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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34958/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "N. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; rilevato che, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, il primo giudice ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado), statuizione sui cui la Corte di merito non ha argomentato in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, limitandosi a rigettare, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, l'unico motivo di appello con cui l'imputato aveva chiesto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (vedi pag. 2 dell'atto di appello e pag. 5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "N. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; rilevato che, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, il primo giudice ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado), statuizione sui cui la Corte di merito non ha argomentato in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, limitandosi a rigettare, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, l'unico motivo di appello con cui l'imputato aveva chiesto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (vedi pag. 2 dell'atto di appello e pag. 5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 lugli