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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06604/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato - è manifestamente infondato: - in quanto, «ai fini della prescrizione del reato occorre tener conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale» - quali quelle ritenute nella specie (cfr. art. 625, comma 2, cod. pen.) - «anche ove le stesse siano considerate equivalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; cfr. pure sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01); e il ricorso, al riguardo, richiama precedenti del tutto inconducenti; - con la conseguenza che non è decorso il termine di prescrizione del reato in imputazione (commesso il 11 maggio 2017), pari a 12 anni e 6 mesi, tenuto conto dell'interruzione (cfr. artt. 157, 160, comma 2, e 161, comma 2 cod. pen.); - e non può venire al riguardo il vizio di motivazione, che non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05) che, come esposto, non ricorre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato - è manifestamente infondato: - in quanto, «ai fini della prescrizione del reato occorre tener conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale» - quali quelle ritenute nella specie (cfr. art. 625, comma 2, cod. pen.) - «anche ove le stesse siano considerate equivalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; cfr. pure sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01); e il ricorso, al riguardo, richiama precedenti del tutto inconducenti; - con la conseguenza che non è decorso il termine di prescrizione del reato in imputazione (commesso il 11 maggio 2017), pari a 12 anni e 6 mesi, tenuto conto dell'interruzione (cfr. artt. 157, 160, comma 2, e 161, comma 2 cod. pen.); - e non può venire al riguardo il vizio di motivazione, che non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05) che, come esposto, non ricorre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 06604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris