CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1950
Cassazione n. 18296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 82-44876/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato (così come aveva già ritenuto il tribunale) in termini di truffa i fatti accertati, valorizzando aspetti inequivoci della condotta. L'imputato non si è infatti limitato all'inadempimento della prestazione, ma ha posto in essere plurimi ed univoci raggiri (anche traendo in inganno il contraente sulle qualità proprie di imprenditore solvibile ed attivo nelle molte iniziative edilizie intraprese con aziende conosciute in ambito regionale) ed artifizi (indicazione di diversa partita iva ed evidenti scuse per giustificare l'inadempimento) al fine di indurre in errore l'acquirente in ordine alla sua effettiva solvibilità. In tali sensi è volto del resto l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota CED). Nel caso di specie, invero, è, in particolare, configurabile una c.d. truffa contrattuale, essendosi la vittima determinata alla stipula -che avrebbe altrimenti rifiutato- nella erronea convinzione che l'acquirente fosse attivo e solvibile nel settore edilizio. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti accertati. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. Anche il motivo di ricorso svolto in tema di improcedibilità dell'azione penale per intempestività della querela (9/12/2014) è manifestamente infondato. Occorre infatti dare continuità a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Rv. 264165), assolutamente condiviso dal Collegio, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. La Corte afferma sul punto, non contraddetta dai motivi di ricorso, che solo in data 6 novembre 2014 la vittima di truffa 82-44876/2021 ebbe piena contezza dei raggiri subiti, avendo in precedenza solo sospetti provocati dall'inadempimento. 1.4. Del pari è a dirsi quanto attratto qualificante della truffa (artifizi e raggiri ben indicati in sentenza) rispetto alla ipotesi di insolvenza fraudolenta, caratteriz2ata dalla dissimulazione dello stato di insolvenza. L'imputato non si è infatti limitato a dissimulare il suo stato di insolvenza, ma ha posto in essere plurimi ed univoci raggiri ed artifizi (circa le sue qualità di imprenditore attivo ne settore edilizio). In tali sensi è volto del resto l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 7, ord. del 13/1/2015, Rv. 263360; Sez. 2, n. 45096 del 11/11/2009, Rv. 245695; Sez. 2, n. 10792, del 23/1/2001, Rv. 218672), per il quale il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta, giacché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente c:reate per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata unicamente con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. 1.5. Del pari è a dirsi quanto a trattamento sanzionatorio (calibrato in ragione della stimata gravità e durata della condotta decettiva e in tal guisa argomentato) e negazione delle circostanze attenuanti generiche, dacché alcun elemento di positiva valutazione è stato offerto al merito ai fini dell'apprezzamento di circostanze tali da rendere fievole l'offesa e la condotta complessiva, anche post delictum. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]