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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25040/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Savino-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoSalvatore Abate-controricorrenti-avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 48/2025 depositata il10/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto diessere titolari del [OSCURATO:PERSONA] n. 00001015436210326 dellaserie “18B” sottoscritto il 27/10/2005 per l’importo di euro 2.500,00 e diaver subito ingiusto rifiuto al rimborso del titolo descritto per intervenutaNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026prescrizione, rilevando che sul buono non era indicata alcuna data discadenza e l’intermediario non aveva mai consegnato l’informativaspecifica, hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. innanzi alGiudice di Pace di Lecce chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto aricevere, da parte di [OSCURATO:PERSONA] il rimborso del BFP, che fosseordinato alla convenuta di liquidare in loro favore la somma di euro2.500,00, oltre interessi, e che la convenuta fosse condannata alrisarcimento dei danni subiti dagli attori, da liquidarsi in via equitativa.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in primis la prescrizione ex lege del buonofruttifero postale oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] postale oggetto di causa, inquanto sottoscritto il 27/10/2005, ha avuto scadenza e raggiunto lamassima fruttuosità il 27/04/2007 e i relativi diritti si sono prescritti diecianni dopo detta scadenza ovvero il 28/04/2017 senza che nessuno degliaventi titolo ne abbia richiesto tempestivamente la liquidazione. [OSCURATO:SOCIETA] ha poi contestato le accuse di inadempienza.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lecce, con sentenza depositata in data26/08/2023, ha accolto la domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] pagamento della suddetta somma.Il GDP ha osservato che doveva essere riconosciuta l’esclusivaresponsabilità del convenuto per non aver eseguito esattamente laprestazione dovuta ai sensi dell’art. 1218 c.c., non avendo essoconsegnato, al momento dell’emissione del buono o in seguito, il FoglioInformativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristichedell’investimento, considerato che sul buono non era indicata alcunascadenza, che quindi gli attori non erano stati messi nelle condizioni diesercitare tempestivamente il diritto a rimborso, che nel nostroordinamento giuridico vige il principio per cui la prescrizione inizia adecorrere da quando si ha conoscenza della possibilità di esercitare ilproprio diritto, ex art. 2935 c.c., che, dunque, nel presente caso il termineNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026di prescrizione non era decorso e che era fondato il diritto al rimborso deltitolo .Il GDP ha affermato che la domanda attorea era accoglibile anche peril principio della buona fede e della tutela dell’affidamento del privato neiconfronti del contraente più forte e della certezza del diritto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con atto notificato il 26/2/2024,lamentando la violazione delle norme regolatrici della materia in ordinealla sollevata eccezione di prescrizione e la contraddittorietà dell’iter logicoseguito nella sentenza.Il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 10/1/2025, harespinto l’appello, osservando che l’appellante non aveva fornito provadella consegna del [OSCURATO:PERSONA] (FIA) contenente ladescrizione dell’investimento, che il buono postale in esame nonconteneva alcuna informazione circa la durata del titolo e il termine discadenza e che su [OSCURATO:PERSONA] gravava l’obbligo di fornire le adeguateinformazioni in merito alla scadenza del titolo e l’onere di provare di averadempiuto a tale obbligo.Il Tribunale affermava, pertanto, che il danno subito dei risparmiatoridiscendeva dalla violazione dei doveri di trasparenza e informazione cuil’intermediario era tenuto a conformarsi ai sensi dell’art. 3, comma 1 edell’art. 6 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 6 delDecreto del Ministero delle Finanze del 06.10.2004, oltre che dallaviolazione del generale principio di correttezza, buona fede e diligenzaprofessionale, tale per cui la società doveva essere condannata a risarcirei danni inferti.Il Tribunale ha anche affermato che non poteva essere trascurato ilprincipio per cui la prescrizione iniziava a decorrere da quando si è aconoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, per cui dovevaritenersi che il termine di prescrizione non fosse trascorso e che dunquefosse fondata la richiesta degli attori relativa al rimborso dei titoli.Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/20262) Con ricorso notificato il 7/7/2025 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnatola sentenza del Tribunale di Lecce, proponendo tre motivi diimpugnazione.I controricorrenti resistono con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto con riferimento al D.M.

Tesoro del19.12.2000 e D.M.

Ministero economia e finanze del 6.10.2004, artt.1339, 1374, 1175, 1375 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto chenon fosse provata la consegna del [OSCURATO:PERSONA], osservando cheinvece tale consegna era prescritta dai D.M. indicati sul buono e cheerroneamente il Tribunale aveva affermato che gravasse su [OSCURATO:PERSONA] di fornire la prova della consegna del FIA.La ricorrente ha affermato che in tal modo il Tribunale ha disatteso iprincipi di diritto in materia di integrazione automatica del contratto exart. 1339 e 1374 c.c., così come rivenienti dalla acclarata natura giuridicadei BPF quali meri documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), che ilcontenuto normativo dei D.M. citati, che regolano le caratteristiche deibuoni fruttiferi postali, è recepito ope legis nel regolamento contrattualedegli stessi titoli, che il Tribunale, dunque, ha omesso di considerare chetali disposizioni assumono valore integrativo automatico del contrattoanche in assenza della loro espressa menzione nel titolo cartaceo e cheinoltre è stato violato il principio secondo cui, in presenza di titolistandardizzati regolati ex lege, non può ritenersi fondato un obbligoulteriore di informazione in capo all’intermediario in mancanza di unanorma specifica.Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026E ha osservato che non può configurarsi un’ignoranza incolpevole incapo al soggetto che, se avesse impiegato l’ordinaria diligenza, avrebbeavuto conoscenza dei termini dell’investimento e non è pertanto invocabilela responsabilità discendente dalla violazione degli obblighi di buona fedee correttezza.Ha aggiunto che costituisce, peraltro, costante e pacifico indirizzoermeneutico di legittimità quello per cui «l'impossibilità di far valere ildiritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolinol'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacolidi mero fatto» (cfr., ex multis, Cass. n. 20642 del 2019).Il motivo è fondato.1.1) Si aderisce all’orientamento ormai assunto in modo costante daquesta Corte, secondo cui non può essere attribuito a [OSCURATO:PERSONA] alcuncomportamento inadempiente, perché sul buono era apposta l’indicazionedella serie e la dicitura “a termine” e sulla G.U. erano pubblicati i D.M.caratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi per informazioni agliuffici postali (dove deve sempre essere affisso avviso circa i terminiprescrizionali).Più specificamente, secondo questa Corte: “In tema di buoni postalifruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essiconcretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutividelle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio InformativoAnalitico di cui all'art. 3 del D.M.

Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirentedei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, che, successivamente, eccepiscadi non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizioneordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determinal'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto deldiritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, ilNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile allamancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativocagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto” (Cass. civ., sez.I, 19/02/2026, n. 3791); “In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessaconsegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 del d.m. 19 dicembre2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza deititoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del dannoconsistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione” (Cass. civ.,sez.

I, 18/02/2026, n. 3686).1.2) In particolare, questa Corte, con le decisioni suddette, emesse aseguito di pubblica udienza (relative a BFP della serie "AA1", istituiti con ilD.M. 19/12/2000; ma la soluzione è la medesima anche per le altre seriedi BFP, come quella qui oggetto di causa: buono postale a termine, 18mesi, serie 18B, sottoscritto il 27/7/2005, emesso a seguito di D.M.6/10/2004), ha affrontato il tema dell’asserita responsabilità dainadempimento contrattuale della società ricorrente per non averconsegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi.In particolare, espone questa Corte, la pretesa risarcitoria della partericorrente si fonda sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] spa, almomento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, aveva violatol'obbligo ex lege - previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del Tesorodel 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 284 del1999 (e ribadito dall'art. 6 del medesimo D.M.) - di consegnare il cd."[OSCURATO:PERSONA]" (FIA), contenente anche l'indicazione dellecaratteristiche dettagliate dei buoni sottoscritti, tra cui la relativascadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo didecorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito allaloro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), comeNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026stabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale.

Da qui, pertanto, lamancanza di una corretta informazione circa le caratteristichedell'investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA alsottoscrittore, per cui questo non avrebbe avuto conoscenza giuridicadelle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattuttodella loro scadenza, e, quindi, sarebbe rimasto ignaro del momento apartire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento delcorrispondente capitale e degli interessi.Esaminando la normativa, questa Corte rileva che il decreto delMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000 stabilì: all'art. 2, che "l'emissione dei buoni fruttiferipostali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro... ove sonoindicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventualeimporto massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornatalavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario"; all'art. 3, che"Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documentocartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento" (comma1); all'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", che,"[OSCURATO:PERSONA] spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avvisosulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che sarannoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristichedei buoni fruttiferi postali”; all'art. 8, rubricato "Prescrizione", che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre,con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso deicrediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che nefacciano richiesta".Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte rimarca che i buoni postali oggetto della controversia sonodella serie "AA1" e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi didetta serie "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, altermine del sesto anno successivo a quello di emissione".Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni dellaserie "AA1", il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni adecorrere dal sesto anno successivo a quello di loro emissione.Dal riferito quadro normativo la Corte desume, in primo luogo, che gliobblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino diCassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio diun'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole,postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, incaso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art.3 del D.M. 19 dicembre 2000).

Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa.La Corte rimarca, poi, che, come recentemente ribadito, affattocondivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss.della motivazione), "...

Questa Corte ha ritenuto costantemente econcordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, aisensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza.

Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dallasopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti inparticolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta aritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contrattomediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto delmeccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c.

ANumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass.16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presentenelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez.

U. 15 giugno 2007, n.13979/2007; Cass. Sez.

U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass.,n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022).

I buoni postali sono quindi deidocumenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione:come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle normedettate per i titoli di credito.

Questo significa, in particolare, che ai buonipostali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione edi letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibilidall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo diintegrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v.,Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.La Corte osserva, a questo punto, che è palese che la pretesa omessainformazione lamentata dalla parte controricorrente riguardava,soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [OSCURATO:SOCIETA], non consegnando il FIA, avrebbe impedito al sottoscrittore diconoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoniacquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito diindividuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto alrimborso di quei buoni.Tuttavia, circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata adecorrere la prescrizione del rimborso dei buoni, rileva il Collegio che giàdalla disciplina recata dal D.M.

Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affattoagevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione deidiritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degliinteressi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto diemissione della relativa serie.

Basta considerare, in proposito, il suo art.8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoniNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026"dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gliinteressi"; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale einteressi, dei buoni "alla scadenza prevista nel decreto di emissione dellarelativa serie"; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie alloraemessa - "AA1" - prevedeva che i buoni "possono essere liquidati, in lineacapitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello diemissione".Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concretafattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolaredall'art. 2946 ("Prescrizione ordinaria"), a tenore del quale "Salvi i casi incui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizionecon il decorso di dieci anni", altresì ribadendosi che l'art. 8 del D.M.

Tesorodel 19 dicembre 2000, rubricato "Prescrizione", aveva sancito che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi".La Corte rileva che ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di unacorretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della mancata consegna del FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali serie "AA1" suddetti, aveva riguardato profilistabiliti direttamente dal D.M.

Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo diquella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione deldiritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l'entità del termineprescrizionale di cui al citato suo art. 2946).Proprio muovendo da questa considerazione, allora, la Corte osserva,in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e,dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (inparticolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, allaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono stateNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026portate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante lapubblicazione di quei decreti sulla [OSCURATO:PERSONA].Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nelD.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis), in cuil'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è piùpresente, essendo stato sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizione(in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico,senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale.La sottoscrizione del buono, pertanto, afferma la Corte, postula chel'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementiessenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interessee la durata del finanziamento.

Ciò sia ove il buono postale o il documentocontrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove glistessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loroconoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguitodella pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministroregolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene.Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto delbuono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatoridelle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decretoistitutivo dell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la duratadel titolo non facesse parte dell'accordo negoziale intervenuto tra la parteche aveva sottoscritto il buono e l'emittente e che, per tale ragione, laprima non fosse a conoscenza di tale elemento.Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è - o, comunque,per il principio di autoresponsabilità, deve essere - a conoscenza deglielementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data discadenza, ossia della durata, la Corte osserva, altresì, che èinconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenzaNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligoinformativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborsoper prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di unainformazione già in possesso dell'asserita parte lesa.

Ciò a prescindere daogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioniche il foglio informativo avrebbe dovuto contenere - se tali da includere, ono, anche la durata del titolo, - atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 nonne indica in modo dettagliato il contenuto.Da tanto è derivato, in capo al titolare dei buoni, un onere di attivarsiper conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati neibuoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod.civ.), verificandone l'esatta scadenza ed il dies a quo del termine diprescrizione, nonché la durata di quest'ultimo, entro cui tempestivamenterichiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero delTesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei BuoniPostali, pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e nel codice civile.1.3) Sempre secondo questa Corte (Cass. n. 3686/2026),all’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglioinformativo non osta neppure il provvedimento dell'AGCOM adottatonell'adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R.

Lazio consentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15916, il quale ha accertato che detta societàaveva posto in essere pratiche commerciali scorrette in fase dicollocamento dei buoni, per omissione di informazioni.Infatti, in primo luogo, tale provvedimento dell'Autorità non risultaessere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale dellascorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all'assenza di unaspecifica disposizione relativa agli effetti dell'accertamento dell'Autoritàgarante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza dellaNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026competenza di tale giudice sull'applicazione delle disposizioni normative inmateria contrattuale.Inoltre, l'accertamento dell'Autorità ha investito la condottacomplessiva osservata da [OSCURATO:PERSONA] spa prima e dopo la conclusionedel contratto, ma non si è occupato, specificamente, della mancataconsegna del foglio informativo.

