CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 28/10/2013 sino al 23/6/2016, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., in relazione al quale - dopo essere stato condannato in primo grado alla pena di anni sei di reclusione - era stato assolto dal giudice di appello per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che sussistesse la condizione ostativa rappresentata dal concorso della condotta dolosa ovvero colposa del richiedente. Ha argomentato che gli addebiti a carico del ricorrente si fondavano su intercettazioni e apporti collaborativi che lo avevano indicato come affiliato al clan Comberiati, che peraltro erano stati ritenuti dal giudice del merito non adeguatamente specifici e non recanti indicazioni in ordine a concreti episodi delittuosi, anche in considerazione del fatto che il nomignolo ricorrente nelle intercettazioni e riconducibile al Mauro era utilizzato nell'ambiente malavitoso anche per designare altro soggetto. La Corte ha peraltro rilevato che i predetti elementi, sebbene insufficienti a giustificare una pronuncia di condanna, dovevano ritenersi idonei a disvelare la contiguità del ricorrente con il contesto associativo contestatogli e a ingenerare un'apparenza di colpevolezza; in tal senso, ha rilevato, andavano valorizzate le dichiarazioni acquisite nel corso della fase processuale e dalle quali poteva ritenersi provata la frequentazione del Mauro con componenti del sodalizio criminoso in esame. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi n dell'art.606, comma 1, lett.b), in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen., nonché il vizio di carenza, illogicità e apparenza della motivazione, in v/L relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., nella parte in cui ha ritenuto sussistente la colpa grave del ricorrente. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che gli elementi istruttori valorizzati - ovvero le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le conversazioni intercettate - erano state ritenute dal giudice della cognizione come ambigui e non specificamente individualizzanti, anche per effetto del mancato coinvolgimento del ricorrente nella consumazione dei reati fine; ha dedotto che l'ordinanza era frutto di una motivazione illogica ovvero solo apparente nelle parte in cui aveva attribuito rilevanza alla frequentazioni del Mauro allo scopo di sostenere la sua colpa nel dare causa alla carcerazione, frequentazioni le quali potevano porsi in rapporto sinergico con la carcerazione solo in presenza di una dimostrata concausalità con il provvedimento restrittivo; ha altresì dedotto che l'unica persona che aveva indicato nel Mauro un affiliato al clan Comberiati - ovvero [OSCURATO:PERSONA] - era stata ritenuta non attendibile in considerazione di un riconoscimento fotografico non certo e sicuro. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). Ancora più specificamente - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n.48311, D'Urso, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, Hosni, RV. 276458). 4. Ciò premesso, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata si sia adeguatamente confrontata con tali principi e, che in particolare, la stessa abbia escluso la sussistenza del diritto all'indennizzo sulla base di un dedotto comportamento sinergico da parte dell'imputato, dando adeguatamente conto dell'effettiva consistenza della condotta dolosa o colposa del medesimo, non sussistendo pertanto il denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la Corte d'appello ha provveduto a operare una complessiva rivalutazione del materiale probatorio esaminato da parte del GIP anteriormente all'emissione dell'ordinanza applicativa, provvedendo ad un'analisi dei relativi elementi indiziari e al fine di giungere, su una base di valutazione ex ante, ad un giudizio di prognostica fondatezza delle imputazioni ascritte, con specifico riferimento alla dedotta convergenza del materiale istruttorio rappresentato dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cortese, Pace e Liotti; che, unitamente alla dichiarante [OSCURATO:PERSONA], avevano indicato il Mauro come un soggetto affiliato a un clan di tipo mafioso.Dichiarazioni che, a propria volta, appaiono univoche nel corroborare il valore delle accertate frequentazioni dell'odierno ricorrente nei confronti di soggetti successivamente condannati per il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen.; risultandone quindi acclarata la contiguità personale con soggetti coinvolti nel sodalizio illecito con la conseguente idoneità della medesima a configurare una condotta gravemente colposa da porre in diretta sinergia con l'emissione dell'ordinanza cautelare. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; quanto al rapporto processuale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nulla va provveduto in ordine alle spese, atteso il carattere tautologico delle argomentazioni contenute nella relativa memoria di costituzione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe