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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20373/2026

Testo disponibile della fonte

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udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Imperia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili di condanna:- sentenza della Corte di appello di Genova del 14 luglio 2022 per i delitti diassociazione per delinquere e riciclaggio, commessi tra gennaio 2018 e novembre 2019;- sentenza del Tribunale di Imperia del 29 febbraio 2024, per i delitti di cui agli artt. 497-bis e 489 cod. pen., commessi il 14 giugno 2017.2.

Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando un composito unico motivo, con cui ha eccepito vizio di motivazione.Evidenziato che il ruolo del condannato in ambito associativo prevedeval’individuazione di soggetti nullatenenti o in difficoltà economiche che fungessero daprestanomi o intestatari di rapporti bancari o postali, ha dedotto che la più recente condannaafferisce al possesso e all’uso di documenti falsi per attivare una carta postepay, commessiil 14 giugno 2017, rimarcando che la sentenza della Corte di appello di Genova, purindicando come periodo di attività del sodalizio da gennaio 2018 a novembre 2019, dà atto dioperazioni di riciclaggio riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e all’associazione sin dal mese di giugno del2017.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

L’elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità deldisegno criminoso, configurabile quando le singole condotte siano manifestazione di unidentico e unico programma delittuoso, che richiede l’ideazione ab origine di una serie benindividuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (cfr., tra letante, Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052 – 01).

La prova del requisito psichico, ritenuto dal legislatore meritevole di più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneitàdelle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissionedei reati (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01).3.

Nel caso in esame, il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei principiesposti.La motivazione dell'ordinanza impugnata consta del richiamo a una sequela diprecedenti giurisprudenziali, in calce ai quali il giudice liquida sbrigativamente l’istanza exart. 671 cod. proc. pen., affermando che non è stata raggiunta la prova dell’unicità dellaprogrammazione criminosa, al di là della contiguità temporale e dell’analogia dei titoli direato.Il discorso giustificativo si rivela carente, non essendosi il giudice dell’esecuzioneadeguatamente confrontato con gli indicatori valorizzati dall’instante e con le specifichedinamiche criminose enucleabili dalle sentenze passate in giudicato, puntualmenteevidenziate in ricorso.4.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Imperia,che dovrà procedere in diversa persona fisica, avendo il Giudice delleleggi con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt.34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedonoche non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta diapplicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Imperia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili di condanna:- sentenza della Corte di appello di Genova del 14 luglio 2022 per i delitti diassociazione per delinquere e riciclaggio, commessi tra gennaio 2018 e novembre 2019;- sentenza del Tribunale di Imperia del 29 febbraio 2024, per i delitti di cui agli artt. 497-bis e 489 cod. pen., commessi il 14 giugno 2017.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando un composito unico motivo, con cui ha eccepito vizio di motivazione.Evidenziato che il ruolo del condannato in ambito associativo prevedeval’individuazione di soggetti nullatenenti o in difficoltà economiche che fungessero daprestanomi o intestatari di rapporti bancari o postali, ha dedotto che la più recente condannaafferisce al possesso e all’uso di documenti falsi per attivare una carta postepay, commessiil 14 giugno 2017, rimarcando che la sentenza della Corte di appello di Genova, purindicando come periodo di attività del sodalizio da gennaio 2018 a novembre 2019, dà atto dioperazioni di riciclaggio riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e all’associazione sin dal mese di giugno del2017.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità deldisegno criminoso, configurabile quando le singole condotte siano manifestazione di unidentico e unico programma delittuoso, che richiede l’ideazione ab origine di una serie benindividuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (cfr., tra letante, Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052 – 01). La prova del requisito psichico, ritenuto dal legislatore meritevole di più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneitàdelle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissionedei reati (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01).3. Nel caso in esame, il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei principiesposti.La motivazione dell'ordinanza impugnata consta del richiamo a una sequela diprecedenti giurisprudenziali, in calce ai quali il giudice liquida sbrigativamente l’istanza exart. 671 cod. proc. pen., affermando che non è stata raggiunta la prova dell’unicità dellaprogrammazione criminosa, al di là della contiguità temporale e dell’analogia dei titoli direato.Il discorso giustificativo si rivela carente, non essendosi il giudice dell’esecuzioneadeguatamente confrontato con gli indicatori valorizzati dall’instante e con le specifichedinamiche criminose enucleabili dalle sentenze passate in giudicato, puntualmenteevidenziate in ricorso.4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Imperia,che dovrà procedere in diversa persona fisica, avendo il Giudice delleleggi con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt.34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedonoche non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta diapplicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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