Né l’argomentazione relativa alprovvedimento dell’AGCOM è sviluppata nella presente sede.Si osserva, inoltre, che gli accertamenti dell’AGCOM rilevano sul pianodel rapporto tra professionista e consumatore e della tutela di quest’ultimorispetto al compimento di pratiche commerciali scorrette da parte delprofessionista, piano diverso da quello della tutela del risparmio eimplicante l’allegazione della qualità di consumatore del titolare dei BFP el’individuazione di una causa petendi delle domande di risarcimento danni,connessa alla tutela dei consumatori rispetto a clausole abusive o pratichecommerciali scorrette, che è estranea al presente giudizio.1.4) Né rileva l’osservazione (contenuta a pag. 8 del controricorso),secondo la quale i controricorrenti sostengono che sul buono in esame nonfosse neppure indicata la “serie” di appartenenza del titolo, dal momentoche si tratta di contestazione nuova, che non è stata proposta nelleprecedenti fasi del giudizio di merito.1.5) Pertanto, dall’esposto orientamento di questa Corte, il buonooggetto di causa deve ritenersi prescritto e, quindi, non più rimborsabileper causa imputabile ai soli odierni controricorrenti, i quali non hannoesercitato il diritto al rimborso nei successivi dieci anni dalla data discadenza, né minimamente si sono attivati nel tempo utile per evitare cheil diritto di cui erano titolari si estinguesse per intervenuta prescrizione(come prevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto,nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026Ne consegue anche l’inconfigurabilità di una responsabilità contrattualedi [OSCURATO:PERSONA] per il danno derivato dall’estinzione del diritto al rimborsodei BFP.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamenteinvertito l’onere della prova, imponendo a [OSCURATO:PERSONA] l’onere didimostrare la consegna del [OSCURATO:PERSONA], sebbene la domandaprescrizionale.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento all’art. 2935 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che laprescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza dellapossibilità di esercitare il proprio diritto e che da tanto discenderebbe chedeve ritenersi che il termine di prescrizione non sia trascorso e che èdunque fondata la richiesta degli attori relativa al rimborso dei titoli.La ricorrente sostiene che tale affermazione contrasta con il principiooggettivo secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno incui il diritto può essere esercitato (art. 2935 c.c.), indipendentementedalla consapevolezza soggettiva dell’avente diritto, e che correttamentequesta Corte insegna (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 21026 del06/10/2014) che l’art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizionecomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fariferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale diesercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che neostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolareNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causadi sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8(comportamento doloso).Il motivo è fondato.3.1) Anche in questo caso si aderisce all’orientamento sopra indicato,concordandosi con quanto affermato da questa Corte (Cass. n.3686/2026; Cass. civ., sez.

I, 12/03/2026, n. 5578; Cass. civ., sez.

I,10/03/2026, n. 5384), secondo la quale l'impossibilità di far valere ildiritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in unfatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'eserciziodel diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già,dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo.

Delresto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia dovuta adignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisceil decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn.19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impediscel'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta aragioni oggettive.Rispetto all'ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ovedeterminato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che perl'ordinamento rileva è l'onere del creditore di attivarsi, di non rimanereinerte, acquisendo, se del caso, l'informazione che colposamente ildebitore non gli ha fornito.

Ecco, allora, che, nella specie, la mancataconsegna del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere reso, al più,maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buonoe, conseguentemente, della individuazione del dies a quo del termine diprescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile, atteso chesarebbe bastato consultare la [OSCURATO:PERSONA] per verificare i termini discadenza del buono medesimo e, quindi, l'exordium praescriptionis,Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026l'entità del cui termine qui applicabile, giova ribadirlo, è fissatadirettamente dal codice civile (art. 2946).Del resto, appare significativo, a livello sistematico, che il legislatoreabbia dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (art. 2941, n. 8,cod. civ.), come elemento idoneo a determinare la sospensione dellaprescrizione, mentre analogo effetto non è ricollegato al comportamentocolposo del medesimo debitore, sicché nemmeno è possibile recuperarlocome causa dell'ostacolo di fatto all'esercizio di un diritto, medio temporeestintosi per prescrizione, fondando proprio su di esso - comeconcretamente hanno inteso fare gli odierni controricorrenti - una pretesarisarcitoria invece inconfigurabile.Pertanto, nel presente caso il buono si è sicuramente prescritto, percui i titolari del buono non possono nè esercitare il diritto al rimborso deltitolo, né, come visto, richiedere il risarcimento del danno.4) Il ricorso va, pertanto, accolto (accolti il primo e terzo motivo,assorbito il secondo).Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandosi ladomanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] eRanfino Massimo sul presupposto di una invocata responsabilità dainadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non avergliconsegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi.Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenutoconto dell'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell'assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità prima dellaformazione dell’orientamento sopra indicato.

