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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:191
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989J0304 - IT Avis juridique important | 61989J0304 SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 7 MAGGIO 1991. - [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-304/89. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02283 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Politica sociale - [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo - [OSCURATO:PERSONA] al finanziamento di azioni di formazione professionale - Decisione di riduzione di un contributo inizialmente concesso - Possibilità, per lo Stato membro interessato, di presentare osservazioni prima dell' adozione della decisione - Formalità sostanziale - Inosservanza - Illegittimità ((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1)) [OSCURATO:PERSONA]' ambito del procedimento di concessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo, di contributi finanziari ad azioni di formazione e di orientamento professionali svolte in uno Stato membro, lo Stato membro interessato è l' unico interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] ed impegna la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di versamento presentate dai beneficiari e può anche essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni finanziate.

Data la funzione centrale di detto Stato membro e l' importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità - garantitagli dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 - di presentare le sue osservazioni prima dell' adozione di una decisione che riduce il contributo finanziario inizialmente concesso costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione di riduzione. [OSCURATO:PERSONA] causa C-304/89, [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto portoghese con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] de Ascencão, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 12, rue de la Grève, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 1989 che dichiarano non ammissibili spese per l' importo complessivo di 63 450 244 e 23 713 486 ESC relative rispettivamente alle domande di contributo nn. 870708/P1 e 870708/P3, presentate al [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori T.F. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F.

Mancini e F.A.

Schockweiler, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali delle parti, presentate all' udienza del 15 gennaio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 marzo 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 ottobre 1989, la società [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha chiesto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di due decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 1989 che riducono il contributo che il [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]") aveva inizialmente concesso per due progetti di formazione presentati per conto della ricorrente. 2 A norma dell' art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 83/516/CEE, relativa ai compiti del [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo (GU L 289, pag. 38), questo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionali. 3 L' approvazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una domanda di finanziamento comporta, a norma dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento"), il versamento di un anticipo del 50% del contributo alla data fissata per l' inizio dell' azione di formazione.

In forza del n. 4 della stessa disposizione, le domande di versamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziari dell' azione. 4 L' art. 6, n. 1, del regolamento stabilisce che, qualora il contributo del [OSCURATO:PERSONA] non venga impiegato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la [OSCURATO:PERSONA] può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni in merito.

Lo stesso articolo, nel n. 2, dispone che le somme versate che non siano state impiegate alle condizioni stabile dalla decisione di approvazione vengono recuperate e che lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate nel caso di azioni delle quali garantisce il buon esito ai sensi dell' art. 2, n. 2, della summenzionata decisione 83/516. 5 Il dipartimento per gli affari del [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo (in prosieguo: il "DAFSE"), con sede in Lisbona, presentava, a nome della Repubblica portoghese e per conto della società ricorrente, una domanda di contributo finanziario agli uffici del [OSCURATO:PERSONA]. 6 I due progetti di formazione per i quali si sollecitava il contributo venivano approvati con due decisioni della [OSCURATO:PERSONA], con riserva di talune modifiche riguardanti l' importo del contributo.

Queste decisioni venivano comunicate al DAFSE, che a sua volta le notificava alla ricorrente. 7 Alla conclusione delle azioni di formazione, la ricorrente presentava al DAFSE i documenti comprovanti che le azioni erano state portate a termine, nonché le domande fiscali di versamento del saldo e la relazione di valutazione quantitativa e qualitativa contemplata dall' art. 5, n. 4, del regolamento. 8 In applicazione di detta disposizione, la Repubblica portoghese certificava l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di versamento del saldo e trasmetteva queste ultime alla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Esaminata la domanda di versamento del saldo, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava l' esistenza di un determinato importo di spese non ammissibili.

Di conseguenza, con le due decisioni impugnate, comunicate al DAFSE e poi da questo notificate alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] riduceva l' ammontare del contributo concesso inizialmente. 10 La ricorrente deduce, a sostegno del suo ricorso per l' annullamento di dette decisioni, quattro mezzi relativi, rispettivamente, all' inosservanza delle forme sostanziali, alla violazione dei principi generali del diritto, al mancato rispetto dei diritti quesiti ed all' insufficienza della motivazione delle decisioni impugnate. 11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 12 Risulta che le due decisioni impugnate sono state comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità portoghesi competenti in forma di atti motivati che le informavano, in sostanza, che - a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento - il contributo del [OSCURATO:PERSONA] era ridotto ad un importo inferiore a quello inizialmente approvato. 13 Di conseguenza, le decisioni contestate, pur se indirizzate alla Repubblica portoghese, riguardavano individualmente e direttamente la ricorrente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, in quanto la privano di una parte del contributo che le era stato inizialmente accordato, senza che lo Stato membro disponga, sotto questo profilo, di un proprio potere discrezionale. 14 Con il primo mezzo, relativo all' inosservanza delle forme sostanziali, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le decisioni impugnate sono in contrasto con l' art. 6, n. 1, del regolamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto prescrive detta disposizione, non ha sentito lo Stato membro interessato prima dell' adozione delle decisioni impugnate. 15 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che le autorità nazionali competenti possono accettare le decisioni di riduzione del contributo finanziario e comunicarle al promotore del progetto, oppure possono contestarle, conformemente all' art. 6, n. 1, già citato.

In caso di contestazione inizierebbe una nuova fase di concertazione tra gli uffici del [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali, al termine della quale le decisioni sarebbero confermate o modificate e diventerebbero definitive con la notifica al promotore dei progetti. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie le autorità portoghesi avrebbero espressamente accettato le riduzioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] ed acconsentito a notificare alla ricorrente gli atti impugnati.

In ogni caso, la ricorrente non sarebbe legittimata ad invocare un diritto ad essere consultata al quale lo stesso legittimo titolare ha rinunciato. 16 Si deve osservare, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] non può contestare l' interesse della ricorrente a dedurre questo mezzo. 17 Infatti la ricorrente ha un interesse legittimo ad avvalersi dell' eventuale inosservanza della formalità prescritta dall' art. 6, n. 1, del regolamento, in quanto detta irregolarità ha potuto incidere sulla legittimità delle decisioni impugnate. 18 In ogni caso, emerge dalla giurisprudenza della Corte, che questa può rilevare d' ufficio la violazione delle forme sostanziali (v. sentenze 21 dicembre 1954, Francia / [OSCURATO:PERSONA], causa 1/54, Racc. pag. 7, Italia / [OSCURATO:PERSONA], causa 2/54, Racc. pag. 73, e 20 marzo 1959, Nold / [OSCURATO:PERSONA], causa 18/57, Racc. pag. 89). 19 E' pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dato alla Repubblica portoghese, prima dell' adozione della decisione contestata, la possibilità di presentare le sue osservazioni, così violando l' obbligo chiaramente impostole dall' art. 6, n. 1, del regolamento. 20 D' altra parte, non v' è dubbio che lo Stato membro è l' unico interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza 15 marzo 1984, EISS / [OSCURATO:PERSONA], punto 15 della motivazione, causa 310/81, Racc. pag. 1341) e che esso impegna la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di versamento di saldo e in quanto può anche essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione. 21 Data la funzione centrale dello Stato membro e l' importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per lo Stato membro interessato, di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità delle decisioni impugnate. 22 Non si può accogliere l' argomento che la [OSCURATO:PERSONA] trae dalla possibilità che lo Stato membro interessato riapra la fase di concertazione con il [OSCURATO:PERSONA] una volta che la decisione di riduzione gli sia stata notificata. 23 A questo proposito basta osservare che in tal caso tanto il destinatario del contributo, informato dell' instaurazione della concertazione, quanto lo Stato membro interessato non avrebbero più la possibilità di esprimere un' azione d' annullamento nei confronti delle decisioni di riduzione qualora, nonostante le obiezioni avanzate dallo Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] confermasse la sua decisione iniziale dopo la scadenza del termine di due mesi stabilita dall' art. 173, terzo comma, del Trattato. 24 Inoltre, in simile ipotesi, il destinatario del contributo e lo Stato membro non potrebbero nemmeno chiedere l' annullamento della decisione che conferma la riduzione del contributo, perché un ricorso d' annullamento proposto contro un provvedimento che si limita a confermare una precedente decisione non impugnata tempestivamente è irricevibile (v. ordinanza 21 novembre 1990, Infortec, punto 10 della motivazione, causa C-12/90, Racc. pag.

I-4265). 25 Ne consegue che le contestate decisioni di riduzione vanno annullate, senza necessità di esaminare gli altri mezzi relativi della ricorrente.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va perciò condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Sono annullate le decisioni 27 giugno 1989 che dichiarano non ammissibili spese per l' importo complessivo di 63 450 244 ESC e 23 713 486 ESC relative rispettivamente alle domande di contributo nn. 870708/P1 e 870708/P3, presentate al [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0304 - IT Avis juridique important | 61989J0304 SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 7 MAGGIO 1991. - [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-304/89. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02283 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Politica sociale - [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo - [OSCURATO:PERSONA] al finanziamento di azioni di formazione professionale - Decisione di riduzione di un contributo inizialmente concesso - Possibilità, per lo Stato membro interessato, di presentare osservazioni prima dell' adozione della decisione - Formalità sostanziale - Inosservanza - Illegittimità ((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1)) [OSCURATO:PERSONA]' ambito del procedimento di concessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo, di contributi finanziari ad azioni di formazione e di orientamento professionali svolte in uno Stato membro, lo Stato membro interessato è l' unico interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] ed impegna la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di versamento presentate dai beneficiari e può anche essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni finanziate. Data la funzione centrale di detto Stato membro e l' importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità - garantitagli dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 - di presentare le sue osservazioni prima dell' adozione di una decisione che riduce il contributo finanziario inizialmente concesso costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione di riduzione. [OSCURATO:PERSONA] causa C-304/89, [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto portoghese con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] de Ascencão, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 12, rue de la Grève, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 1989 che dichiarano non ammissibili spese per l' importo complessivo di 63 450 244 e 23 713 486 ESC relative rispettivamente alle domande di contributo nn. 870708/P1 e 870708/P3, presentate al [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori T.F. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali delle parti, presentate all' udienza del 15 gennaio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 marzo 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 ottobre 1989, la società [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha chiesto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di due decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 1989 che riducono il contributo che il [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]") aveva inizialmente concesso per due progetti di formazione presentati per conto della ricorrente. 2 A norma dell' art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 83/516/CEE, relativa ai compiti del [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo (GU L 289, pag. 38), questo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionali. 3 L' approvazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una domanda di finanziamento comporta, a norma dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento"), il versamento di un anticipo del 50% del contributo alla data fissata per l' inizio dell' azione di formazione. In forza del n. 4 della stessa disposizione, le domande di versamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziari dell' azione. 4 L' art. 6, n. 1, del regolamento stabilisce che, qualora il contributo del [OSCURATO:PERSONA] non venga impiegato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la [OSCURATO:PERSONA] può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni in merito. Lo stesso articolo, nel n. 2, dispone che le somme versate che non siano state impiegate alle condizioni stabile dalla decisione di approvazione vengono recuperate e che lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate nel caso di azioni delle quali garantisce il buon esito ai sensi dell' art. 2, n. 2, della summenzionata decisione 83/516. 5 Il dipartimento per gli affari del [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo (in prosieguo: il "DAFSE"), con sede in Lisbona, presentava, a nome della Repubblica portoghese e per conto della società ricorrente, una domanda di contributo finanziario agli uffici del [OSCURATO:PERSONA]. 6 I due progetti di formazione per i quali si sollecitava il contributo venivano approvati con due decisioni della [OSCURATO:PERSONA], con riserva di talune modifiche riguardanti l' importo del contributo. Queste decisioni venivano comunicate al DAFSE, che a sua volta le notificava alla ricorrente. 7 Alla conclusione delle azioni di formazione, la ricorrente presentava al DAFSE i documenti comprovanti che le azioni erano state portate a termine, nonché le domande fiscali di versamento del saldo e la relazione di valutazione quantitativa e qualitativa contemplata dall' art. 5, n. 4, del regolamento. 8 In applicazione di detta disposizione, la Repubblica portoghese certificava l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di versamento del saldo e trasmetteva queste ultime alla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Esaminata la domanda di versamento del saldo, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava l' esistenza di un determinato importo di spese non ammissibili. Di conseguenza, con le due decisioni impugnate, comunicate al DAFSE e poi da questo notificate alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] riduceva l' ammontare del contributo concesso inizialmente. 10 La ricorrente deduce, a sostegno del suo ricorso per l' annullamento di dette decisioni, quattro mezzi relativi, rispettivamente, all' inosservanza delle forme sostanziali, alla violazione dei principi generali del diritto, al mancato rispetto dei diritti quesiti ed all' insufficienza della motivazione delle decisioni impugnate. 11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 12 Risulta che le due decisioni impugnate sono state comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità portoghesi competenti in forma di atti motivati che le informavano, in sostanza, che - a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento - il contributo del [OSCURATO:PERSONA] era ridotto ad un importo inferiore a quello inizialmente approvato. 13 Di conseguenza, le decisioni contestate, pur se indirizzate alla Repubblica portoghese, riguardavano individualmente e direttamente la ricorrente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, in quanto la privano di una parte del contributo che le era stato inizialmente accordato, senza che lo Stato membro disponga, sotto questo profilo, di un proprio potere discrezionale. 14 Con il primo mezzo, relativo all' inosservanza delle forme sostanziali, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le decisioni impugnate sono in contrasto con l' art. 6, n. 1, del regolamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto prescrive detta disposizione, non ha sentito lo Stato membro interessato prima dell' adozione delle decisioni impugnate. 15 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che le autorità nazionali competenti possono accettare le decisioni di riduzione del contributo finanziario e comunicarle al promotore del progetto, oppure possono contestarle, conformemente all' art. 6, n. 1, già citato. In caso di contestazione inizierebbe una nuova fase di concertazione tra gli uffici del [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali, al termine della quale le decisioni sarebbero confermate o modificate e diventerebbero definitive con la notifica al promotore dei progetti. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie le autorità portoghesi avrebbero espressamente accettato le riduzioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] ed acconsentito a notificare alla ricorrente gli atti impugnati. In ogni caso, la ricorrente non sarebbe legittimata ad invocare un diritto ad essere consultata al quale lo stesso legittimo titolare ha rinunciato. 16 Si deve osservare, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] non può contestare l' interesse della ricorrente a dedurre questo mezzo. 17 Infatti la ricorrente ha un interesse legittimo ad avvalersi dell' eventuale inosservanza della formalità prescritta dall' art. 6, n. 1, del regolamento, in quanto detta irregolarità ha potuto incidere sulla legittimità delle decisioni impugnate. 18 In ogni caso, emerge dalla giurisprudenza della Corte, che questa può rilevare d' ufficio la violazione delle forme sostanziali (v. sentenze 21 dicembre 1954, Francia / [OSCURATO:PERSONA], causa 1/54, Racc. pag. 7, Italia / [OSCURATO:PERSONA], causa 2/54, Racc. pag. 73, e 20 marzo 1959, Nold / [OSCURATO:PERSONA], causa 18/57, Racc. pag. 89). 19 E' pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dato alla Repubblica portoghese, prima dell' adozione della decisione contestata, la possibilità di presentare le sue osservazioni, così violando l' obbligo chiaramente impostole dall' art. 6, n. 1, del regolamento. 20 D' altra parte, non v' è dubbio che lo Stato membro è l' unico interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza 15 marzo 1984, EISS / [OSCURATO:PERSONA], punto 15 della motivazione, causa 310/81, Racc. pag. 1341) e che esso impegna la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di versamento di saldo e in quanto può anche essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione. 21 Data la funzione centrale dello Stato membro e l' importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per lo Stato membro interessato, di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità delle decisioni impugnate. 22 Non si può accogliere l' argomento che la [OSCURATO:PERSONA] trae dalla possibilità che lo Stato membro interessato riapra la fase di concertazione con il [OSCURATO:PERSONA] una volta che la decisione di riduzione gli sia stata notificata. 23 A questo proposito basta osservare che in tal caso tanto il destinatario del contributo, informato dell' instaurazione della concertazione, quanto lo Stato membro interessato non avrebbero più la possibilità di esprimere un' azione d' annullamento nei confronti delle decisioni di riduzione qualora, nonostante le obiezioni avanzate dallo Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] confermasse la sua decisione iniziale dopo la scadenza del termine di due mesi stabilita dall' art. 173, terzo comma, del Trattato. 24 Inoltre, in simile ipotesi, il destinatario del contributo e lo Stato membro non potrebbero nemmeno chiedere l' annullamento della decisione che conferma la riduzione del contributo, perché un ricorso d' annullamento proposto contro un provvedimento che si limita a confermare una precedente decisione non impugnata tempestivamente è irricevibile (v. ordinanza 21 novembre 1990, Infortec, punto 10 della motivazione, causa C-12/90, Racc. pag. I-4265). 25 Ne consegue che le contestate decisioni di riduzione vanno annullate, senza necessità di esaminare gli altri mezzi relativi della ricorrente. Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va perciò condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Sono annullate le decisioni 27 giugno 1989 che dichiarano non ammissibili spese per l' importo complessivo di 63 450 244 ESC e 23 713 486 ESC relative rispettivamente alle domande di contributo nn. 870708/P1 e 870708/P3, presentate al [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris