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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29811/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena detentiva residua previo scomputo del presofferto di giorni 364 subito sine titulo.

La Corte territoriale condivideva la valutazione del Procuratore generale, secondo cui la custodia cautelare sofferta in un diverso procedimento all'esito del quale Hysa era stato assolto non poteva essere conteggiata in quanto precedente alla commissione del reato per il quale era stato emesso ordine di esecuzione, in applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. nonché illogicità e apparenza della motivazione.

La motivazione dell'ordinanza impugnata non teneva conto delle considerazioni espresse nell'istanza.

In particolare, le condotte delittuose poste in essere da Hysa risalivano ad epoca anteriore alla sentenza di assoluzione pronunciata nel procedimento nel quale Hysa aveva subito la custodia cautelare.

Di conseguenza, mediante una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la custodia sine titulo poteva essere conteggiata.

Si tratta di un'ipotesi particolare per la quale deve prevalere il favor libertatis.

Inoltre, l'art. 657, comma 2, cod. proc. pen. non fa riferimento alla custodia cautelare.

In un secondo motivo, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. sostenendo il contrasto di tale norma con l'art. 24, comma 4, Cost. nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 5, comma 5 CEDU e dell'art. 3 del VII Protocollo nonché degli artt. 9 e 14 del Patto internazionale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Si deve premettere che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con il ricorso per cassazione con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027): di conseguenza, è del tutto irrilevante che l'ordinanza della Corte di appello di Venezia presenti, secondo quanto sostiene il ricorrente, una motivazione sintetica o illogica, atteso che l'incidente di esecuzione proponeva, appunto, una questione di diritto.

Ciò premesso, risulta evidente che la violazione di legge denunciata con il primo motivo di ricorso non sussiste.

In effetti, l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non consente interpretazioni difformi né prevede eccezioni, non permettendo di computare la custodia cautelare sofferta "per altro reato" quando la stessa è precedente alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come rilevato dalla Corte territoriale, la legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è già stata vagliata positivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 2014, cui non può che farsi richiamo.

Il ricorrente propone un diverso profilo di illegittimità costituzionale della norma: la violazione dell'art. 24, comma 4, della Costituzione, in base al quale "la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

Si tratta di deduzione manifestamente infondata, in quanto la norma costituzionale obbliga il legislatore ordinario a provvedere alla riparazione degli errori giudiziari, ma non lo vincola in alcun modo: come è noto, la legge prevede una apposita norma per la riparazione dell'ingiusta detenzione permettendo, in determinati casi, una riparazione "in forma specifica" costituita dal computo della custodia cautelare sofferta sine titulo in forza dell'art. 657 cod. proc. pen.

Ma, appunto, tale soluzione non è affatto obbligata per il legislatore.

3. Manifestamente infondata è anche la denuncia della violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU che prevede un indennizzo per la detenzione subita in violazione delle norme previste dai commi precedenti.

In effetti, la norma convenzionale evocata riconosce il diritto all'indennizzo ad ogni persona "vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione delle disposizioni di questo articolo"; per di più, tra i casi in cui la persona può essere privata della sua libertà è menzionato anche il caso di arresto "quando si ha fondato motivo di supporre che (la persona) abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo".

Ebbene, il ricorrente non allega nessun motivo che dimostri che la detenzione subita sia stata illegittima ai sensi dell'art. 5 CEDU.

Infine, l'art. 3 del VII [OSCURATO:PERSONA] evocato dal ricorrente ha per oggetto una ipotesi differente (condanna penale definitivamente successivamente annullata).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena detentiva residua previo scomputo del presofferto di giorni 364 subito sine titulo. La Corte territoriale condivideva la valutazione del Procuratore generale, secondo cui la custodia cautelare sofferta in un diverso procedimento all'esito del quale Hysa era stato assolto non poteva essere conteggiata in quanto precedente alla commissione del reato per il quale era stato emesso ordine di esecuzione, in applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. nonché illogicità e apparenza della motivazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata non teneva conto delle considerazioni espresse nell'istanza. In particolare, le condotte delittuose poste in essere da Hysa risalivano ad epoca anteriore alla sentenza di assoluzione pronunciata nel procedimento nel quale Hysa aveva subito la custodia cautelare. Di conseguenza, mediante una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la custodia sine titulo poteva essere conteggiata. Si tratta di un'ipotesi particolare per la quale deve prevalere il favor libertatis. Inoltre, l'art. 657, comma 2, cod. proc. pen. non fa riferimento alla custodia cautelare. In un secondo motivo, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. sostenendo il contrasto di tale norma con l'art. 24, comma 4, Cost. nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 5, comma 5 CEDU e dell'art. 3 del VII Protocollo nonché degli artt. 9 e 14 del Patto internazionale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si deve premettere che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con il ricorso per cassazione con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027): di conseguenza, è del tutto irrilevante che l'ordinanza della Corte di appello di Venezia presenti, secondo quanto sostiene il ricorrente, una motivazione sintetica o illogica, atteso che l'incidente di esecuzione proponeva, appunto, una questione di diritto. Ciò premesso, risulta evidente che la violazione di legge denunciata con il primo motivo di ricorso non sussiste. In effetti, l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non consente interpretazioni difformi né prevede eccezioni, non permettendo di computare la custodia cautelare sofferta "per altro reato" quando la stessa è precedente alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte territoriale, la legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è già stata vagliata positivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 2014, cui non può che farsi richiamo. Il ricorrente propone un diverso profilo di illegittimità costituzionale della norma: la violazione dell'art. 24, comma 4, della Costituzione, in base al quale "la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari". Si tratta di deduzione manifestamente infondata, in quanto la norma costituzionale obbliga il legislatore ordinario a provvedere alla riparazione degli errori giudiziari, ma non lo vincola in alcun modo: come è noto, la legge prevede una apposita norma per la riparazione dell'ingiusta detenzione permettendo, in determinati casi, una riparazione "in forma specifica" costituita dal computo della custodia cautelare sofferta sine titulo in forza dell'art. 657 cod. proc. pen. Ma, appunto, tale soluzione non è affatto obbligata per il legislatore. 3. Manifestamente infondata è anche la denuncia della violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU che prevede un indennizzo per la detenzione subita in violazione delle norme previste dai commi precedenti. In effetti, la norma convenzionale evocata riconosce il diritto all'indennizzo ad ogni persona "vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione delle disposizioni di questo articolo"; per di più, tra i casi in cui la persona può essere privata della sua libertà è menzionato anche il caso di arresto "quando si ha fondato motivo di supporre che (la persona) abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo". Ebbene, il ricorrente non allega nessun motivo che dimostri che la detenzione subita sia stata illegittima ai sensi dell'art. 5 CEDU. Infine, l'art. 3 del VII [OSCURATO:PERSONA] evocato dal ricorrente ha per oggetto una ipotesi differente (condanna penale definitivamente successivamente annullata). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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