediti e debiti di euro due2.917,85 e di euro 1.554,14.7. Il quinto mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 2 e 5 c.p.c., denuncia la violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 132 c.p.c., 118 disposizionipronuncia e carenza di motivazione sulla richiesta di compensazione tracrediti e debiti ; anche con detto motivo il ricorrente lamenta l'omessamotivazione della sentenza impugnata in ordine alla domanda dicompensazione, pur avendo il ricorrente indicato, attraverso conteggianalitici, le poste contabili opposte in compensazione.8. I motivi dal terzo al quinto, la cui intima connessione consiglia lacongiunta trattazione, sono fondati.Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/20268.1 In effetti, la Corte regionale ha omesso di pronunciarsi sulla istanza dicompensazione debiti/crediti proposta dal contribuente, pur avendo nellafase di merito richiesto il prospetto delle poste contabili.8.2 La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito diuna domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianostate puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esattitermini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienzanei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, delladecisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fattoprocessuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali inquanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto, come nel caso inesame, all’onere di indicarli precisamente, non essendo essa legittimata aprocedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi( Cass.13 maggio 2025, n. 12695).9.L'ultimo mezzo di ricorso, proposto ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360,primo comma, c.p.c., lamenta la violazione dell'art. 42, comma 1 ,d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, 71septies legge n. 241/ 1990, 3,5 e 6 del regolamento di amministrazionedell'agenzia delle entrate, ed infine dell’art. 53 commi 1 e 18 d.lgs. 546del 1992 - inidoneità delle firme sugli atti prodromici carenza dimotivazione ; si afferma che il giudice di gravame abbia ritenutoinfondata le doglianze relative alla inidonea sottoscrizione degli attiprodromici all'impugnata intimazione di pagamento, in quanto sottoscrittida funzionario non abilitato.Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/2026Si soggiunge che la Corte regionale nell’affermare che il dispostodell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 prevede che l'atto accertativo siasottoscritto dal capo dell'ufficio ovvero da impiegato della carriera direttivada lui delegato senza che sia richiesto il possesso da parte delsottoscrittore della qualifica dirigenziale e nella specie non si contestal'assenza di firma.. che dalla contestazione in esame era inseribile laconoscenza da parte del contribuente del contenuto delle cartelleesattoriali di cui si era denunciata l'omessa notifica , ha omesso dimotivare sulla presenza di valide firme in calce alle cartelle esattoriali, inquanto avrebbe dovuto chiedere all'agenzia delle entrate di depositare nonsolo gli atti prodromici ma soprattutto la delega del funzionario che avevaposto la firma sugli atti di accertamento liquidazione visto che trattasi di9.1 La censura non supera lo scrutinio di ammissibilità, in quanto purcriticando la decisione impugnata per aver ritenuto legittimamenteapposta la firma del funzionario in calce alla cartella, ancorchè senzaprova della delega, non ha attinto la sentenza nella parte in cui la Corteregionale ha confermato l’intervenuta ricezione delle cartelle esattorialinella sfera di conoscibilità del contribuente, tanto da consentirgli dicontestare vizi propri delle stesse.9.2 Ebbene, va data continuità alla giurisprudenza di legittimità secondo laquale il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n.546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato,ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, sela cartella di pagamento non viene impugnata (facendo valerel’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come ladecadenza o la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida enon possono essere fatti valere vizi concernenti detti atti (Cass., n.22108/2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).Numero registro generale 19179/2019Numero sezionale 4587/2026Numero di raccolta generale 19154/2026Data pubblicazione 11/06/20269.3 Il contribuente, pertanto, ha l’onere d’impugnare la cartella dipagamento per fare valere l’eventuale decadenza dell’Ufficio dal potere diriscossione maturata in data anteriore a quella di notificazione dellacartella di pagamento ovvero vizi di forma della cartella medesima. Inmancanza, la pretesa dell’amministrazione creditrice si cristallizza (Cass.04/04/2024, n. 9024; Cass. n. 7684/2026).10. In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia delcontendere in ordine alle cartelle esattoriali stralciate ai sensi dell’art. 4d.l. n. 119/2018; il ricorso va accolto limitatamente ai motivi dal secondoal quinto, concernenti la questione prescrizione nonchè l’omessa pronunciasull’istanza di compensazione dei debiti e crediti erariali, respinti gli altrimezzi; la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai motivi accolti.10.1. La causa va rinviata alla Corte di GT-2 della Basilicata, in diversacomposizione, per gli accertamenti relativi alla sussistenza dei presuppostidella compensazione e della dedotta prescrizione delle pretese tributarienonché per la liquidazione delle spese di lite comprese quelle dellapresente fase. P.Q.MAccoglie i motivi di ricorso secondo, terzo, quarto e quinto, respinti glialtri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, limitatamente ai motivi accolti,alla Corte di GT-2 della Basilicata, in diversa composizione, cui demandadi regolare anche le spese del presente giudizio, dichiarando cessata lamateria del contendere in ordine alle cartelle esattoriali stralciate ai sensidell’art. 4 d.l. n. 119/2018, indicate nella parte in fatto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2026Il Presidente
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