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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 26259/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 gennaio 2026 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa il 29 marzo 2023 dal Tribunale della stessat città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 337 cod. pen. 2.

Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendone la nullità per omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia, nominato prima dell'emissione del decreto medesimo, con contestuale revoca del precedente difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto.

Va premesso che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01).

Nel caso in esame, dall'esame degli atti del fascicolo processuale, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della censura sollevata dal ricorrente, risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in luogo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia, con contestuale revoca del precedente, 1 111 luglio 2024, prima dell'emissione dell'anzidetto decreto, avvenuta il 15 ottobre 2025.

Ne consegue che si è effettivamente verificata l'eccepita nullità di ordine generale e insanabile, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Annul P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2026 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa il 29 marzo 2023 dal Tribunale della stessat città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 337 cod. pen. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendone la nullità per omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia, nominato prima dell'emissione del decreto medesimo, con contestuale revoca del precedente difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto. Va premesso che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Nel caso in esame, dall'esame degli atti del fascicolo processuale, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della censura sollevata dal ricorrente, risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in luogo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia, con contestuale revoca del precedente, 1 111 luglio 2024, prima dell'emissione dell'anzidetto decreto, avvenuta il 15 ottobre 2025. Ne consegue che si è effettivamente verificata l'eccepita nullità di ordine generale e insanabile, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M. Annul P.Q.M
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