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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14952/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -1541 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 1073/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 376/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18317/2021Numero di raccolta generale 14952/20261.- La Corte di appello di Milano, in parziale riforma dellaData pubblicazione 19/05/2026sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaddebito con cui l’INPS aveva chiesto il pagamento dei contributidovuti a seguito dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata perl’anno 2011 per l’importo complessivo di € 9.297,05.In particolare, la Corte a fronte dello svolgimento di attività dilavoro autonomo che ha prodotto il reddito dichiarato, ha ritenutocorretta l’iscrizione operata di ufficio dall’INPS alla Gestioneseparata; quanto al regime sanzionatorio, la Corte ha ritenutosussistente la condotta di evasione.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] conun unico motivo di censura.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.4.- Il ricorrente ha depositato memoria in data 12 marzo 2026nella quale ha dichiarato che in relazione alla pretesa oggettodell’avviso di addebito impugnato ha presentato domanda diadesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agentedella riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231-236, della leggen. 197 del 2022, che la domanda è stata accolta e quantificata lasomma dovuta, di avere versato tale somma in una unicasoluzione in data 27 ottobre 2023.Ha chiesto, ai sensi del comma 236 della norma citata, didichiarare estinto il presente giudizio con integrale compensazionedelle spese.5.- All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18317/20211.- Osserva preliminarmente il Collegio, che la parte ricorrNeunmteero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 14952/2026ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in data 12Data pubblicazione 19/05/2026marzo 2026 nella quale ha dichiarato che in relazione alla pretesaoggetto dell’avviso di addebito impugnato ha presentato domandadi adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agentedella riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231-236, della leggen. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater); l’Ader ha quantificatoin € 5.193,67 la somma da pagare per la definizione agevolataentro il 31.10.2023; il pagamento della somma suddetta èavvenuto in data 27.10.2023.2.- L’art. 1, commi 231-236, della legge n. 197 del 2022prevede che «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti dellariscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essereestinti senza corrispondere le somme affidate all'agente dellariscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di moradi cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e lesomme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decretolegislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolodi aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale equelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedureesecutive e di notificazione della cartella di pagamento» (comma231).

«Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuatoin unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 …» (comma 232).

«Ildebitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà diprocedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità,esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nelproprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata inNumero registro generale 18317/2021vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceNugmleiero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 14952/2026altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,Data pubblicazione 19/05/2026entro il limite massimo previsto dal comma 232.

Nelladichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventualependenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi eassume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more delpagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stessogiudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di unadelle parti» (commi 235 e 236).3.- Tanto premesso, alla fattispecie deve trovare applicazionel’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (recante: «Norma diinterpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi aseguito di definizione agevolata»), introdotto dalla legge diconversione 30 luglio 2025, n. 108 (in G.U. 01/08/2025, n.177),che recita: «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai solifini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresinella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alcomma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 edi cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute eche l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, daparte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stessoNumero registro generale 18317/2021articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e dNuemllearo sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 14952/2026comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241 , dellaData pubblicazione 19/05/2026medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unicarata».

Il comma 2 dell’art. 12-bis dispone inoltre che «L'estinzionedel giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restanodefinitivamente acquisite e non sono rimborsabili».4.- Come affermato da Cass.

S.U. n. 5889/2026, la proceduradi definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22(c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debitidi natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidatiagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno2022.5.- Deve ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, lasussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzioned’ufficio del giudizio ex art. 12 bis cit. (cfr. Cass. nn. 25163/2025e 33883/2025).

In particolare, la parte ricorrente ha prodotto: a)domanda di adesione alla procedura di definizione agevolatapresentata all’AdER del 21 febbraio 2023 relativa all’avviso diaddebito oggetto della presente controversia; b) la determinazionedelle somme dovute da parte della Agenzia delle entrateriscossione da versarsi entro il 31 ottobre 2023; c) la prova delpagamento di detta somma in una unica soluzione in data 27ottobre 2023.6.- Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, inassenza di norme specifiche, deve trovare applicazione la regolaNumero registro generale 18317/2021generale stabilita dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondNoum learo sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 14952/2026quale «Le spese del processo estinto stanno a carico delle partiData pubblicazione 19/05/2026che le hanno anticipate».

Non vi è dunque luogo a pronunciaresulle spese processuali.7.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art.13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue allesole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero diinammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n.25485 del 2018).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -1541 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 1073/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 376/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18317/2021Numero di raccolta generale 14952/20261.- La Corte di appello di Milano, in parziale riforma dellaData pubblicazione 19/05/2026sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaddebito con cui l’INPS aveva chiesto il pagamento dei contributidovuti a seguito dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata perl’anno 2011 per l’importo complessivo di € 9.297,05.In particolare, la Corte a fronte dello svolgimento di attività dilavoro autonomo che ha prodotto il reddito dichiarato, ha ritenutocorretta l’iscrizione operata di ufficio dall’INPS alla Gestioneseparata; quanto al regime sanzionatorio, la Corte ha ritenutosussistente la condotta di evasione.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] conun unico motivo di censura.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.4.- Il ricorrente ha depositato memoria in data 12 marzo 2026nella quale ha dichiarato che in relazione alla pretesa oggettodell’avviso di addebito impugnato ha presentato domanda diadesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agentedella riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231-236, della leggen. 197 del 2022, che la domanda è stata accolta e quantificata lasomma dovuta, di avere versato tale somma in una unicasoluzione in data 27 ottobre 2023.Ha chiesto, ai sensi del comma 236 della norma citata, didichiarare estinto il presente giudizio con integrale compensazionedelle spese.5.- All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18317/20211.- Osserva preliminarmente il Collegio, che la parte ricorrNeunmteero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 14952/2026ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in data 12Data pubblicazione 19/05/2026marzo 2026 nella quale ha dichiarato che in relazione alla pretesaoggetto dell’avviso di addebito impugnato ha presentato domandadi adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agentedella riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231-236, della leggen. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater); l’Ader ha quantificatoin € 5.193,67 la somma da pagare per la definizione agevolataentro il 31.10.2023; il pagamento della somma suddetta èavvenuto in data 27.10.2023.2.- L’art. 1, commi 231-236, della legge n. 197 del 2022prevede che «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti dellariscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essereestinti senza corrispondere le somme affidate all'agente dellariscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di moradi cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e lesomme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decretolegislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolodi aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale equelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedureesecutive e di notificazione della cartella di pagamento» (comma231). «Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuatoin unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 …» (comma 232). «Ildebitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà diprocedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità,esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nelproprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata inNumero registro generale 18317/2021vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceNugmleiero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 14952/2026altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,Data pubblicazione 19/05/2026entro il limite massimo previsto dal comma 232. Nelladichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventualependenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi eassume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more delpagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stessogiudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di unadelle parti» (commi 235 e 236).3.- Tanto premesso, alla fattispecie deve trovare applicazionel’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (recante: «Norma diinterpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi aseguito di definizione agevolata»), introdotto dalla legge diconversione 30 luglio 2025, n. 108 (in G.U. 01/08/2025, n.177),che recita: «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai solifini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresinella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alcomma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 edi cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute eche l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, daparte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stessoNumero registro generale 18317/2021articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e dNuemllearo sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 14952/2026comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241 , dellaData pubblicazione 19/05/2026medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unicarata». Il comma 2 dell’art. 12-bis dispone inoltre che «L'estinzionedel giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restanodefinitivamente acquisite e non sono rimborsabili».4.- Come affermato da Cass. S.U. n. 5889/2026, la proceduradi definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22(c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debitidi natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidatiagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno2022.5.- Deve ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, lasussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzioned’ufficio del giudizio ex art. 12 bis cit. (cfr. Cass. nn. 25163/2025e 33883/2025). In particolare, la parte ricorrente ha prodotto: a)domanda di adesione alla procedura di definizione agevolatapresentata all’AdER del 21 febbraio 2023 relativa all’avviso diaddebito oggetto della presente controversia; b) la determinazionedelle somme dovute da parte della Agenzia delle entrateriscossione da versarsi entro il 31 ottobre 2023; c) la prova delpagamento di detta somma in una unica soluzione in data 27ottobre 2023.6.- Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, inassenza di norme specifiche, deve trovare applicazione la regolaNumero registro generale 18317/2021generale stabilita dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondNoum learo sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 14952/2026quale «Le spese del processo estinto stanno a carico delle partiData pubblicazione 19/05/2026che le hanno anticipate». Non vi è dunque luogo a pronunciaresulle spese processuali.7.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art.13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue allesole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero diinammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n.25485 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito
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