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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05039/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1087- 202 0 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Cassola , presso lo studio de lle a vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex socio unico della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Teulada n. 52, presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020n. 1087 sez.

S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 2 - giusta procura allegataal controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4466/2019della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 17/10/2019, notificata in data 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della ricorrente principale e del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con sentenza n. 4466/2019 , la Corte d’appello di Venezia ha accolto, previa riunione, degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’impresa individuale, negando il diritto al risarcimentodell’utilizzatrice dell’immobile; -avverso questa sentenza Creazion i d ’arte F M d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motiv o, illustrato da successiva memoria a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , depositando memoria ; [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’[OSCURATO:PERSONA] omonima ha proposto Ric. 2020n. 1087 sez.

S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 3 - controricorso e ricorso incidentale nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] d’artee del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; -avverso il ricorso incidentale Creazioni d’arte FM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese; -con atto del 24/4/2024, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso incidentale; - con atto del 7/5/2024, Creazioni d’arte FM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha rinunciato al ricorso principale; -non vi è stata accettazione delle rinunce da nessuna delle parti; considerato che: - c on l’unico motivo , la ricorrente principale ha denuncia to , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. (ora art. 2495, terzo comma, cod. civ., per effetto della novella di cui al d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020), per avere la Corte di merito attribuito efficacia estintiva alla cancellazione della società rispetto al debito sociale, anziché contemplare un fenomeno successorio intale debito, tanto più che il diritto di garanzia nei confronti della propria subappaltatrice, come azionato nel giudizio di primo grado dalla società poi estinta, si era trasferito al socio unico, quale credito condizionato ma perfetto nella sua esistenza giuridica, in forza del quale era stata proposta l’azione giudiziaria di chiamata in garanzia; - con i due motivi di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la statuizione di parziale compensazione delle spese a lui rispettivamente dovute dalla Creazioni d’arte FM e da [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020n. 1087 sez.

S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 4 - -per l’intervenuta rinuncia sia al ricorso principale che al ricorso incidentale non si provvede all’esame dei motivi, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio; -le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono compensate in considerazione della mancata estensione della domanda da parte della società ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e, in contrapposizione, del mancato svolgimento di difese della stessa società in risposta al ricorso incidentale di quest’ultimo; -le spese di [OSCURATO:PERSONA] devono essere poste a carico della società ricorrente, in applicazione del principio di causalità, ex art. 391 cod. proc. civ., poiché il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima; devono, invece, essere compensate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato svolgimento di difese avverso il ricorso incidentale; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez.

U, n. 4315 del 20/02/2020); P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna Creazioni d’arte FM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.al pagamento, in favore diFerdinando Alessi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida Ric. 2020n. 1087 sez.

S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 5 - in Euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; compensa le spese tra Creazioni d’arte FM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.e [OSCURATO:PERSONA] e tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1087- 202 0 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Cassola , presso lo studio de lle a vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex socio unico della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Teulada n. 52, presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020n. 1087 sez. S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 2 - giusta procura allegataal controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4466/2019della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 17/10/2019, notificata in data 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della ricorrente principale e del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con sentenza n. 4466/2019 , la Corte d’appello di Venezia ha accolto, previa riunione, degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’impresa individuale, negando il diritto al risarcimentodell’utilizzatrice dell’immobile; -avverso questa sentenza Creazion i d ’arte F M d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motiv o, illustrato da successiva memoria a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , depositando memoria ; [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’[OSCURATO:PERSONA] omonima ha proposto Ric. 2020n. 1087 sez. S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 3 - controricorso e ricorso incidentale nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] d’artee del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; -avverso il ricorso incidentale Creazioni d’arte FM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese; -con atto del 24/4/2024, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso incidentale; - con atto del 7/5/2024, Creazioni d’arte FM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha rinunciato al ricorso principale; -non vi è stata accettazione delle rinunce da nessuna delle parti; considerato che: - c on l’unico motivo , la ricorrente principale ha denuncia to , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. (ora art. 2495, terzo comma, cod. civ., per effetto della novella di cui al d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020), per avere la Corte di merito attribuito efficacia estintiva alla cancellazione della società rispetto al debito sociale, anziché contemplare un fenomeno successorio intale debito, tanto più che il diritto di garanzia nei confronti della propria subappaltatrice, come azionato nel giudizio di primo grado dalla società poi estinta, si era trasferito al socio unico, quale credito condizionato ma perfetto nella sua esistenza giuridica, in forza del quale era stata proposta l’azione giudiziaria di chiamata in garanzia; - con i due motivi di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la statuizione di parziale compensazione delle spese a lui rispettivamente dovute dalla Creazioni d’arte FM e da [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020n. 1087 sez. S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 4 - -per l’intervenuta rinuncia sia al ricorso principale che al ricorso incidentale non si provvede all’esame dei motivi, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio; -le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono compensate in considerazione della mancata estensione della domanda da parte della società ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e, in contrapposizione, del mancato svolgimento di difese della stessa società in risposta al ricorso incidentale di quest’ultimo; -le spese di [OSCURATO:PERSONA] devono essere poste a carico della società ricorrente, in applicazione del principio di causalità, ex art. 391 cod. proc. civ., poiché il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima; devono, invece, essere compensate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato svolgimento di difese avverso il ricorso incidentale; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna Creazioni d’arte FM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.al pagamento, in favore diFerdinando Alessi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida Ric. 2020n. 1087 sez. S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 5 - in Euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; compensa le spese tra Creazioni d’arte FM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.e [OSCURATO:PERSONA] e tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella c
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