P.Q.MNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarandoassorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] AnnaGrazia e [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi meritoe quelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2026 nella camera di consigliodella Prima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Savino-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoSalvatore Abate-controricorrenti-avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 48/2025 depositata il10/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto diessere titolari del [OSCURATO:PERSONA] n. 00001015436210326 dellaserie “18B” sottoscritto il 27/10/2005 per l’importo di euro 2.500,00 e diaver subito ingiusto rifiuto al rimborso del titolo descritto per intervenutaNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026prescrizione, rilevando che sul buono non era indicata alcuna data discadenza e l’intermediario non aveva mai consegnato l’informativaspecifica, hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. innanzi alGiudice di Pace di Lecce chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto aricevere, da parte di [OSCURATO:PERSONA] il rimborso del BFP, che fosseordinato alla convenuta di liquidare in loro favore la somma di euro2.500,00, oltre interessi, e che la convenuta fosse condannata alrisarcimento dei danni subiti dagli attori, da liquidarsi in via equitativa.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in primis la prescrizione ex lege del buonofruttifero postale oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] postale oggetto di causa, inquanto sottoscritto il 27/10/2005, ha avuto scadenza e raggiunto lamassima fruttuosità il 27/04/2007 e i relativi diritti si sono prescritti diecianni dopo detta scadenza ovvero il 28/04/2017 senza che nessuno degliaventi titolo ne abbia richiesto tempestivamente la liquidazione. [OSCURATO:SOCIETA] ha poi contestato le accuse di inadempienza.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lecce, con sentenza depositata in data26/08/2023, ha accolto la domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] pagamento della suddetta somma.Il GDP ha osservato che doveva essere riconosciuta l’esclusivaresponsabilità del convenuto per non aver eseguito esattamente laprestazione dovuta ai sensi dell’art. 1218 c.c., non avendo essoconsegnato, al momento dell’emissione del buono o in seguito, il FoglioInformativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristichedell’investimento, considerato che sul buono non era indicata alcunascadenza, che quindi gli attori non erano stati messi nelle condizioni diesercitare tempestivamente il diritto a rimborso, che nel nostroordinamento giuridico vige il principio per cui la prescrizione inizia adecorrere da quando si ha conoscenza della possibilità di esercitare ilproprio diritto, ex art. 2935 c.c., che, dunque, nel presente caso il termineNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026di prescrizione non era decorso e che era fondato il diritto al rimborso deltitolo .Il GDP ha affermato che la domanda attorea era accoglibile anche peril principio della buona fede e della tutela dell’affidamento del privato neiconfronti del contraente più forte e della certezza del diritto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con atto notificato il 26/2/2024,lamentando la violazione delle norme regolatrici della materia in ordinealla sollevata eccezione di prescrizione e la contraddittorietà dell’iter logicoseguito nella sentenza.Il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 10/1/2025, harespinto l’appello, osservando che l’appellante non aveva fornito provadella consegna del [OSCURATO:PERSONA] (FIA) contenente ladescrizione dell’investimento, che il buono postale in esame nonconteneva alcuna informazione circa la durata del titolo e il termine discadenza e che su [OSCURATO:PERSONA] gravava l’obbligo di fornire le adeguateinformazioni in merito alla scadenza del titolo e l’onere di provare di averadempiuto a tale obbligo.Il Tribunale affermava, pertanto, che il danno subito dei risparmiatoridiscendeva dalla violazione dei doveri di trasparenza e informazione cuil’intermediario era tenuto a conformarsi ai sensi dell’art. 3, comma 1 edell’art. 6 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 6 delDecreto del Ministero delle Finanze del 06.10.2004, oltre che dallaviolazione del generale principio di correttezza, buona fede e diligenzaprofessionale, tale per cui la società doveva essere condannata a risarcirei danni inferti.Il Tribunale ha anche affermato che non poteva essere trascurato ilprincipio per cui la prescrizione iniziava a decorrere da quando si è aconoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, per cui dovevaritenersi che il termine di prescrizione non fosse trascorso e che dunquefosse fondata la richiesta degli attori relativa al rimborso dei titoli.Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/20262) Con ricorso notificato il 7/7/2025 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnatola sentenza del Tribunale di Lecce, proponendo tre motivi diimpugnazione.I controricorrenti resistono con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto con riferimento al D.M. Tesoro del19.12.2000 e D.M. Ministero economia e finanze del 6.10.2004, artt.1339, 1374, 1175, 1375 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto chenon fosse provata la consegna del [OSCURATO:PERSONA], osservando cheinvece tale consegna era prescritta dai D.M. indicati sul buono e cheerroneamente il Tribunale aveva affermato che gravasse su [OSCURATO:PERSONA] di fornire la prova della consegna del FIA.La ricorrente ha affermato che in tal modo il Tribunale ha disatteso iprincipi di diritto in materia di integrazione automatica del contratto exart. 1339 e 1374 c.c., così come rivenienti dalla acclarata natura giuridicadei BPF quali meri documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), che ilcontenuto normativo dei D.M. citati, che regolano le caratteristiche deibuoni fruttiferi postali, è recepito ope legis nel regolamento contrattualedegli stessi titoli, che il Tribunale, dunque, ha omesso di considerare chetali disposizioni assumono valore integrativo automatico del contrattoanche in assenza della loro espressa menzione nel titolo cartaceo e cheinoltre è stato violato il principio secondo cui, in presenza di titolistandardizzati regolati ex lege, non può ritenersi fondato un obbligoulteriore di informazione in capo all’intermediario in mancanza di unanorma specifica.Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026E ha osservato che non può configurarsi un’ignoranza incolpevole incapo al soggetto che, se avesse impiegato l’ordinaria diligenza, avrebbeavuto conoscenza dei termini dell’investimento e non è pertanto invocabilela responsabilità discendente dalla violazione degli obblighi di buona fedee correttezza.Ha aggiunto che costituisce, peraltro, costante e pacifico indirizzoermeneutico di legittimità quello per cui «l'impossibilità di far valere ildiritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolinol'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacolidi mero fatto» (cfr., ex multis, Cass. n. 20642 del 2019).Il motivo è fondato.1.1) Si aderisce all’orientamento ormai assunto in modo costante daquesta Corte, secondo cui non può essere attribuito a [OSCURATO:PERSONA] alcuncomportamento inadempiente, perché sul buono era apposta l’indicazionedella serie e la dicitura “a termine” e sulla G.U. erano pubblicati i D.M.caratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi per informazioni agliuffici postali (dove deve sempre essere affisso avviso circa i terminiprescrizionali).Più specificamente, secondo questa Corte: “In tema di buoni postalifruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essiconcretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutividelle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio InformativoAnalitico di cui all'art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirentedei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, che, successivamente, eccepiscadi non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizioneordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determinal'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto deldiritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, ilNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile allamancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativocagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto” (Cass. civ., sez.I, 19/02/2026, n. 3791); “In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessaconsegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 del d.m. 19 dicembre2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza deititoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del dannoconsistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione” (Cass. civ.,sez. I, 18/02/2026, n. 3686).1.2) In particolare, questa Corte, con le decisioni suddette, emesse aseguito di pubblica udienza (relative a BFP della serie "AA1", istituiti con ilD.M. 19/12/2000; ma la soluzione è la medesima anche per le altre seriedi BFP, come quella qui oggetto di causa: buono postale a termine, 18mesi, serie 18B, sottoscritto il 27/7/2005, emesso a seguito di D.M.6/10/2004), ha affrontato il tema dell’asserita responsabilità dainadempimento contrattuale della società ricorrente per non averconsegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi.In particolare, espone questa Corte, la pretesa risarcitoria della partericorrente si fonda sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] spa, almomento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, aveva violatol'obbligo ex lege - previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del Tesorodel 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 284 del1999 (e ribadito dall'art. 6 del medesimo D.M.) - di consegnare il cd."[OSCURATO:PERSONA]" (FIA), contenente anche l'indicazione dellecaratteristiche dettagliate dei buoni sottoscritti, tra cui la relativascadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo didecorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito allaloro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), comeNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026stabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale. Da qui, pertanto, lamancanza di una corretta informazione circa le caratteristichedell'investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA alsottoscrittore, per cui questo non avrebbe avuto conoscenza giuridicadelle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattuttodella loro scadenza, e, quindi, sarebbe rimasto ignaro del momento apartire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento delcorrispondente capitale e degli interessi.Esaminando la normativa, questa Corte rileva che il decreto delMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000 stabilì: all'art. 2, che "l'emissione dei buoni fruttiferipostali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro... ove sonoindicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventualeimporto massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornatalavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario"; all'art. 3, che"Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documentocartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento" (comma1); all'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", che,"[OSCURATO:PERSONA] spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avvisosulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che sarannoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristichedei buoni fruttiferi postali”; all'art. 8, rubricato "Prescrizione", che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre,con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso deicrediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che nefacciano richiesta".Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte rimarca che i buoni postali oggetto della controversia sonodella serie "AA1" e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi didetta serie "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, altermine del sesto anno successivo a quello di emissione".Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni dellaserie "AA1", il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni adecorrere dal sesto anno successivo a quello di loro emissione.Dal riferito quadro normativo la Corte desume, in primo luogo, che gliobblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino diCassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio diun'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole,postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, incaso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art.3 del D.M. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa.La Corte rimarca, poi, che, come recentemente ribadito, affattocondivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss.della motivazione), "... Questa Corte ha ritenuto costantemente econcordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, aisensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dallasopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti inparticolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta aritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contrattomediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto delmeccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. ANumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass.16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presentenelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n.13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass.,n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi deidocumenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione:come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle normedettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buonipostali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione edi letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibilidall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo diintegrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v.,Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.La Corte osserva, a questo punto, che è palese che la pretesa omessainformazione lamentata dalla parte controricorrente riguardava,soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [OSCURATO:SOCIETA], non consegnando il FIA, avrebbe impedito al sottoscrittore diconoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoniacquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito diindividuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto alrimborso di quei buoni.Tuttavia, circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata adecorrere la prescrizione del rimborso dei buoni, rileva il Collegio che giàdalla disciplina recata dal D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affattoagevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione deidiritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degliinteressi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto diemissione della relativa serie. Basta considerare, in proposito, il suo art.8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoniNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026"dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gliinteressi"; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale einteressi, dei buoni "alla scadenza prevista nel decreto di emissione dellarelativa serie"; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie alloraemessa - "AA1" - prevedeva che i buoni "possono essere liquidati, in lineacapitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello diemissione".Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concretafattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolaredall'art. 2946 ("Prescrizione ordinaria"), a tenore del quale "Salvi i casi incui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizionecon il decorso di dieci anni", altresì ribadendosi che l'art. 8 del D.M. Tesorodel 19 dicembre 2000, rubricato "Prescrizione", aveva sancito che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi".La Corte rileva che ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di unacorretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della mancata consegna del FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali serie "AA1" suddetti, aveva riguardato profilistabiliti direttamente dal D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo diquella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione deldiritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l'entità del termineprescrizionale di cui al citato suo art. 2946).Proprio muovendo da questa considerazione, allora, la Corte osserva,in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e,dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (inparticolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, allaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono stateNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026portate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante lapubblicazione di quei decreti sulla [OSCURATO:PERSONA].Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nelD.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis), in cuil'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è piùpresente, essendo stato sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizione(in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico,senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale.La sottoscrizione del buono, pertanto, afferma la Corte, postula chel'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementiessenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interessee la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documentocontrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove glistessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loroconoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguitodella pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministroregolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene.Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto delbuono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatoridelle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decretoistitutivo dell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la duratadel titolo non facesse parte dell'accordo negoziale intervenuto tra la parteche aveva sottoscritto il buono e l'emittente e che, per tale ragione, laprima non fosse a conoscenza di tale elemento.Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è - o, comunque,per il principio di autoresponsabilità, deve essere - a conoscenza deglielementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data discadenza, ossia della durata, la Corte osserva, altresì, che èinconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenzaNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligoinformativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborsoper prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di unainformazione già in possesso dell'asserita parte lesa. Ciò a prescindere daogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioniche il foglio informativo avrebbe dovuto contenere - se tali da includere, ono, anche la durata del titolo, - atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 nonne indica in modo dettagliato il contenuto.Da tanto è derivato, in capo al titolare dei buoni, un onere di attivarsiper conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati neibuoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod.civ.), verificandone l'esatta scadenza ed il dies a quo del termine diprescrizione, nonché la durata di quest'ultimo, entro cui tempestivamenterichiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero delTesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei BuoniPostali, pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e nel codice civile.1.3) Sempre secondo questa Corte (Cass. n. 3686/2026),all’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglioinformativo non osta neppure il provvedimento dell'AGCOM adottatonell'adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio consentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15916, il quale ha accertato che detta societàaveva posto in essere pratiche commerciali scorrette in fase dicollocamento dei buoni, per omissione di informazioni.Infatti, in primo luogo, tale provvedimento dell'Autorità non risultaessere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale dellascorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all'assenza di unaspecifica disposizione relativa agli effetti dell'accertamento dell'Autoritàgarante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza dellaNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026competenza di tale giudice sull'applicazione delle disposizioni normative inmateria contrattuale.Inoltre, l'accertamento dell'Autorità ha investito la condottacomplessiva