CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9095/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, in via Crescenzio n. 20; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE,(in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste n. 397/09/14, pronunciata il 3 marzo 2014; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorsi, controricorsi) per il profilo ancora d’interesse che, a seguito di attività di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza – [OSCURATO:PERSONA], vennero notificati alla società ricorrente due avvisi di accertamento n. 82703TA00646/2009 , ed il n. 82703TA00658/2009, emessi per i periodi di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, IRAP ed IRES, rilevandosi al contempo nell’attività della società ricorrente la simulazione giuridica di contratto di appalto per l’illecita somministrazione di manodopera. L’indagine svolta evidenziò l’utilizzo di lavoratori formalmente alle dipendenze della società AULON d.o.o., con sede in Croazia, e pertanto l’illecita somministrazione e/o utilizzazione di manodopera, in violazione del d.lgs. n. 276 del 2003, a carico della società ricorrente. L’odierna ricorrente impugnò dinanzi alla CTP di Udine i citati atti impositivi eccependo la legittimità dei contratti di appalto ed il superamento della fattispecie controversa in seguito all’entrata in vigore della l. n. 196 del 1997 del d.lgs. n. 276/2003. La CTP accolse parzialmente i ricorsi in relazione alle ritenute, confermando invece la correttezza del prelievo IRAP, prendendo atto dell’autotutela dell’Ufficio ai fini IVA e compensando le spese di lite. Si affermò, in particolare, che sebbene l’Ufficio fosse riuscito a dimostrare l’illecita intermediazione di manodopera ciò non fosse comunque sufficiente atteso che la società ricorrente non aveva pagato alcuna retribuzione ai lavoratori, pagati invece dalla appaltatrice che, almeno formalmente, gli aveva alle proprie dipendenze. La decisione venne impugnata e l’appello dell’Agenzia venne accolto affermandosi che “dai numerosi riscontri rilevati si evince chiaramente la concreta sostanziale gestione del personale da parte della società ricorrente” e che “in sostanza la Commissione ravvisa nell’impostazione del contratto di appalto una costrizione fittizia tesa a mascherare la vera natura del rapporto di lavoro con chi operava in azienda. Anche il pagamento degli emolumenti appare comunque riconducibile all’appaltante, quale vero datore di lavoro, anche se effettuato per interposta persona.” A.R.C.A. impugna la sentenza con 1 motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 2.Successivamente al deposito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per essere aver la società prestato adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modif. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96(con riferimento al periodo di imposta 2004, avviso di accertamento 82703TA00646-2009). La stessa Agenzia ha dato atto che tale richiesta è risultata regolare e che [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento delle definizioni (avendo già versato ante definizione quanto richiesto dal Legislatore ai fini della regolarità della definizione stessa). La richiesta di estinzione è stata formulata altresì mediante memoria, comunicata all’Agenzia, dalla stessa ricorrente. 3.L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Deve infatti ribadirsi che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall'articolo 46, primo comma, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere". Ne consegue l’irrilevanza dell’esame dei motivi di ricorso. Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M