Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:182
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0274 - IT
Avis juridique important
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61997B0274
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 16 luglio 1998. - [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Regolamento (CEE) n. 4028/86 - Politica comune della pesca - Contributo finanziario comunitario - Procedimento diretto alla soppressione del contributo - Ricorso di annullamento - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]274/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02925
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera della [OSCURATO:PERSONA] che informa il ricorrente del proseguimento di un procedimento di soppressione di una sovvenzione e di recupero dell'importo già versato
(Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 4028/86)
[OSCURATO:PERSONA] atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo.
In presenza di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in linea di principio atti impugnabili solo quelli che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, e non gli atti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale.
Deve considerarsi come un provvedimento transitorio inteso alla preparazione della decisione finale e pertanto non può essere considerato come un atto idoneo ad essere oggetto di ricorso una lettera con cui la [OSCURATO:PERSONA] informa la società ricorrente del proseguimento di un procedimento interno in vista della soppressione del contributo finanziario accordato alla medesima in base al regolamento n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, nonché del recupero dell'importo già versato. Quanto agli eventuali effetti svantaggiosi riferentisi al fatto che è in corso il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], essi sono soltanto la conseguenza logica dell'avvio di quest'ultimo e non caratterizzano l'esistenza di un provvedimento produttivo di effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad adottare provvedimenti di natura transitoria.