osservata da [OSCURATO:PERSONA] spa prima e dopo la conclusionedel contratto, ma non si è occupato, specificamente, della mancataconsegna del foglio informativo. Né l’argomentazione relativa alprovvedimento dell’AGCOM è sviluppata nella presente sede.Si osserva, inoltre, che gli accertamenti dell’AGCOM rilevano sul pianodel rapporto tra professionista e consumatore e della tutela di quest’ultimorispetto al compimento di pratiche commerciali scorrette da parte delprofessionista, piano diverso da quello della tutela del risparmio eimplicante l’allegazione della qualità di consumatore del titolare dei BFP el’individuazione di una causa petendi delle domande di risarcimento danni,connessa alla tutela dei consumatori rispetto a clausole abusive o pratichecommerciali scorrette, che è estranea al presente giudizio.1.4) Né rileva l’osservazione (contenuta a pag. 8 del controricorso),secondo la quale i controricorrenti sostengono che sul buono in esame nonfosse neppure indicata la “serie” di appartenenza del titolo, dal momentoche si tratta di contestazione nuova, che non è stata proposta nelleprecedenti fasi del giudizio di merito.1.5) Pertanto, dall’esposto orientamento di questa Corte, il buonooggetto di causa deve ritenersi prescritto e, quindi, non più rimborsabileper causa imputabile ai soli odierni controricorrenti, i quali non hannoesercitato il diritto al rimborso nei successivi dieci anni dalla data discadenza, né minimamente si sono attivati nel tempo utile per evitare cheil diritto di cui erano titolari si estinguesse per intervenuta prescrizione(come prevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto,nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026Ne consegue anche l’inconfigurabilità di una responsabilità contrattualedi [OSCURATO:PERSONA] per il danno derivato dall’estinzione del diritto al rimborsodei BFP.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamenteinvertito l’onere della prova, imponendo a [OSCURATO:PERSONA] l’onere didimostrare la consegna del [OSCURATO:PERSONA], sebbene la domandaprescrizionale.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento all’art. 2935 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che laprescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza dellapossibilità di esercitare il proprio diritto e che da tanto discenderebbe chedeve ritenersi che il termine di prescrizione non sia trascorso e che èdunque fondata la richiesta degli attori relativa al rimborso dei titoli.La ricorrente sostiene che tale affermazione contrasta con il principiooggettivo secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno incui il diritto può essere esercitato (art. 2935 c.c.), indipendentementedalla consapevolezza soggettiva dell’avente diritto, e che correttamentequesta Corte insegna (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 21026 del06/10/2014) che l’art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizionecomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fariferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale diesercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che neostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolareNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causadi sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8(comportamento doloso).Il motivo è fondato.3.1) Anche in questo caso si aderisce all’orientamento sopra indicato,concordandosi con quanto affermato da questa Corte (Cass. n.3686/2026; Cass. civ., sez. I, 12/03/2026, n. 5578; Cass. civ., sez. I,10/03/2026, n. 5384), secondo la quale l'impossibilità di far valere ildiritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in unfatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'eserciziodel diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già,dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. Delresto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia dovuta adignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisceil decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn.19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impediscel'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta aragioni oggettive.Rispetto all'ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ovedeterminato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che perl'ordinamento rileva è l'onere del creditore di attivarsi, di non rimanereinerte, acquisendo, se del caso, l'informazione che colposamente ildebitore non gli ha fornito. Ecco, allora, che, nella specie, la mancataconsegna del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere reso, al più,maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buonoe, conseguentemente, della individuazione del dies a quo del termine diprescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile, atteso chesarebbe bastato consultare la [OSCURATO:PERSONA] per verificare i termini discadenza del buono medesimo e, quindi, l'exordium praescriptionis,Numero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026l'entità del cui termine qui applicabile, giova ribadirlo, è fissatadirettamente dal codice civile (art. 2946).Del resto, appare significativo, a livello sistematico, che il legislatoreabbia dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (art. 2941, n. 8,cod. civ.), come elemento idoneo a determinare la sospensione dellaprescrizione, mentre analogo effetto non è ricollegato al comportamentocolposo del medesimo debitore, sicché nemmeno è possibile recuperarlocome causa dell'ostacolo di fatto all'esercizio di un diritto, medio temporeestintosi per prescrizione, fondando proprio su di esso - comeconcretamente hanno inteso fare gli odierni controricorrenti - una pretesarisarcitoria invece inconfigurabile.Pertanto, nel presente caso il buono si è sicuramente prescritto, percui i titolari del buono non possono nè esercitare il diritto al rimborso deltitolo, né, come visto, richiedere il risarcimento del danno.4) Il ricorso va, pertanto, accolto (accolti il primo e terzo motivo,assorbito il secondo).Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandosi ladomanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] eRanfino Massimo sul presupposto di una invocata responsabilità dainadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non avergliconsegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi.Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenutoconto dell'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell'assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità prima dellaformazione dell’orientamento sopra indicato. P.Q.MNumero registro generale 15138/2025Numero sezionale 3016/2026Numero di raccolta generale 25040/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarandoassorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] AnnaGrazia e [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi meritoe quelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2026 nella camera di consigliodella Prima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25040/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris