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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 26387/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8063/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Firenze, come da procura in atti -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia, SEZ.

ST.

CATANIA,n. 4477/2019 depositata i l 15/07/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle imposte versate, ex art. 1 co. 665 l. 190 del 2014, in relazione agli eventi sismici del 1990 in Sicilia, ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado.

La CTR ha accertato che i contribuenti non hanno versato in atti documentazione idonea alla prova del versamento delle ritenute di acconto da parte dei loro datori di lavoro, né “copia delle loro dichiarazioni dei redditi da cui risulta nel corrispondente quadro l’importo delle ritenute versate dal loro datore di lavoro”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ex art. 370 comma 1 c.p.c..

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92, 118 disp. att.

C.p.c. e 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine all’idoneità delle certificazioni AT allegate al ricorso di primo grado e all’ulteriore certificazione allegata in appello, per dimostrare l’assolvimento del carico tributario Irpef anno 1990/1992.

Richiama in particolare la certificazione del 26 giugno 2014 dell’Agenzia delle entrate che certificava il reddito percepito e le ritenute subite negli anni 1990/1992, non contestata dall’Ufficio (se non sotto il profilo della tardività, ex art. 38 dpr 602/73).

2. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 1 co. 665 l. 190/2014, come novellato dall’art. 16- octies dl. 91/2017, conv. in l. 123/2017, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto l’importo del rimborso deve essere calcolato in funzione delle ritenute subite, non avendo rilevanza la dimostrazione dell’effettivo versamento da parte del datore di lavoro delle relative ritenute.

Il ricorso, verificato il fascicolo di merito, come consentito in base alla proposizione del motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c., è fondato.

3. Va premesso che l'art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha introdotto, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16dicembre 1990 in Sicilia, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ord. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, la possibilità di definire in maniera automatica la loro posizione nei confronti dell'Erario relativa agli anni 1990- 1992 versando, entro il 16 marzo 2003 (termine poi prorogato), l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%, con la precisazione che, ove gli importi da versare complessivamente eccedessero la somma di euro 5.000, l'eccedenza poteva essere versata in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003 (termine poi prorogato). 3.1.L'art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha poi espressamente previsto che, nel caso in cui i soggetti sopra indicati avessero già versato imposte per il triennio 1990-1992 d'importo superiore 4 quello previsto dall'art. 9, comma 17, della

I. n. 289 del 2002, potessero ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso - con esclusione di quelli che svolgevano attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione era stata sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea - sempre che avessero presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, dl d.lgs. n. 546 del 1992, e successive modif.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 28 febbraio 2008, n. 31, di conv. del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248.

3.2. È poi intervenuto l'art. 16 - octies, comma 1, lett. b), del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, inserito in sede di conversione dalla

I. 3 agosto 2017, n.. 123, il quale, oltre a specificare che il diritto al rimborso spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi equiparati o assimilati a questi ultimi in relazione alle ritenute subite, sempre con esclusione dei sopra menzionati soggetti svolgenti attività d'impresa, ha anche introdotto limiti quantitativi allo stesso, aggiungendo che esso deve essere erogato, nei limiti della spesa autorizzata.

3.3. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare la legittimazione a presentare la richiesta di tale rimborso (e ad impugnare l'eventuale rifiuto) in capo al soggetto che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta, e cioè il sostituito d'imposta, il più delle volte dichiarando anche la concorrente legittimazione del soggetto che ha effettuato il versamento dell'imposta, e cioè del sostituto d'imposta (v.

Cass., Sez. 5, n. 17472/2017, Rv. 644905- 01 e Cass., Sez. 6-5, n. 29039/2017, Rv. 646972-01; cfr. Cass., Sez. 5, n. 5498/2020, Rv. 657366-01 e Cass., Sez. 6-5, n. 18905/2016, Rv. 641481-01, ove legittimato a chiedere il rimborso è stato considerato il solo sostituito, quale unico destinatario l'agevolazione, in quanto vittima dell'evento calamitoso).

3.4. Anche di recente questa Corte ha ribadito che, per quanto riguarda la misura agevolativa in esame, anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche cd. sostituito (così Cass., Sez. 6- 5, n. 04291/2018, Rv. 647136-02; conf.

Cass. n. 7970/2021).

Ciò in quanto l'art. 38 del d.P.R. cit. attribuisce la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti sia al soggetto che ha effettuato il versamento, sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (v.

Cass. n. 7970/2021 cit.; n. 16105/2015; v. già Cass., Sez. 5, n. 14911/2007).

4. In relazione al riparto della prova la CTR ha accertato che i contribuenti, lavoratori dipendenti, non avevano idoneamente adempiuto all'onere sugli stessi gravante mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi, ove erano riportati i versamenti effettuati dal sostituto d'imposta, ritenendo necessaria la produzione dei MOD 101, come dedotto in appello dall’Agenzia, peraltro rilevando che i contribuenti avevano eccepito che l’entità delle ritenute neppure era stata contestata.

5. A fronte di ciò la motivazione della sentenza è generica ed apodittica laddove fa riferimento a “documentazione non idonea alla prova”, senza chiarire come sia pervenuta a tale conclusione ed a cosa essa specificamente si riferisca (anche in relazione alla rilevata non contestazione).

In particolare manca la parte dinamica della motivazione, in quanto,secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, a i fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006; Cass. , Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016; Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 32980 del 20/12/2018). 6.Peraltro le somme richieste a rimborso sono state calcolate direttamente dall’Agenzia delle Entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente e indicate nelle dichiarazioni dei redditi: in presenza di siffatta certificazione la CTR non ha motivato compiutamente, laddove ha ritenuto non provata l’entità del rimborso richiesto, valutata la tempestività dell’istanza.

7. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8063/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Firenze, come da procura in atti -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia, SEZ. ST. CATANIA,n. 4477/2019 depositata i l 15/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle imposte versate, ex art. 1 co. 665 l. 190 del 2014, in relazione agli eventi sismici del 1990 in Sicilia, ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado. La CTR ha accertato che i contribuenti non hanno versato in atti documentazione idonea alla prova del versamento delle ritenute di acconto da parte dei loro datori di lavoro, né “copia delle loro dichiarazioni dei redditi da cui risulta nel corrispondente quadro l’importo delle ritenute versate dal loro datore di lavoro”. L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ex art. 370 comma 1 c.p.c.. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92, 118 disp. att. C.p.c. e 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine all’idoneità delle certificazioni AT allegate al ricorso di primo grado e all’ulteriore certificazione allegata in appello, per dimostrare l’assolvimento del carico tributario Irpef anno 1990/1992. Richiama in particolare la certificazione del 26 giugno 2014 dell’Agenzia delle entrate che certificava il reddito percepito e le ritenute subite negli anni 1990/1992, non contestata dall’Ufficio (se non sotto il profilo della tardività, ex art. 38 dpr 602/73). 2. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 1 co. 665 l. 190/2014, come novellato dall’art. 16- octies dl. 91/2017, conv. in l. 123/2017, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto l’importo del rimborso deve essere calcolato in funzione delle ritenute subite, non avendo rilevanza la dimostrazione dell’effettivo versamento da parte del datore di lavoro delle relative ritenute. Il ricorso, verificato il fascicolo di merito, come consentito in base alla proposizione del motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c., è fondato. 3. Va premesso che l'art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha introdotto, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16dicembre 1990 in Sicilia, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ord. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, la possibilità di definire in maniera automatica la loro posizione nei confronti dell'Erario relativa agli anni 1990- 1992 versando, entro il 16 marzo 2003 (termine poi prorogato), l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%, con la precisazione che, ove gli importi da versare complessivamente eccedessero la somma di euro 5.000, l'eccedenza poteva essere versata in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003 (termine poi prorogato). 3.1.L'art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha poi espressamente previsto che, nel caso in cui i soggetti sopra indicati avessero già versato imposte per il triennio 1990-1992 d'importo superiore 4 quello previsto dall'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002, potessero ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso - con esclusione di quelli che svolgevano attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione era stata sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea - sempre che avessero presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, dl d.lgs. n. 546 del 1992, e successive modif. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 28 febbraio 2008, n. 31, di conv. del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248. 3.2. È poi intervenuto l'art. 16 - octies, comma 1, lett. b), del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, inserito in sede di conversione dalla I. 3 agosto 2017, n.. 123, il quale, oltre a specificare che il diritto al rimborso spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi equiparati o assimilati a questi ultimi in relazione alle ritenute subite, sempre con esclusione dei sopra menzionati soggetti svolgenti attività d'impresa, ha anche introdotto limiti quantitativi allo stesso, aggiungendo che esso deve essere erogato, nei limiti della spesa autorizzata. 3.3. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare la legittimazione a presentare la richiesta di tale rimborso (e ad impugnare l'eventuale rifiuto) in capo al soggetto che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta, e cioè il sostituito d'imposta, il più delle volte dichiarando anche la concorrente legittimazione del soggetto che ha effettuato il versamento dell'imposta, e cioè del sostituto d'imposta (v. Cass., Sez. 5, n. 17472/2017, Rv. 644905- 01 e Cass., Sez. 6-5, n. 29039/2017, Rv. 646972-01; cfr. Cass., Sez. 5, n. 5498/2020, Rv. 657366-01 e Cass., Sez. 6-5, n. 18905/2016, Rv. 641481-01, ove legittimato a chiedere il rimborso è stato considerato il solo sostituito, quale unico destinatario l'agevolazione, in quanto vittima dell'evento calamitoso). 3.4. Anche di recente questa Corte ha ribadito che, per quanto riguarda la misura agevolativa in esame, anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche cd. sostituito (così Cass., Sez. 6- 5, n. 04291/2018, Rv. 647136-02; conf. Cass. n. 7970/2021). Ciò in quanto l'art. 38 del d.P.R. cit. attribuisce la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti sia al soggetto che ha effettuato il versamento, sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (v. Cass. n. 7970/2021 cit.; n. 16105/2015; v. già Cass., Sez. 5, n. 14911/2007). 4. In relazione al riparto della prova la CTR ha accertato che i contribuenti, lavoratori dipendenti, non avevano idoneamente adempiuto all'onere sugli stessi gravante mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi, ove erano riportati i versamenti effettuati dal sostituto d'imposta, ritenendo necessaria la produzione dei MOD 101, come dedotto in appello dall’Agenzia, peraltro rilevando che i contribuenti avevano eccepito che l’entità delle ritenute neppure era stata contestata. 5. A fronte di ciò la motivazione della sentenza è generica ed apodittica laddove fa riferimento a “documentazione non idonea alla prova”, senza chiarire come sia pervenuta a tale conclusione ed a cosa essa specificamente si riferisca (anche in relazione alla rilevata non contestazione). In particolare manca la parte dinamica della motivazione, in quanto,secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, a i fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006; Cass. , Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016; Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 32980 del 20/12/2018). 6.Peraltro le somme richieste a rimborso sono state calcolate direttamente dall’Agenzia delle Entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente e indicate nelle dichiarazioni dei redditi: in presenza di siffatta certificazione la CTR non ha motivato compiutamente, laddove ha ritenuto non provata l’entità del rimborso richiesto, valutata la tempestività dell’istanza. 7. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinv
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