CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 04KY2HB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamene vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici dalla Corte territoriale (si veda la quH pagina della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa del;u. ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coip nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q. P.Q.M